Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2780/2021 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 303/2020 depositata il 18/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.7.20 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 14.3.19 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola a seguito della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli della lavoratrice in epigrafe (motivata dal fatto che il datore non poteva considerarsi agricolo) e condannato il datore a pagare all’Inps contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati.
In particolare, la Corte ha rilevato che il capo da ultimo richiamato contenente condanna al pagamento dei contributi all’INPS nella gestione ordinaria non era stato impugnato e che il datore non era stato convenuto in appello, sicché era maturato il giudicato circa l’obbligo di pagamento dei contributi nella gestione lavoratori subordinati; ha ritenuto quindi la domanda di disoccupazione tardiva per decadenza dei 120 giorni avverso la cancellazione che ne era il presupposto.
Avverso questa sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’Istituto con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 22 decreto -legge n. 7 del 1970, per avere la Corte territoriale trascurato che era richiesto dalla parte l’accertamento della natura agricola del datore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale.
Il motivo è inammissibile, in quanto compete al giudice di merito il potere di interpretare la domanda (tra le tante, Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) e nel caso la Corte ha ritenuto che la pretesa della parte non può che presupporre una impugnazione tempestiva della cancellazione dagli elenchi, nella specie non proposta, tantomeno nel rispetto del termine di decadenza.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.