Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
Oggetto: Azione di esatto adempimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19446/2020 R.G. proposto da
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale titolare dell’agenzia di mediazione immobiliare denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Salerno, INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del predetto.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 339/2020 resa dalla Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 24/3/2020 e notificata a mezzo PEC; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione del 7/4/2005, NOME, premesso che aveva stipulato, in data 19/10/2022, con COGNOME NOME un preliminare di compravendita di un appartamento sito in Salerno, INDIRIZZO, occupato da un conduttore avverso il quale pendeva causa di sfratto per finita locazione, che nel contratto era stata inserita una clausola che obbligava il promissario acquirente a corrispondere a quest’ultimo la somma di euro 25.000,00, dovuta in virtù di sentenza, e che il pagamento di parte della somma pattuita a titolo di prezzo era rimasto inadempiuto per essere stati i relativi assegni protestati, citò in giudizio il promissario acquirente onde ottenere la sua condanna all’esecuzione del suddetto contratto, oltre interessi, rivalutazione e danni.
Costituitosi in giudizio, COGNOME NOME disconobbe le sottoscrizioni apposte al preliminare prodotto e dedusse di avere sottoscritto, in data 19/10/2002, una mera impegnativa di compravendita immobiliare, di avere versato la somma di euro 7.000,00 a titolo di caparra e di essersi impegnato a sottoscrivere successivamente un preliminare e/o il rogito notarile definitivo il 30/1/2003, senza che però si addivenisse alla stipula di nessuno dei due atti, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, in seguito alla risoluzione della scrittura privata per l’inadempimento dell’attrice, la condanna di quest’ultima alla restituzione del doppio della caparra, pari a euro 14.000,00, e dell’acconto del prezzo di euro 20.000,00.
Con sentenza n. 1833/2012, pubblicata il 4/9/2012, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda dell’attrice e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannò quest’ultima alla restituzione della caparra, ma non del doppio, e dell’acconto.
Il giudizio di gravame, instaurato dalla medesima NOME COGNOME, si concluse, nel contraddittorio con l’appellato, con la sentenza n. 339/2020, pubblicata il 24/3/2020, con la quale la Corte d’Appello di Salerno dichiarò l’appello inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Contro la predetta sentenza, NOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. COGNOME NOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 742 del 1969 e dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Salerno errato nel dichiarare l’inammissibilità per tardività dell’atto di citazione, benché la sua notifica fosse avvenuta ampiamente nei termini.
Col secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile per tardività l’atto di citazione, benché questo fosse ampiamente nei termini, e ritenuto sussistenti, perciò, i presupposti per il versamento del contributo unificato dovuto per il gravame, senza avvedersi che nulla era dovuto a tale titolo, essendo l’atto d’appello tempestivo.
3. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua
entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060), mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. e in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Cass., Sez. 6-2, 11/5/2017, n. 11758).
Nella specie, l’atto di citazione davanti al Tribunale di Salerno è stato notificato il 7/4/2005, ossia antecedentemente al 4 luglio 2009, mentre la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 4/9/2012, ossia antecedentemente all’anno solare 2015, sicché trova applicazione il termine annuale per la proposizione dell’appello decorrente, in assenza di notifica della sentenza, dalla data di pubblicazione di quest’ultima, ossia dal 4/9/2012, e il termine di sospensione feriale di 46 giorni.
Ciò comporta che, dovendosi aggiungere al termine annuale ulteriori 11 giorni di sospensione del 2012 e 45 giorni di sospensione del 2013, il termine entro cui impugnare era quello del 30/10/2013, con la conseguenza che l’atto di citazione in appello, siccome affidato alla notifica e notificato il 23/10/2013, deve considerarsi tempestivo.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo, la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/10/2024.