Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
Oggetto: equa riparazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13219/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Foggia, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari n. 1010/2022, pubblicato in data 24.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/11/2020, NOME COGNOME ha chiesto emettersi ingiunzione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia, introdotto nel 2007 e definito con sentenza pubblicata in data 15/01/2019.
Avverso il decreto, con cui era stato liquidato l’importo di € . 3500,00, ha proposto opposizione il RAGIONE_SOCIALE, eccependo la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001.
La Corte di appello ha respinto l’opposizione , evidenziando che il processo presupposto si era concluso con sentenza passata in giudicato il 17.2.2020, e che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all’11.5.2020, disposta con i DD.LL. 18/2020 e 23/2020, nonché RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale, il termine fissato dall’art. 4 L. 89/2001 scadeva il 22.1.2021, per cui il ricorso, depositato il 24.11.2020, doveva ritenersi tempestivo.
La cassazione del decreto è chiesta dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per novità RAGIONE_SOCIALE questione e per la non pertinenza o fondatezza del vizio contemplato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., essendo chiaramente individuate le questioni controverse, già dedotte nella fase di opposizione, ed è, perciò, irrilevante l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, che non osta alla sua sussunzione in altra, corretta, fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017; Cass. s.u. 17931/2013).
2.1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 L. 89/2001, 1 L. 742/1969, 83 D.L. 18/20200 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di appello abbia applicato due volte la sospensione dei termini processuali previsti dalla disciplina emergenziale e che il termine semestrale imposto a pena
di decadenza per l’introduzione del giudizio scadeva il 21.11.2020 ed era ormai decorso al momento RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il motivo è fondato.
La sentenza che ha definito il processo presupposto è passata in giudicato il 17.2.20230 per cui, sommando sia la sospensione prevista prima dall’art. 83 D.L. 18/2020 e dall’art. 36, comma primo, D.L. 23/2020 (dal 9.3.2020 all’11.5.2020), che la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto (gg. 31), il termine di decadenza di sei mesi scadeva nella giornata di venerdì 20.11.2020 e non il 21.1.2021, e quindi la domanda, proposta con ricorso depositato il 24.11.2020, era tardiva.
In conclusione, è accolto l’unico motivo di ricorso, il decreto è cassato senza rinvio in relazione al motivo accolto perché la domanda non poteva esser proposta, con aggravio delle spese di opposizione e di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, che si liquidano, a titolo di compensi, in € 1525,00 del giudizio di opposizione ed in €. 1000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda