Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6347 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21944-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1108/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2022 R.G.N. 1173/2021;
Oggetto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
R.G.N. 21944/2022
COGNOME
Rep.
Ud.07/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1558/2021 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza del medesimo Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva rigettato la sua impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli, in data 6.8.2019, dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva privo di fondamento il motivo di reclamo, con il quale il lavoratore reiterava in primis l’assunto difensivo in ordine all’illegittimità/inefficacia del recesso datoriale per violazione della legge n. 223/91, già disatteso dal Tribunale sia nella fase sommaria che nella successiva fase di opposizione.
2.1. La Corte, infatti, considerava che, nella fattispecie concreta, non si ravvisava alcuna violazione della disciplina di cui alla citata legge, non venendo in rilievo una procedura di licenziamento collettivo, ma un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, a nulla rilevando il numero dei dipendenti addetti al magazzino di Caivano-Pascarola, a cui era addetto in qualità di magazziniere/autista anche l’impugnante, oggetto di soppressione in seguito all’esternalizzazione mediante contrat to di appalto dell’attività di logistica e stoccaggio merci.
Inoltre, la Corte osservava che non poteva che ritenersi che l’operazione di esternalizzazione dell’attività del magazzino risultasse del tutto legittima, in quanto la scelta della società di appaltare a terzi le attività in essere presso l’unità produt tiva di Caivano, cui era addetto il COGNOME, costituiva espressione della libertà di iniziativa economica privata, rispondente ad una esigenza di riorganizzazione aziendale al fine di una più economica gestione dell’attività di stoccaggio.
3.1. Osservava, ancora, che nella proposta di passaggio, senza esclusione di continuità, dei dipendenti alla società appaltatrice, accettata dai lavoratori colleghi del Balzan, gli stessi avevano operato una scelta, nella consapevolezza delle conseguenze proprie di ciascuna delle opzioni esistenti, e non si ravvisava alcuna violazione di norme di legge o negozi in frode alla legge al fine di aggirare la normativa sui licenziamenti collettivi, né tanto meno un abuso di tutela di un diritto.
3.2. Rilevava la Corte d’appello che nel caso concreto vi era stata una cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti addetti alla sede di stoccaggio e magazzino, la cui attività era stata esternalizzata, liberamente e consapevolmente accettata dagli stessi, che avrebbero potuto rifiutare, come aveva fatto l’impugnante, a condizioni che non risultavano affatto peggiorative atteso che l’unica modifica atteneva al CCNL applicato, e pertanto non vi era stata alcuna cessazione del loro rapporto di lavoro (neppure consensuale), che era invece continuato con l’appaltatrice, da considerare ai fini voluti dall’impugnante.
Riteneva la Corte che del tutto infondatamente il reclamante sosteneva che la sentenza non aveva offerto alcuna motivazione in ordine alla violazione dell’art. 2112 c.c., norma
inderogabile, mentre il giudice aveva osservato che, nella fattispecie concreta, si era trattato, come risultava dagli atti, di un appalto di servizi e non di un trasferimento di azienda; notando, peraltro, che il reclamante nulla obiettava a quanto considerato dal primo giudice circa il fatto che le conclusioni del ricorso di prime cure non facevano alcun riferimento a tale violazione.
Infine, la Corte territoriale respingeva anche l’ultima generica censura circa la dedotta violazione dell’obbligo di repechage .
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendo stato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettato dall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 per l’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorre dalla comunicazione, via pec, della sentenza da parte della Cancelleria. E tanto esime il Collegio dall’esaminare i singoli motivi di ricorso.
Difatti, la controricorrente, nell’eccepire la decadenza del ricorrente dalla proposizione dell’impugnazione, ha evidenziato che la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1108/2022 è stata comunicata in forma integrale anche al difensore dell’attua le ricorrente in data 9.3.2022.
In particolare, dagli atti trascritti alla pag. 7 del controricorso risulta che la Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 9.3.2022 ha comunicato, via pec, a detto difensore, presso l’indirizzo pec di quest’ultimo, il deposito/pubblicazione di detta sentenza n. 1108/2022, relativa al procedimento R.G. 1173/2021/lav, con il relativo allegato e con l’invito a vedere ‘gli eventuali allegati’; la ricevuta di consegna trascritta, inoltre, documenta l’avvenuta consegna, sempre il 9.3.2022, di tale comunicazione di cancelleria presso l’indirizzo pec di destinazione.
2.1. Del resto, la difesa del ricorrente nulla ha obiettato circa tali risultanze documentali.
2.2. Il ricorso per cassazione è stato notificato alla società controricorrente in data 9.9.2022, ossia ben oltre il prescritto termine di 60 giorni.
Ebbene, questa Corte ha già affermato con riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che ‘la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.’, in quanto attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero, anche in considerazione dello stesso tenore testuale dei commi 58 (che regola il reclamo davanti alla
Corte di appello) e 62 (che disciplina il ricorso per cassazione) dell’art. 1 della legge n. 92 citata (Cass. n. 32263 del 2019, con ampia motivazione sul punto; nello stesso senso, Cass. n. 482 del 2023).
3.1. D’altronde, detto indirizzo è stato più volte, anche di recente, ribadito nel senso che sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che la ‘comunicazione non è idon ea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325’); norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (così tra le altre Cass. n. 35023/2023, n. 6010/2023).
3.2. In proposito, peraltro, occorre precisare che il comma 62 di tale articolo è stato successivamente abrogato dall’articolo 37, comma 1, lett. e) d.lgs. 10.10.2022, n. 149, ma a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall’art. 35, comm a 1, dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, comma 380, della L. n. 197/2022. Per conseguenza, detta norma era ancora applicabile ratione temporis all’atto della notifica del ricorso in esame, eseguita il 9.9.2022.
Devesi, di conseguenza, confermare che la ridetta comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza; termine invece nella specie non osservato dal ricorrente quando era ancora vigente tale previsione.
3.3. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione in quanto la controversia è stata trattata, sin
dal primo grado, secondo il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 62.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7.11.2024.