Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27450-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 27450/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 513/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 699/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.2.20 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Benevento, che aveva ritenuto la decadenza ex articolo 22 decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, applicabile anche ai provvedimenti definitivi sulla base di procedure ex decreto legislativo 124/04 in caso di silenzio-rigetto su ricorso al comitato regionale di cui all’articolo 17 della legge citata.
Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 22 citato e dell’articolo 17 del richiamato decreto legislativo 124 nonché 14 preleggi, per avere la corte territoriale
applicato la decadenza con riferimento ad un procedimento amministrativo diverso da quello contemplato dalla legge, che prevedeva ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola ex articolo 11 decreto legislativo 375 del 1993; in subordine, la parte solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22 e 17 predetti.
Il motivo è infondato: la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l’istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 -01).
Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativadalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Per le medesime ragioni già evidenziate, irrilevante è altresì l’eventuale indicazione erronea fornita dall’amministrazione alla parte sul tipo di ricorso amministrativo da esperire, operando in ogni caso il
termine decadenziale dal provvedimento amministrativo definitivo, quale che sia la ragione della definitività, e salvo naturalmente il risarcimento eventuale del danno cagionato dall’amministrazione che abbia fornito informazioni inesatte, ove ne ricorrano i presupposti.
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
Spese secondo soccombenza, non essendovi i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione dell’oggetto della domanda che ha ad oggetto esclusivo l’accertamento del rapporto di lavoro e non anche la spettanza di prestazioni previdenziali conseguenti dal detto accertamento (Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020, Rv. 658638 -01).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25