Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19859 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 19859 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 47/2025 R.G. proposto da:
Ministero dell’istruzione e del merito , in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domiciliano
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 2447/2024 depositata il 01/07/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato gli dall’ Amministrazione per violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
La Corte territoriale, nel ricostruire l’accaduto , ha ritenuto che alla data dell’8 giugno 2021, allorché era stata formulata la contestazione, l’U fficio per i procedimenti disciplinari (UPD) era già a conoscenza degli episodi di assenza ingiustificata in quanto comunicati dal dirigente scolastico quanto meno con nota del 6 maggio 2021, e, quindi, prima che fosse depositata la specifica relazione del 18 maggio 2021 da cui l’ Amministrazione aveva inteso far decorrere il termine di decadenza, considerato che la contestazione era sostanzialmente limitata alle assenze ingiustificate e non ad altri fatti, pure indicati nella relazione.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell’istruzione e del merito con l’ Ufficio Scolastico della Regione Campania articolando tre motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso , conclusioni confermate nella pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.55 -bis , comma 4, del d.lgs n.165 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto che la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare fosse già stata acquisita dall’UPD in epoca antecedente alla relazione ispettiva del 18 maggio 2021 su cui, invece, si era fondata la contestazione disciplinare.
Secondo l’ Amministrazione ricorrente le segnalazioni precedenti erano parziali, frammentarie e non fornivano un quadro completo e organico dei fatti rilevanti per il procedimento disciplinare, sicché solo con la citata relazione ispettiva l’UPD avrebbe avuto una cono scenza dettagliata degli addebiti, consentendo di avviare correttamente il procedimento disciplinare.
1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, come osservato dal Pubblico Ministero.
In effetti, questa Corte ha affermato che, ai fini della tardività della contestazione, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l ‘ ufficio competente regolarmente investito del procedimento acquisisce una ‘ notizia di infrazione ‘ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l ‘ avvio al procedimento disciplinare (così, in particolare, Cass. Sez. L, 25/06/2018, n. 16706).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto in fatto che, quanto meno alla data del 3 maggio 2021, l’UPD avesse piena conoscenza degli episodi di assenza ingiustificata oggetto della contestazione, tardivamente mossa solo in data 8 giugno 2021, sul rilievo che la relazione ispettiva del 18 maggio 2021 nulla aveva aggiunto sul tema specifico.
Ne consegue che con la doglianza in esame l’ Amministrazione intende non tanto denunciare la dedotta violazione di legge quanto sollecitare una rivisitazione dell’ apprezzamento di fatto in ordine all’epoca in cui l ‘ ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha acquisito la notizia circostanziata, sufficiente e necessaria per l’avvio , quale accertamento riservato al giudice del merito (ancora Cass. Sez. L, n. 16706 del 2018 e precedenti ivi citati) non adeguatamente censurato nei ristretti limiti cons entiti dall’attuale formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi il motivo in una mera affermazione, priva di adeguati riferimenti sul piano della specificità e della localizzazione, circa la necessità della previa acquisizione della relazione per la ‘piena conoscenza’ degli illeciti contestati, omettendo, ad esempio, di illustrare i passaggi della relazione in base ai quali poteva emergere che il quadro di conoscenza dell’ Amministrazione non era completo fino al deposito della relazione.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Si assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata perché, pur avendo riconosciuto che la relazione ispettiva del 18 maggio 2021 costituiva il documento utilizzato per formulare la contestazione disciplinare dell’8 giugno 2021, avrebbe poi ritenuto che il perimetro del l’accertamento posto a base del licenziamento fosse da rinvenirsi nei soli fatti contestati con la nota del 8 giugno 2021.
2.1. Anche tale censura non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità, in quanto non si apprezza la denunciata contraddittorietà, dal momento che la Corte territoriale ha analizzato la contestazione e il licenziamento per giungere alla conclusione che, nonostante il richiamo alla relazione, i fatti posti a fondamento del recesso (assenza ingiustificata) erano già conosciuti in epoca precedente, risolvendosi ogni ulteriore doglianza in una contestazione in ordine all’accertamento fattuale svolto dal giudice di merito.
Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in riferimento alla circostanza che il provvedimento di licenziamento richiama la relazione ispettiva e, dunque, si riferisce non solo alle reiterate assenze ma al comportamento complessivo del docente.
3.1. La censura è anch’essa inammissibile perché non è prospettato l’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961), bensì una valutazione e, segnatamente, un’ argomentazione della parte in ordine ad una diversa lettura degli atti rispetto quella resa dal giudice di merito, come già ritenuto in relazione ai precedenti mezzi.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei
confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della