SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 761 2026 – N. R.G. 00000681 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
NNUMERO_DOCUMENTO
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliera
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliera istruttrice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
P.I. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME (C.F.
)
parte appellante
-contro-
(P.I.
, con il
patrocinio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE.
parte appellata
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 2139/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza, pubblicata in data 3 novembre 2023
C.F.
P.
C.F.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
‘1. Richiamati i motivi di fatto e diritto posti nell’atto di citazione in appello data -to 18 apr. 2024 e le difese esposte nelle note d’udienza 5 dic. 2024, previo rigetto di tutte le difese svolte e conclusioni -anche nuove -in quanto infondate e formulate dall’appellata nella comparsa datata 12 nov 2024; rilevato che il tema verte sulla non perentorietà del termine del 30 sett. 2019, in quanto nulla è scritto nel contratto in merito alla ‘non utilità della prestazione dopo lo scadere’, né le parti, per la palese dimostrata condotta accettata ed assunta dopo la scadenza del medesimo, avevano ritenuto quest’ultimo essere essenziale (punto 5 e 6 delle note d’udienza 5 dic. 222024) accertare e dichiarare
in via istruttoria: nominare il Giudice istruttore per l’assunzione (infra punto 3) delle prove dedotte alle pagine 14/15 e 35/40 dell’atto di appello
preliminare l’applicazione dell’art. 115 c.p.c. (come argomentato a pag. 27 -28 atto di appello) in ragione dei fatti o dei documenti non specificamente contestati, si chiede a. ammettere tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e formulate -in prime cure nell’atto di citazione e nella memoria istruttoria e replicate con note scritte datate 19.10.2021, per l’udienza virtuale del 21.10.21; ora qui replicate b. letta l’istanza ex art 177 co II c.p.c. svolta da questa difesa e datata 24.11.21 modificare l’ordinanza datata 23.11.2021 e revocare anche la successiva comunicata in data 29.11.21 in quanto non motivata
Acquisire ed ammettere le prove documentali (ex art. 356 c.p.c.) peraltro non contestate ex art 115 c.p.c. (allegate all’atto di citazione e memoria istruttoria) nel giudizio di primo grado, poiché rilevanti, ammissibili e determinanti per l’appellante d. assumere le prove orali per testi ed interrogatorio formale (formulato nell’atto di citazione pag 12 punto VII e non contestato) non ammesse in primo grado per le ragioni esposte
disporre l’ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. del verbale del 30.09.19 e della
delibera del CdA (come indicato nell’atto pubblico notaio a pag. 1) di , già chiesto nell’atto di citazione (pag 12 punto VII) in primo grado, mai contestato dall’appellata nella prima difesa utile; e non contestato ex art. 115 c.p.c..
Righettare tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate per i motivi già dedotti nella memoria istruttoria 183 / 3 di replica.
Rigettare le domande e le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dall’appellata in quanto infondate per tutti i motivi di diritto e di fatto dedotti in atti. Rigettare ogni domanda nuova ed ogni nuova eccezione in relazione alle quali non si accetta il contraddittorio.
Nel merito per l’appellante: accertare, dichiarare ed accogliere i motivi tutti dedotti e, per l’effetto, in riforma della sentenza n° 2139/2023 rep. n° 3102/2023, RG n° 4802/2020 Tribunale di Vicenza dottAVV_NOTAIO COGNOME, da-tata 30.10.2023, pubblicata il 3.11.2023, mai notificata, e pertanto così disporre:
Nel merito: della domanda posta dall’appellante, richiamata la memoria ex art 183 co VI n°1 c.p.c. datata 20.01.21: accertare, dichiarare e condannare
in ragione dell’an debeatur: previa risoluzione del contratto preliminare di compravendita datato 25 luglio 2019, la malafede, la grave colpa ed il conseguente inadempimento; conseguentemente
in ragione del quantum debeatur: condannare l’appellata, quale risarcimento del danno a favore dell’appellante
In via gradata: A) determinato (si veda doc. 2) nella somma pari ad euro 520.000,00 a titolo di prezzo che andrebbe a pagare per l’acquisto di un immobile analogo, importo ricavato dal prezzo di vendita indicato da nell’offerta (doc.
2); B): alla somma che sarà di giustizia e comunque non inferiore a € 330.000,00, come concordato nel preliminare . Importo aumentato delle seguenti voci: 6. In ogni caso : accertare dichiarare e condannare la convenuta : 1) alla restituzione del raddoppio della caparra per l’importo di euro 60.000,00 (domanda al capo B); 2) al risarcimento del danno a favore dell’attrice per il rimborso delle somme sostenute per la registrazione del contratto preliminare pari ad €uro 350,00 ; 3) al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di mediazione con l’RAGIONE_SOCIALE per €uro 9.051,54 ; 4) al rimborso delle spese del tecnico geom. pari ad €uro 1.081,00 ; 5) al rimborso delle spese del tecnico arch. , parametrate secondo le tabelle previste per il calcolo dei compensi ai CTU del tribunale di Vicenza pari ad €uro 55.403,74 .
In ogni caso: per tutte le voci sopra indicate andranno calcolati e rifusi all’attrice gli interessi moratori ex art. 1284 co. IV c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data della celebrazione della mediazione obbligatoria (13 luglio 2020) al saldo effettivo. Condanna ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.’
Per parte appellata
‘Nel merito: dichiarare inammissibile l’appello avversario ovvero comunque rigettarlo in ragione di quanto argomentato nella comparsa d’appello della convenuta e negli scritti del giudizio di I grado, posto che le deduzioni avversarie sono infondate in fatto e in diritto e indimostrate, confermando integralmente la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e onorari anche del giudizio di appello come da nota che sarà
depositata’.
Il giudizio di primo grado
-
(di seguito
‘) evocava dinnanzi al
Tribunale di Vicenza la società
(di seguito
‘) per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di compendio immobiliare stipulato dall’attrice in qualità di promissaria acquirente; in via subordinata, chiedeva di accertare la risoluzione del predetto contratto per colpa della promittente venditrice; in ogni caso, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti meglio compendiati in atti. Nel merito, riferiva l’attrice: – che a seguito di trattative, le parti avevano stipulato in data 25/07/2019 contratto preliminare per la compravendita del compendio immobiliare ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in RAGIONE_SOCIALE Vicentino, regolarmente registrato, al prezzo di € 330.000,00, di cui € 30.000,00 venivano versati contestualmente alla stipula dell’accordo a titolo di caparra confirmatoria; -che in forza dell’art. 3 del preliminare, le parti si erano ‘ obbligate reciprocamente a stipulare il contratto definitivo entro il 30/09/2019 termine essenziale ‘, -che in data 8/10/2019 il presidente della società convenuta le aveva comunicato il recesso dal contratto per mancato rispetto del termine essenziale; – che sempre in data 8/10/2019 la convenuta aveva trasferito i terreni a terze acquirenti (signore al prezzo di € 950.000,00; – che dalla lettura del rogito dell’8/10 emergeva che le terze acquirenti avevano emesso in data 26/09/2019 assegno di € 200.000,00 a titolo di saldo parziale e che il rimanente corrispettivo era stato corrisposto mediante assegni bancari del 2/10/2019; – ancora, che
FATTO
nel rogito dell’8/10 emergeva che il CDA della società convenuta aveva deliberato in data 30/9/2019 l’autorizzazione a vendere l’immobile a favore delle sig.re Tanto esposto in via fattuale, deduceva l’insussistenza di un inadempimento a proprio carico, sia in quanto il termine per la stipula del definitivo indicato nel preliminare non poteva definirsi essenziale in senso tecnico, sia in quanto la mancata finalizzazione della compravendita in tempo utile era da imputarsi alla promittente venditrice, che dal canto suo aveva omesso di trasmettere al AVV_NOTAIO i documenti necessari per il rogito, in particolare il titolo di provenienza del bene e il certificato di destinazione urbanistica (certificato poi rilasciato in data 4/10/2019 ed allegato alla compravendita stipulata con le signore .
Si costituiva in giudizio la società convenuta che deduceva l’infondatezza delle domande attoree e chiedeva a propria volta di accertare la legittimità del recesso esercitato e il conseguente diritto di ritenere la caparra confirmatoria versata dall’attrice. In contestazione dell’eccepito inadempimento, esponeva che aveva lasciato inutilmente spirare il termine pattuito, posto che alcuna convocazione davanti al notaio era pervenuta né prima del 30/09 né nei giorni successivi, sicché il recesso esercitato otto giorni dopo l’infruttuoso decorso del termine era da considerarsi legittimo.
Esaurita la fase istruttoria, solo documentale, con la sentenza meglio indicata in epigrafe il Tribunale, rilevata l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. in ragione dell’avvenuto trasferimento della proprietà, rigettava integralmente nel merito le domande attoree, non ritenendo sussistente un inadempimento a carico della promittente venditrice, accogliendo invece la richiesta di quest’ultima di ritenere la caparra
confirmatoria di € 30.000,00. Nel rilevare l’inadempimento della promissaria acquirente osservava: – che nel contratto le parti avevano qualificato espressamente il termine per la stipula come ‘essenziale’; -che l’essenzialità del termine e l’esigenza per la promittente venditrice di circoscrivere la durata del vincolo era riconnessa ad una buona appetibilità dell’immobile sul mercato, come peraltro dimostrato a posteriori; – che l’attrice non aveva effettuato alcuna convocazione davanti al notaio, né aveva comunicato di avere a disposizione il denaro per il saldo del prezzo. Nel valutare la condotta della promittente venditrice, il Giudice valorizzava invece: – che non era dimostrato che quest’ultima avesse incassato il pagamento dell’assegno da parte delle signore in data 26/09/2019 ma solo che le terze acquirenti avevano emesso l’assegno in tale data; – che non era stato depositato in giudizio il verbale della delibera del CDA di , sicché non vi era prova che l’autorizzazione del CDA menzionata nel rogito facesse espresso riferimento alla compravendita a favore delle sorelle – che la convenuta si era attivata tempestivamente (in data 16/09/2019) per il rilascio della CDU.
Il giudizio di secondo grado
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello articolando cinque profili di gravame.
4.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’ ‘o messa e contraddittoria motivazione circa la mancata valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle prove orali ed ex art 210 cpc dell’ordine di esibizione ‘ e ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto essenziale il termine fissato nel preliminare per la stipula a contrarre, riproponendo tutte le argomentazioni sviluppate in primo grado al fine di
dimostrare l’inadempimento dell’appellata.
4.2. Con il secondo motivo, rubricato ‘ Obbligo di interpretazione del contratto secondo correttezza e buona fede. Omessa motivazione sul punto ‘, ha evidenziato che il Tribunale ha omesso di fornire congrua motivazione circa le condotte che hanno (anteriormente e successivamente alla data del 30/09/2019) portato l’appellata a vendere alle sorelle con ciò rendendosi gravemente inadempiente.
4.3. Con il terzo motivo, rubricato ‘ Omessa applicazione dell’art. 115 cpc e 116 cpc: ed omessa motivazione: nullità’, ha dedotto che il Giudice di prime cure ‘ ha omesso di motivare l’esame delle censure svolte nei confronti di in merito ex art. 115 e 116 c.p.c. in ragione della prova non contestata e quindi pacifica ed ammessa ex art 2697 c.c.’.
4.4. Con il quarto motivo, ‘ omessa (ed in subordine) errata e contraddittoria valutazione del termine ‘essenziale’ contrattualmente previsto per entrambe le parti’ ha dedotto che: – non vi è stata alcuna volontà o intenzione di attribuire al termine la qualità di ‘essenziale’ per mancanza di quegli elementi che danno al termine detta qualità; – non vi è stata alcuna condotta soggettiva anteriore o successiva alla scadenza del termine che facesse supporre un carattere di ‘essenzialità’ del medesimo; – non vi è alcun dato oggettivo che facesse supporre, nello svolgersi delle trattative e nella selezione dei documenti per la redazione del rogito notaio tali da ipotizzare la necessità di sottoscrivere il rogito entro il 30/9/2019.
4.5. Con il quinto motivo, ha lamentato la mancata ammissione di richieste istruttorie formulate in primo grado.
4.6. Ha chiesto altresì la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in giudizio la società , la quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza per l’appello, riproponendo tutto quanto già argomentato ed eccepito in primo grado.
La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 09/02/2026, previa assegnazione dei termini perentori di cui all’art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata da parte appellata, posto che, nonostante la lettura del gravame richieda un notevole sforzo ricostruttivo, risultano comunque sufficientemente chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di confutare gli assunti fondanti la decisione resa.
Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio e ripropongono le argomentazioni già spese in primo grado, sono fondati, ancorché con le precisazioni e i limiti che si diranno.
Deve anzitutto essere accertata, in quanto questione logicamente preliminare, l’illegittimità del recesso esercitato dalla promittente venditrice per il mancato rispetto del termine del 30/09/2019 per la stipula del definitivo. Infatti, aldilà della considerazione per cui il predetto termine non poteva definirsi essenziale per le ragioni che infra si illustreranno, risulta in ogni caso dirimente osservare che la mancata finalizzazione della compravendita non fosse ascrivibile alla condotta dalla sola promissaria acquirente.
Quanto alla natura del termine previsto dall’art. 3 del contratto, premesso che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ‘ Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione ‘entro e non oltre’ (o ‘essenziale’), quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata’ ( ex multis Cass. civ. n. 19116/2025; n. 9529/2025), osserva il Collegio che non sono emersi ulteriori elementi nel merito oltre all’indicazione testuale di cui all’accordo – da cui desumere che la decorrenza del termine indicato nel contratto determinasse il venir meno dell’utilità economica del programma negoziale; anzi, dalla doverosa lettura della previsione di cui all’art. 3 in combinato disposto con il comma successivo (che testualmente recita: ‘ trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data sopra convenuta, in caso di inadempimento di una delle parti, l’altra avrà la facoltà di domandare l’esecuzione in forma specifica del presente contratto ai sensi dell’art. 2932 cc, salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti’ ) emerge invero che le parti si erano concesse reciprocamente la possibilità di addivenire, seppur coattivamente, alla stipula del definitivo anche successivamente alla scadenza del termine pattuito (fatto salvo il ristoro di eventuali pregiudizi). In definitiva, l’assenza di ulteriori riscontri fattuali volti
a certificare l’essenzialità del termine, in uno con la previsione in seno all’accordo di un margine di ‘tolleranza’ per un adempimento tardivo impongono di considerare la formula utilizzata nell’accordo quale mera clausola di stile, dovendosi perciò escludere che al decorso infruttuoso del temine fosse inequivocabilmente riconnessa la perdita dell’utilità economica dell’operazione per la promittente venditrice.
Ma v’è di più, poiché come già anticipato, assume valenza decisiva il rilievo per cui dall’esame dei documenti di causa emerge che l’infruttuoso decorso del termine sia in effetti imputabile anche alla promittente venditrice, la quale alla data del 30/09/2019 non aveva ancora ottenuto il certificato di destinazione urbanistica, documento che il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) prescrive a pena di nullità ai fini della compravendita di terreni o pertinenze dalla superficie superiore a 5.000 mq. Ed invero, è pure pacifico e documentalmente provato che nel mese di settembre le parti si stavano confrontando a mezzo mail in ordine ai documenti necessari per il rogito: il 13/09/2019 l’architetto COGNOME per inoltrava la lista della documentazione necessaria per la stipula
(doc. 19); in data 19/09/2019 , per mezzo del sig. , confermava di aver ricevuto la lista dei documenti da inviare al notaio, dunque chiedeva al geometra di inoltrare la richiesta al Comune per acquisire il CDU aggiornato (doc. 22); il geometra confermava di aver inviato l’istanza in data 16/09/2019 (doc. 23). Dunque, considerato che l’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 dispone che l’ufficio comunale rilasci il certificato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, deve concludersi che la promittente venditrice fosse a conoscenza (o, quantomeno, avrebbe dovuto esserlo, secondo il parametro dell’ordinaria diligen za,
essendo detto termine previsto dalla legge, dunque senz’altro conoscibile) della possibilità di non riuscire ad acquisire il certificato in tempo utile per la stipula del definitivo nei tempi pattuiti (ed infatti così è stato, atteso che lo stesso è stato rilasciato solo in data 4/10/2019); tuttavia, alcuna rimostranza o preoccupazione per il probabile mancato rispetto delle tempistiche è stata esternata da parte della promittente venditrice.
