Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4713/2023 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 936/2022 depositata il 08/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che :
1.NOME COGNOME otteneva dal Giudice di Pace di Bologna un decreto ingiuntivo per euro 1.870,00, oltre accessori e spese, nei confronti di NOME COGNOME a titolo di saldo del corrispettivo di opere di cui alla fattura n. 63 del 2015. Il decreto veniva opposto. Il Giudice di Pace accoglieva in parte l’opposizione condannando l’opponente al pagamento della minore somma di euro 1 .450,00, oltre Iva ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo e compensava le spese di causa per metà ponendo l’altra metà a carico dell’opponente. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1365 del 2022, riduceva la somma liquidata dal Giudice di Pace a euro 365,00 , oltre Iva e interessi, riconoscendo fondato l’appello di NOME COGNOME sia nelle parti relative alle contestazioni mosse alla decisione di primo grado per non avere il Giudice di Pace rilevato una duplicazione di importi nella pretesa del DIbattista e per non avere il Giudice di Pace correttamente liquidato il risarcimento dovuto a NOME COGNOME per danni conseguenti a vizi delle opere, sia nella parte relativa alle spese di causa. Il Tribunale, quanto a queste ultime, riformava la sentenza di primo grado compensando le spese di primo grado per intero. Il Tribunale, infine, condannava NOME COGNOME alle spese del grado di appello;
NOME COGNOME ricorre, con due motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che :
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per avere il Tribunale condannato il ricorrente alle spese del grado di appello e compensato le spese di primo grado laddove invece, tenuto conto del fatto che l’originaria pretesa azionata in via monitoria era stata, anche se non per intero, comunque riconosciuta fondata, avrebbe
dovuto porre le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell’attuale controricorrente;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. Il motivo è testualmente così formulato: ‘il Giudice di Appello si è pronunciato solo sulla domanda principale e non anche sulle altre richieste formulate dalle parti come, ad esempio, tassa di registrazione della sentenza, del decreto ingiuntivo … (vedasi conclusioni atto di appello e conclusioni della comparsa conclusionale in appello a firma dell’avvocato NOME COGNOME)’ .
Va preliminarmente osservato che il ricorso è inammissibile perché, come eccepito dal controricorrente, proposto oltre il termine, stabilito dall’art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza è stata pubblicata l’8 aprile 2022; il termine per l’impugnazione è scaduto l’8 novembre 2022; il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 febbraio 2023.
A ll’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 800,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda