Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19802/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 189/2022 depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14.4.2022, ha accolto la domanda di revocazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto n. 953/2019, emesso dalla medesima Corte d’appello, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del AVV_NOTAIO Designato che aveva accolto la domanda di equa riparazione.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione perché proposta oltre i sei mesi dal momento in cui la decisione che aveva concluso il procedimento presupposto era divenuta definitiva, ai sensi dell’art.4 RAGIONE_SOCIALE L. 89/2001.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. 89/2001 e dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’individuazione del dies a quo ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione. Secondo il ricorrente, poiché il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia era stato pubblicato in data 9.4.2018 e divenuto definitivo il 9.11.2018, il termine di sei mesi per
presentare ricorso ex L.89/2001 decorrerebbe dal 10.11.2018; di conseguenza, il termine per proporre la domanda di equa riparazione sarebbe spirato il 10.5.2019 e non il 9.5.2019, come ritenuto dalla Corte d’appello.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi dell’art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89, comincia a decorrere dal momento in cui scade il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza ( C ass. 05/12/2012 n.21859).
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal “momento in cui la decisione è divenuta definitiva”, fa specifico riferimento alla decisione che ‘ conclude il procedimento” e, cioè, alla data finale RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. 14.2.2007 n.3264)
Nel caso di specie, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello è divenuta definitiva il 9.11.2018, sicchè da tale data decorreva il termine semestrale ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. 89/2001 per proporre la domanda di equa riparazione, con la conseguenza che, alla data di deposito del ricorso, il 10.11.2018, il termine era già spirato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle
spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass. 11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione