Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14718 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2580/2021 R.G . proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano n. 3982/2018 depositata il 27.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME, proprietari di terreni siti nel Comune di Arese, avevano proposto opposizione alla stima dell’indennità di esproprio comunicata dal RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 467.784,00, sulla base di un valore di 146 € /mq.
L’ordinanza n.721 del 2015 della Corte di appello di Milano, che aveva accolto le domande dei ricorrenti, è stata cassata con rinvio con ordinanza del 20.6.2017 n.18163 di questa Corte, su ricorso del RAGIONE_SOCIALE, per il riferimento operato dalla Corte territoriale a uno strumento estimativo dichiarato inutilizzabile dalla Corte Costituzionale.
In tale occasione la Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo cui la valutazione dell’indennità doveva avvenire senza alcun riferimento ai valori indicati nelle dichiarazioni ICI.
Le parti non hanno tempestivamente riassunto il giudizio, con la conseguente estinzione del processo ex art.393 cod.proc.civ.
Il 5.10.2018 i signori COGNOME hanno depositato un nuovo ricorso per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e il RAGIONE_SOCIALE ne ha eccepito l’inammissibilità.
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 28.12.2020, ha accolto l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con aggravio di spese, per la ravvisata violazione del termine decadenziale previsto dall’art.54, comma 1, d.p.r. 327 del 2001 e dall’art.29 del d.lgs. 150 del 2011.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i signori COGNOME con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.p.r. 8.6.2001, n. 327 e dell’art. 29 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello di Milano abbia erroneamente ancorato il dies a quo per l’azione di determinazione giudiziale dei beni espropriati, proposta con ricorso del 5.10.2018, al termine decadenziale di trenta giorni a decorrere dalla data di esproprio (8.11.2012) anziché al termine decennale di prescrizione, pacificamente applicabile nella fattispecie, nella quale non era mai intervenuta la stima della RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Sia i ricorrenti sia il RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il motivo è fondato e va accolto.
Giova premettere che non rileva, se non come mero antefatto storico, il precedente giudizio instauratosi fra le parti ed estinto per mancata riassunzione ai sensi dell’art.393 cod.proc.civ. , dopo la pronuncia rescindente di questa Corte. Infatti l’estinzione dell’intero processo di rinvio per omessa riassunzione non preclude la riproposizione della domanda, ed in tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante (Sez. 2, n. 21469 del 31.8.2018).
L’ultima parte del ricordato art.393 conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, che l’estinzione del giudizio così realizzata non estingue il diritto di azione, laddove afferma che la sentenza della
Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda.
5. L’art.54, comma 2, del d.p.r. 8.6.2001 n.327, abrogato dall’articolo 34, comma 37, lettera b), del d.lgs. 1.9. 2011 n. 150, disponeva che l’opposizione di cui al comma 1 doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima fosse successiva al decreto di esproprio.
Il comma 3 dell’art.29 d.lgs.150/2011 richiamato dall’art.54, dispone che l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni (sessanta se il ricorrente risiede all’estero) dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio.
Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale, la pronuncia impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai soggetti espropriati a causa dell’intervenuto decorso, al momento dell’introduzione del giudizio, del termine di decadenza di trenta giorni previsto dalle disposizioni sopra citate è incorsa in errore.
Infatti il predetto termine vale soltanto in presenza di una stima definitiva dell’indennità.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima – nel sistema introdotto dall’art. 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 – opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove questa non sia avvenuta, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Sez. 1,
n. 5517 del 6.3.2017; Sez. 1, n. 23311 del 27.9.2018; Sez. 1, n. 3074 del 8.2.2018; Sez.1, n.34747 del 31.12.2019; Sez.1, n.34110 del 6.12.2023).
Il principio è decisivo nel caso di specie, in cui la stima dell’indennità oggetto di contestazione giudiziale non poteva essere ritenuta definitiva, con la conseguenza che l’azione giudiziale diretta a determinare l’entità dell’indennizzo era soggetta al termine di prescrizione ordinario.
In disparte qualsiasi considerazione circa la proposizione dell’eccezione di prescrizione, è pacifico che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato presentato entro i dieci anni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei ricorrenti, della notifica del decreto di esproprio.
8. Le difese dispiegate dal RAGIONE_SOCIALE, ribadite in memoria, non sono né pertinenti, né fondate.
Da un lato, non sussiste la pretesa inammissibilità del ricorso scaturente dall’intento di rivalutazione del merito della controversia, posto che si discute della corretta applicazione di una norma processuale che sancisce una decadenza, in realtà inesistente.
D’altro canto, è lo stesso RAGIONE_SOCIALE a riconoscere di non aver promosso la formulazione di una stima definitiva, prendendo atto della distanza fra le valutazioni delle parti, e di aver depositato le somme provvisoriamente stimate alla Cassa Depositi e Prestiti (cfr controricorso § 24 e 24.1.).
Nelle citazioni giurisprudenziali a conforto dei suoi assunti, infine, il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, nel sostenere che l’estinzione del giudizio non consente la riproposizione di una domanda da cui è decaduti, perde di vista il quod erat demonstrandum , ossia la sussistenza di un termine decadenziale relativo all’azione esperita, che nella specie non sussiste.
Il ricorso deve essere quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione