Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16121-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, DIEGO DIRUTIGLIANO;
– controricorrente –
Oggetto
Aiuti di Stato
R.G.N. 16121/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 1782/2018 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 101/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva la domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta contro l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto la restituzione dei contributi assistenziali versati ne ll’ultimo trimestre del 1994 e negli anni 1995/1997, nella misura eccedente il 10% previsto dall’art.4, co.90 l. n.350/03 per le imprese colpite dall’alluvione nel Piemonte del 1994.
Riteneva la Commissione che sussistessero i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art.107, par.2 T.F.U.E. per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione contributiva, essendo dimostrato il danno subito a seguito RAGIONE_SOCIALE‘alluvione e non risultando eventuali pagamenti ricevuti da portare in compensazione del danno.
Avverso la pronuncia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. pe non avere la Commissione reso pronuncia sull’eccezione di decadenza avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07. Si argomenta che in caso di rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEa eccezione di decadenza, il rigetto è infondato in quanto la domanda di ripetizione fu proposta nel 2010, e quindi dopo il 31.7.2007.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.107 e 108 T.F.U.E., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07. La Commissione avrebbe applicato l’art.107, par.2 T.F.U.E. senza accertare la presenza di eventuali somme ricevute in compensazione del danno.
Il primo motivo è infondato.
La Commissione ha accolto la domanda di ripetizione svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quindi ha implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza, essendo la fondatezza di essa logicamente incompatibile con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte, a partire dalla sentenza n.12603/16 (seguita poi, tra le altre pronunce, da Cass.16046/18, Cass.19022/18, Cass.21708/18, Cass.8727/19, Cass.28358/21) ha affermato che in tema di agevolazioni contributive di cui all’art.4 l. n.350/03, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui all’art. 9, co.17 l. n.289/02, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, fissato a seguito di proroga di cui all’art. 3 quater d.l. n. 300/06, conv. con mod. in l. n. 17/07, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, co.90 l. n.350/03, include tanto l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge.
Il termine del 31.7.2007 costituisce un termine decadenziale, essendovi sotteso l’interesse pubblico alla certezza di agevolazione gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati europei (in questo senso, Cass.21634/18, Cass.8727/19).
Deve quindi escludersi il richiamo all’art.2033 c.c. con il correlato termine di prescrizione decennale giacché, in mancanza di domanda di regolarizzazione, non può configurarsi un pagamento indebito dei contributi, essendo la domanda condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (Cass.21634/18, Cass.8727/19).
Per conseguenza, essendo pacifico che la domanda di regolarizzazione fu presentata nel 2010, e dunque oltre il termine decadenziale del 31.7.2007, la decadenza è maturata.
Giova aggiungere, anche in replica alle argomentazioni contenuti nel controricorso, che in sede di interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.665 l. n.190/14, questa Corte (Cass.24993/16) ha chiarito che la norma ha mantenuta inalterata la distinzione prevista dall’art.3 quater d. l. n.300/06, quanto ai termini di presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, rispettivamente per i soggetti colpiti dall’alluvione in Piemonte (3.7.2007) e per quelli compiti dal sisma siciliano (31.12.2007, poi prorogato al 31.3.2008 ex art.36 bis d.l. n.248/07), non essendo prospettabile alcuna illegittimità costituzionale per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 Cost. attesa la diversità RAGIONE_SOCIALEa platea dei soggetti destinatari e dei conseguenti oneri per il bilancio pubblico (v. Cass.21634/18).
Questa Corte (Cass.21634/18, Cass.8727/19), infine, ha escluso dubbi di compatibilità RAGIONE_SOCIALEa prospettata soluzione con l’art.6 CEDU in relazione al diritto all’accesso a un giudice. Si è infatti osservato che il fondamento RAGIONE_SOCIALEa norma, come interpretata dalla Corte EDU, non sta nel possibile verificarsi di situazione decadenziali, ma nella necessità di evitare il c.d. ‘effetto -sorpresa’ laddove, a seguito di mutamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano riconosciute esistenti. Anteriormente alla sentenza Cass.12603/16, non vi era un orientamento consolidato nel senso RAGIONE_SOCIALE‘assenza del termine di decadenza, ma piuttosto degli
obiter dicta (Cass.6685 e 6686 del 2015) insuscettibili di fondare un affidamento del privato.
Le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1 del protocollo n.1 e RAGIONE_SOCIALE‘art.14 CEDU.
Resta solo da aggiungere, per completezza del ragionamento in diritto, che, come affermato da questa Corte (Cass.20740/18, Cass.21634/18, Cass.8727/19), le esposte conclusioni non sono state intaccate dall’art. 1, co.771-774 l. n. 205/17, i quali non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea.
L’accoglimento del secondo motivo determina la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel senso del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo sono compensate in quanto l’orientamento di questa Corte sulla tematica RAGIONE_SOCIALEa decadenza si è consolidato successivamente all’introduzione del giudizio.
P.Q.M.