Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 23307 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4244/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e rappresentante RAGIONE_SOCIALE pro-tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) dell’AVVOCATURA COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE COGNOMEE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 13/11/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 13/11/2023, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento, in favore degli eredi di NOME COGNOME, dei danni dagli stessi subiti in conseguenza all’allagamento dei terreni di loro proprietà, nella specie dovuto alla mancata esecuzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE convenuto, delle opere necessarie a garantire il regolare deflusso della rete idrica dei fondi.
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui – premessa l’avvenuta interruzione del periodo di prescrizione eccepito dal RAGIONE_SOCIALE convenuto -aveva
adeguatamente riconAVV_NOTAIOo la responsabilità di quest’ultimo alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, nonché nella parte in cui aveva escluso la responsabilità concorrente della Regione Toscana o degli altri fattori di conformazione naturale dei terreni denunciati dal RAGIONE_SOCIALE, evidenziando infine la corretta determinazione dell’entità concreta dei danni subiti dagli eredi di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.
NOME COGNOME e la Regione Toscana resistono ciascuna con un proprio controricorso.
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Dev ‘ essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultimo proposto tale ricorso dopo la scadenza del termine di legge per impugnare.
Osserva il Collegio (sulla scia dell’insegnamento di queste Sezioni Unite: cfr. Sez. U, Sentenza n. 2502 del 04/02/2020) come sia ormai da tempo sancito, con riguardo all ‘ appello proposto avverso le sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, che la comunicazione della sentenza, quand ‘ anche operata a mezzo posta elettronica certificata (ma in quanto ne contenga anche il dispositivo per intero), è idonea – essendo venuto meno da ancor più tempo ogni approdo ermeneutico sulla rilevanza anche a quei fini della
registrazione della sentenza e della successiva ulteriore comunicazione del dispositivo prevista dalla legge speciale – a fare decorrere il termine per l’impugnazione previsto dal primo comma dell’art. 189 del r.d. 1775/1933 in relazione alla notificazione prevista dal terzo comma del precedente art. 183.
Infatti, la giurisprudenza sul punto da anni aAVV_NOTAIOata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si fonda sulla rilevata specialità del sistema delle impugnazioni nel rito delle acque pubbliche, imperniato sull ‘ accelerazione dei tempi mediante rilievo immediato all ‘ attività di comunicazione del solo dispositivo imposta all’ufficio che emette la sentenza da impugnare.
Ora, non si ha ragione di prevedere un trattamento differenziato per la proposizione del ricorso per cassazione rispetto alle conclusioni raggiunte per la proposizione dell’appello: sicché deve concludersi che pure ai fini del decorso del termine speciale per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (che è di soli quarantacinque giorni in virtù del dimezzamento di quello previsto dalla norma del codice di rito vigente per il ricorso per cassazione al tempo dell’entrata in vigore del testo unico delle acque pubbliche) rileva la comunicazione ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., con qualunque mezzo avvenuta e quindi finanche ove eseguita – se ed in quanto concretamente operativa – con posta elettronica certificata, del testo integrale del dispositivo della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche (cfr. pagg. 10-11 di Sez. U, n. 2502 del 04/02/2020, cit.);
In forza di tale principio (che non soffre della limitazione alle sole sentenze del TSAP emesse in unico grado, per le quali è pacifica la decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione del dispositivo a cura della Cancelleria: v., da ultimo, Cass., Sez. U, n. 9313 del 22/03/2022, Rv. 664411 -01, che argomenta altresì attorno
alla conformità di tale principio alle norme della CEDU), il ricorso dev’ essere dichiarato inammissibile, poiché lo stesso RAGIONE_SOCIALE ricorrente afferma (cfr. pag. 2 del ricorso) che la sentenza del TSAP, ‘pubblicata in data 13.11.2023’ è stata ‘notificata dalla Cancelleria ai sensi del D.L. n. 179/2012 in data 13.11.2023’ . Il ricorso risulta notificato il 9 febbraio 2024 e, dunque, ben oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge.
Rispetto alle argomentazioni sin qui esposte non costituisce una contraddizione il principio (richiamato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente) stabilito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22430 del 21/09/2018, secondo cui ‘alla stregua del consolidato insegnamento di queste Sezioni Unite il ricorso alle medesime proposto avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l’ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall’art. 202 del r.d. n. 1775 dei 1933 alla disciplina del codice processuale dei 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo (Sez. U, n. 34 del 29/01/2001; SSUU 26127/16)’.
Da questa prospettiva, secondo l’argomentazione sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, applicando le norme relative alle impugnazioni secondo il codice di procedura civile vigente, occorrerà ritenere modificata anche la norma relativa alla decorrenza del termine per l’impugnazione per cassazione, che muoverebbe, non più dalla notificazione a cura della cancelleria del dispositivo della sentenza del TSAP, bensì dalla notificazione, su iniziativa di parte , della stessa sentenza nella sua interezza.
Da qui, essendo mancata l’iniziativa di notificazione della parte, la decorrenza del termine lungo, idoneo a rendere tempestiva la proposizione dell’odierno ricorso.
Tali argomentazioni, tuttavia, non sono pertinenti al caso di specie, poiché il principio del rinvio non recettizio (bensì formale), con conseguente applicazione delle norme così come mutate nel tempo, deve ritenersi valevole unicamente in difetto di una norma specifica a cui sia affidata la disciplina della materia in modo espresso (in tal senso v. ex plurimis , Sez. U, n. 23838 del 23/12/200; Sez. U, n. 5693 del 29/10/1981. Da quest’ultimo punto di vista, il richiamo che l’art. 208 t.u. compie alle regole del codice di procedura civile, opera con riguardo alle corrispondenti norme del codice di procedura vigente (cfr. Cass., Sez. U, n. 3113 del 2017).
Viceversa, là dove, come nella specie, il t.u. disciplina in modo specifico forme e termini per l’impugnazione, il richiamo della normativa dettata da una norma particolare del codice di procedura civile (del 1865), su cui il testo unico opera una dimidiazione, impone la considerazione, come base di computo, del termine di 90 gg. previsto dal codice di rito allora vigente (cfr. Sez. U, n. 15144 del 11/07/2011).
Sulla base di tali premesse, rilevata l’intempestività della proposizione dell’impugnazione, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per NOME COGNOME, in complessivi euro 5.000,00,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge e, per la Regione Toscana, in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite