Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15331 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 27263-2021 proposto da:
ISPETTORATO TERRITORIALE DI LUCCA – MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME;
– intimati –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 07/05/2021 R.G.N. 141/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.G.N. 27263/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Firenze ha dichiarato, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto la mancata denuncia al Centro per l’impiego di alcuni lavoratori da parte della RAGIONE_SOCIALE, la cancellazione del la causa dal ruolo e l’estinzione del processo a norma del combinato disposto degli artt. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (e successive proroghe), 181 e 309 c.p.c., a fronte del tardivo deposito di note scritte richieste in sostituzione dell’udienza e della mancata comparizione a precedente udienza.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Ispettorato territoriale di Lucca -Massa Carrara con un motivo, poi illustrato da memoria, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 181, 309 c.p.c. nonché degli artt. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, 23, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2021, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato come perentorio il termine di cinque giorni previsto per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In considerazione dell’emergenza Covid-19, il legislatore ha dettato norme precauzionali, orientate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare): in particolare, l’ art. 221, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, (convertito in legge n. 77 del 2020) ha disposto: “Il giudice può disporre che le
udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1″.
A norma degli artt. 23, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito dalla legge n. 176 del 2020), 7, comma 1, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, (convertito dalla legge n. 126 del 2021), 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre n. 228 (convertito dalla legge n. 1 5 del 2022) le disposizioni di cui all’art. 221, comma 4, sono state via via prorogate ed hanno continuato ad applicarsi fino alla data del 31.12.2022.
La scelta legislativa, motivata anche da un’esigenza di particolare cautela (correlata all’emergenza Covid-19), è stata quella di consentire la prosecuzione della trattazione delle cause da remoto anziché in pubblica udienza, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra tutte le persone; tale opzione normativa deve ritenersi coerente con l’indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 5371 del 2017), la quale -con specifico riguardo al parallelo rito camerale di Cassazione – ha precisato che: “In tema di nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU
ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità”.
Ebbene, il primo periodo del comma 4 citato attribuisce al giudice una precisa discrezionalità valutativa, ossia quella di optare per la trattazione scritta della controversia; il secondo periodo prevede il termine (almeno 30 giorni prima) di comunicazione alle parti della scelta operata dal giudice e il termine (fino a cinque giorni prima) per il deposito, da parte degli avvocati, delle note scritte; il terzo ed il quarto periodo attribuiscono alle parti la facoltà di presentazione di una istanza che onera il giudice del compito di provvedere (senza previsione, come già rilevato da Cass. n. 34585 del 2022, di alcun effetto necessario e vincolato di accoglimento); infine, il quinto periodo regola gli effetti del mancato deposito di note scritte (rinviando alla disciplina dettata dall’art. 181 c.p.c.).
I termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà. Milita in tale direzione il tenore lessicale della disposizione normativa che dimostra come il legislatore ha chiaramente distinto le conseguenze derivanti dal tardivo deposito delle note scritte rispetto al mancato deposito di dette note, avendo ric ollegato espressamente solo a quest’ultima evenienza (‘se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte’) l’applicazione delle regole dettate dagli artt. 181
e 309 c.p.c. Questa interpretazione è coerente con la ratio legis della ‘sostituzione’ dell’udienza tramite trattazione scritta in quanto una volta depositate, seppur tardivamente, le note deve considerarsi inverata la presenza in udienza della parte, che non potrà, pertanto, essere ritenuta assente; diversa valutazione il giudice potrà, eventualmente, effettuare circa il contenuto delle note depositate tardivamente.
Tale opzione esegetica è confortata dalla giurisprudenza elaborata da questa Corte con riguardo alle disposizioni processuali che non prevedono espressamente termini perentori (si pensi al termine per la comunicazione delle ordinanze emesse f uori dall’udienza da parte del c ancelliere ex art. 176, secondo comma, c.p.c., Cass. 10607 del 2016; al termine previsto per la notifica del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, Cass. 15349 del 2016).
Da un punto di vista sistematico, si noti, inoltre, che quando il medesimo legislatore dell’emergenza Covid -19 ha inteso ottenere un effetto di tipo decadenziale lo ha previsto espressamente: si veda l’art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137 del 2020, che, regolando il giudizio di legittimità e prevedendo la sostituzione delle pubbliche udienze con udienze tenute in camera di consiglio, senza la partecipazione né del Procuratore generale né delle parti, ha previsto che le parti debbano chiedere ‘entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza’ la discussione orale.
Ulteriore conferma di tale ricostruzione esegetica emerge, altresì, dalla comparazione con altre norme dettate in materia di processo del lavoro ove il legislatore, nella misura in cui ha inteso prevedere effetti decadenziali connessi a condotte processuali, lo ha disposto espressamente: si pensi alla proposizione delle eccezioni, delle domande riconvenzionali e
dei mezzi di prova da proporsi ‘a pena di decadenza’ (art. 416, secondo e terzo comma, c.p.c.) e al potere del giudice di fissare un ‘termine perentorio’ per la conversione del rito da ordinario a speciale e viceversa (artt. 426 e 427 c.p.c.).
Deve, pertanto, tenersi distinti il deposito tardivo delle note scritte (ossia in un termine inferiore ai cinque giorni prima dell’udienza) dal mancato deposito delle note scritte e ricollegarsi solamente a questa ultima evenienza l’applicazione della disciplina dettata dal codice di rito in materia di mancata comparizione in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c.).
9. Medesimo approdo esegetico è stato raggiunto dalla recente sentenza n. 32827 del 2023 di questa Corte, provvedimento che ha – condivisibilmente sottolineato che ‘ Il deposito delle note scritte, al pari della comparizione in presenza alle udienze, è stato quindi inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera di tutti i contendenti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo. Il termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, di cui al citato art. 221, comma 4, è, tuttavia, ordinatorio, ai sensi dell’art. 152, comma 2, c.p.c., onde il tardivo deposito non ne determina la nullità, purché sia comunque intervenuto entro la medesima data di udienza, e non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata effettuazione del deposito stesso ‘, affermando il principio di diritto secondo cui ‘ ai sensi dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di
cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l’udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell’atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all’omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l’udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell’attività della parte. ‘
10. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità, senza vincolo di diversità di collegio trattandosi di rinvio restitutorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio