Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 225 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 225 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
sul ricorso 16747/2020 proposto da:
NOME COGNOME NOMENOME NOME elettivamente NOME domiciliato COGNOME presso COGNOME lo COGNOME studio dell’AVV_NOTAIO NOME, difensore di sé medesimo;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO (Avvocatura Centrale dell’Istituto) presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2840/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 da COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
,(‘
Rilevato che
AVV_NOTAIO ricorre, sulla base di un motivo, accompagnato in subordine dalla prospettazione di tre questioni di legittimità costituzio avverso la sentenza n. 2840 del 2019 del Tribunale di Foggia esponendo che:
-aveva ottenuto la condanna in suo favore, quale distrattario, e a caric dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di spese di lite, con provvedimento giurisdizionale;
-aveva inviato la richiesta prevista dall’art. 38, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 98 del 2011, quale convertito, e, trascorsi 120 giorn aveva notificato la sentenza in forma esecutiva e il precetto promuovendo, di seguito, pignoramento presso terzi;
-l’RAGIONE_SOCIALE, esecutato, si era opposto deducendo la violazione del termine ex art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito;
-il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui si trattava di norme in rapporto di “speciali reciproca”, trattandosi di termini dilatori differenti, uno, quello pr dall’art. 38, prima della notifica del titolo esecutivo, l’altro previsto dall’art. 14, successivamente alla suddetta notificazione dunque in diversa fase di recupero del credito;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’ 38, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 98 del 2011, quale convertito, in un a quella dell’art. 14, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché Corte avrebbe errato mancando di considerare che:
-l’art. 14 aveva riguardo a ogni creditore di somma di denaro nei confronti delle amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici, mentre l’art. 38 ai soli difensori per il recupero di spese legali nei confr enti previdenziali, essendo quindi quest’ultima norma autonomamente speciale;
-l’art. 14 stabiliva un termine decorso il quale, dalla notifica del esecutivo, s’indicava possibile procedere alla notifica del precetto e esecuzione forzata, e dunque, qualora si fosse voluta mantenere complementare tale norma generale, l’art. :38 avrebbe dovuto prevedere, in relazione, il tempo trascorso il quale, a decorrere dal previa richiesta stragiudiziale stabilita come necessaria, potev procedersi alla notificazione del titolo, ma non anche alle ulteriori coattive, come diversamente enunciato implicando la validità ed efficacia delle successive iniziative quali la notifica del precetto;
-non era meglio comprensibile la previsione di un termine cumulativo solo a carico dei difensori per il recupero delle spese legali;
-la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2018, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’analo termine dilatorio per il recupero di c:rediti, a carico dello Stato, der dalla violazione della ragionevole durata proc:essuale secondo la disciplina della legge n. 89 del 2001 e successive modifiche, affermando la specialità del regime di riscossione dei suddetti crediti quindi la non cumulabilità della dilazione in parola con il termine ex a 14, citato, ipotizzata dal giudice remittente;
parte ricorrente aggiunge che, diversamente, sarebbero riemerse le conseguenti criticità costituzionali, e in particolare:
la violazione dell’art. 3, per disparità di trattamento tra creditori;
la violazione degli artt. 24 e 113, Cost., comprimendosi in modo irragionevole l’effettività del diritto di difesa;
la violazione degli artt. 111, 117, Cost., 6 e 13, C.E.D.U., 47, Carta d diritti dell’Unione Europea, per le medesime ragioni incisive dei princi anche sovranazionali del giusto processo;
Considerato che
il ricorso è infondato;
4
deve preliminarmente escludersi che vi sia pretermissione del terzo pignorato, da ritenere litisconsorte necessario nelle opposizioni a esecuzion già iniziata (Cass., 18/05/2021, n. 13533)’ poiché il giudizio è stato introd quale opposizione a precetto, e la valutazione dell’integrità del contradditt dev’essere fatta con riferimento alla proposizione della domanda (Cass., 28/06/2019, n. 17441);
l’osservazione è da correlare per un verso alla constatazione per cui l pubblica amministrazione resistente è, nel caso, debitrice esecutata e non terzo pignorato, per l’altro al rilievo, condiviso in dottrina, per cui l’app dei termini dilatori in questione è ristretta, appunto, alle ipotesi i pubblica amministrazione sia tale (Cass., 30/11/2011, n. 25567);
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
l’art. 14, menzionato, stabilisce un termine dilatorio (120 gior concernente il recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministra statali, e lo colloca tra la notificazione del titolo esecutivo e la succ iniziativa d’intimazione e correlate vie coattive;
l’art. 38, comma 1, lettera c), menzionato, disciplina il recupero cred per spese legali dei difensori distrattari nel contenzioso previdenzial stabilisce un termine dilatorio (120 giorni) precedente la notifica del t esecutivo e la conseguente iniziativa esecutiva;
ne deriva che la seconda norma, entrata in vigore nel 2011, non solo è speciale – in quanto riferita a una particolare categoria di creditori, olt introduttiva di un particolare divieto, temporaneo, dell’altrimenti poss azione esecutiva – ma contiene prescrizioni non incompatibili con la prima introdotta nel 1996 (quando il termine era di 60 giorni, poi ampliato, e ten conto che per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a séguito delle controversie relative all’esecuzione di interventi e attività derivan Codice della protezione civile, il presente termine è stato fissato in 180 gi dall’art. 27, comma 11, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1);
questo poiché il complessivo riferimento dell’art. 38 «alla notificazio del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero» de
somme, non contiene alcuna previsione diretta a escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, semplicemente no disciplinando questo secondo momento latamente proc:edimentale – cui si riferisce ellitticamente rispetto alla previa richiesta stragiudiziale pre altrimenti interpolandosi additivamente la prescrizione;
deve quindi verificarsi se una simile interpolazione sia imposta da una lettura costituzionalmente orientata, ove rispondente a un’ortopedi ermeneutica che non superi il punto di rottura della previsione raggiunto quale sarebbe necessaria una rimessione alla Consulta;
la previsione di una richiesta stragiudiziale, con raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione vincolante del conto corrente bancario destinazione dell’accredito, risponde a una “ratio” non solo di assicurazion dell’ordinata gestione delle risorse pubbliche, ma anche di non irragionevole contenimento della spesa pubblica per debiti a titolo di spese legali, evitando verosimile lievitazione di tali costi accessori inerenti a un contenzi notoriamente massivo, spesso seriale e bagatellare;
la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento, risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività ne ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato;
come visto, le finalità sono solo in parte omogenee, acquisendo, una volta scandagliate, contenuti distinti e complementari;
la pronuncia della Consulta afferente alla c.d. legge “Pinto”, non solo no è vincolante nella differente fattispecie in scrutinio, ma non è neppu pertinente in un qualche modo decisivo, poiché afferma, esplicitamente, la specialità del sistema di riscossione di crediti settoriali, andando a inci pertanto, sul segmento sovrapposto a quello conformato dall’art. 14 più volte citato;
né tale ricostruzione intercetta frizioni costituzionali, valorizzabili anc coerenza con gli assetti normativi sovranazionali, poiché si tratta della richies di semplici condotte collaborative – attive come per la richiesta stragiudizia rispondente del resto a una prassi di correttezza nella stessa esazione, ovvero omissive come per la delimitata astensione temporale dalla successiva iniziativa di tutela – finalizzate ad assicurare proprio l’efficienza del rec del credito, non inciso né posposto “sine die” o per un tempo apprezzabile come oltremodo eccessivo rispetto al complessivo obiettivo pubblicistico in questione (cfr. Cass., 14/02/2022, n. 4688, .§§ 5.4. e 5.5.);
spese compensate stanti i profili di novità delle questioni trattate;
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2022.