Dall’accertata illegittimità del recesso esercitato da per le suesposte ragioni discende la necessità di esaminare la richiesta di risoluzione per inadempimento della promittente venditrice ritualmente riproposta con l’impugnazione da . La domanda va accolta. Infatti, non può mettersi seriamente in discussione il fatto che l’odierna appellata si fosse accordata con le sig.re per alienare a favore di queste ultime i terreni oggetto del contratto preliminare e nella perdurante vigenza di quest’ultimo, dovendosi rammentare che, come riportato espressamente nel rogito dell’8/10/2019, l’intero corrispettivo della compravendita, per l’ingente somma di € 950.000.000,00, era stato versato a mezzo di assegni bancari dalle terze acquirenti in due tranches: un primo assegno di € 200.000,00 il 26/09/2019 (dunque prima ancora della scadenza del termine) e altri tre assegni del valore di € 250.000,00 ciascuno il 2/10/2019 (dunque quando ancora non era stato comunicato il recesso). Ulteriori elementi da tenere in considerazione per valutare la condotta inadempiente a carattere risolutorio ascrivibile alla promittente venditrice sono l’assenza di comunicazioni in ordine al rilascio del CDU in data 4/10/2019 (documento senza il quale non avrebbe potuto esserci alcuna convocazione dinnanzi al notaio) e l’indicazione riportata nel rogito secondo cui in data 30/09/2019 il CDA della società appellata aveva incaricato il legale rappresentante a sottoscrivere la vendita del
complesso immobiliare. Nell’atto di rogito è infatti così indicato:
‘
il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione , a quanto infra espressamente autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 (trenta) settembre 2019′ : ebbene, dal tenore del dato testuale è ragionevole presumere che la delibera assembleare avesse autorizzato la compravendita specificamente alle terze acquirenti, sicché spettava a dimostrare che l’autorizzazione avesse carattere generico. In definitiva, il mancato adempimento al contratto preliminare di compravendita va ascritto alla promittente venditrice, in ragione dell’indebita alienazione a terzi.
La pronuncia di risoluzione del contratto impone di vagliare le domande restitutoria e risarcitorie riproposte dall’appellante nelle conclusioni del gravame (sicché va disattesa l’eccezione di rinuncia alle stesse ex art. 346 c.p.c. sollevata dall’appellata). Possono trovare accoglimento la richiesta di restituzione della somma di € 30.000,00 conferita da a titolo di caparra confirmatoria (ancorché l’appellante abbia erroneamente domandato la restituzione del doppio della caparra -rimedio, questo, che può essere esperito solo a seguito dell’esercizio del recesso per inadempimento e che pertanto è incompatibile con una pronuncia risolutiva) e la richiesta di risarcimento del danno emergente per le somme di € 350,00, spesa relativa alla registr azione del contratto preliminare, nonché di € 9.051,54, spesa sostenuta per la mediazione dell’agenzia immobiliare il cui effettivo esborso è riscontrabile documentalmente (vedasi doc. 13 contenente sia la fattura sia la distinta di bonifico). Sulle suddette somme vanno altresì riconosciuti gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., richiesti dall’appellante, dal giorno della domanda al saldo. Per tutte le ulteriori voci indicate
invece non v’è prova degli effettivi pagamenti, sicché esse non possono essere ristorate. Non può invece accogliersi la richiesta di condanna ‘ al risarcimento del danno determinato ( si veda doc. 2 ) in euro 520.000,00 ( importo limitato entro la dichiarazione del CU ) a titolo di prezzo che andrebbe a pagare per l’acquisto di un immobile analogo, importo dedotto dal prezzo di vendita proposto da all’atto di vendita ( doc. 2 )’. La domanda così formulata risulta infatti irrimediabilmente generica (non essendo nemmeno specificata la natura del pregiudizio per cui si chiede ristoro) e del tutto sprovvista di qualsiasi allegazione anche sul piano assertivo, non essendo affatto sviluppata e argomentata nell’atto d’appello, né in ordine alla natura del pregiudizio per cui si chiede ristoro, né in ordine ai criteri da utilizzare onde consentirne la quantificazione. In difetto di tali allegazioni, non può che dichiararsi l’infondatezza della domanda.
Va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall’appellante, non sussistendone i presupposti.
Va dunque accolto l’appello proposto, nei termini di cui sopra, con integrale riforma della impugnata sentenza. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione circa le spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico della parte appellata soccombente e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellante. Per il primo grado di giudizio, si conferma la liquidazione nei termini statuiti dal Tribunale, mentre per il presente grado sono liquidate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di valore ricompreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00, escludendo il compenso per la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-in accoglimento dell’appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza:
— accerta
l’illegittimità del recesso esercitato in data 8/10/2019 da
;
— pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento a carico di
;
— condanna
alla restituzione a
favore della società
ella caparra confirmatoria di
€ 30.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
— condanna al pagamento a favore della società elle somme di € 350,00 ed € 9.051,54 per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
— condanna al pagamento a favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per il presente grado in euro 6.946,00 (2.058,00+1.418,00+3.470,00) per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge.
— dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
La Consigliera est.
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME