Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11486-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.25/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/02/2018 R.G.N. 103/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N.11486/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
RITENUTO CHE :
Con sentenza del 16.2.18 la C orte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza dell’1.2.16 del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato l’opposizione della signora COGNOME a cartelle esattoriale per contributi 2012 e 2013 e dichiarato cessata la materia del contendere per il 2014.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la domanda di versamento del contributo di solidarietà in luogo dei contributi obbligatori, non dovuti in assenza di reddito di lavoro autonomo, per essere stata presentata il 15.7.14, e dunque oltre il termine del 30 settembre 2013 successivo alla richiesta di contributi ex articolo 21 regolamento (nel caso, la richiesta contributi era stata fatta con raccomandata con invio del bollettino MAV il 16.9.13); la Corte ha ritenuto tardiva ed inammissibile l’eccezione di non ricezione della raccomandata ed ha condannato al pagamento delle spese.
Ricorre avverso tale sentenza la contribuente per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’ente con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 152 disp.att. c.p.c. per la condanna alle spese.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non contestata la ricezione della raccomandata sebbene vi fosse stata dichiarazione di non aver mai ricevuto l’atto.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2964 e 2965
c.c., nonché 21 regolamento ENPAF, per avere la Corte territoriale trascurato che il termine decorre dal momento in cui i contributi sono posti in riscossione e tale non era la raccomandata con richiesta di pagamento, tanto più che, nel caso, il termine era di pochi giorni e dunque eccessivamente oneroso.
Il quarto motivo deduce ex numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato il silenzio dell’ente sul momento in cui la raccomandata sarebbe stata ricevuta.
E’ preliminare l’esame del terzo motivo, che contesta l’applicabilità del termine di decadenza.
La sentenza impugnata ha interpretato la norma regolamentare dell’art. 21 ritenendo che la stessa consentisse modalità alternative di richiesta del pagamento dei contributi, in relazione alle quali ancorare il termine del 30 settembre.
Il Collegio rileva che la parte – che pur condivisibilmente rileva che il termine è ancorato alla riscossione e che essa avviene, mediante ruolo esattoriale, ex articolo 33 d.p.r. 221/50 e d.p.r. 640/68 e non con mera raccomandata – non censura l’interpretazione operata dalla Corte sul piano della violazione di norme di legge (e in particolare dei canoni interpretativi di legge, nei limiti dei quali è censurabile un regolamento di un ente previdenziale di diritto privato), ma contesta le conseguenze della norma in relazione alla decadenza, in quanto, nella specie, l’applicazione del termine decadenziale renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del dirit to alla parte.
La censura è fondata in quanto, l’interpretazione seguita dalla Corte di merito l’ha portata , nel caso, ad applicare un termine decadenziale in violazione dell’art. 2965 c.c., atteso che
facendo decorrere il termine in riferimento alla notifica del bollettino MAV (eventualmente recante termine di pagamento addirittura più lungo del termine decadenziale) la parte aveva solo un termine brevissimo per pagare i contributi.
Va dunque accolto il terzo motivo, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, va cassata e la causa va rimessa alla medesima C orte d’appello , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 24