Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26783 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 8130/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende.
Sanzioni amministrative
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1919/2018 depositata il 13/08/2018.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 2 luglio 2024.
Udita la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, delegata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno proposto opposizione, ex art. 195, comma 4, TUF, avverso le sanzioni amministrative pecuniarie per importi da € 25.000 a € 50.000, applicate da RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 20067 del 12/07/2017, per avere violato in qualità, COGNOME, di presidente, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, di membri del collegio sindacale, COGNOME, di consigliere del c.d.a. e membro del comitato esecutivo, COGNOME e COGNOME, di membri del c.d.a., RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ), in vari periodi dal 25/04/2010 al l’11/05/2015, gli artt. 21, comma 1, lett. a), TUF, 40, Regolamento Intermediari, per avere RAGIONE_SOCIALE ‘ omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire -a seguito RAGIONE_SOCIALEe lettere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 -un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, che si è tradotta nell’assenza di effettività RAGIONE_SOCIALEe misure previste per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa clientela servita ‘.
Questi i motivi di opposizione: decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio ex art. 195, TUF: la contestazione è stata formulata il 04/10/2016, in relazione a vicende risalenti al 2013; omesso esame RAGIONE_SOCIALEe difese dei soggetti sanzionati; violazione del contraddittorio in relazione alla stima RAGIONE_SOCIALEe operazioni inadeguate; carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo; applicabilità RAGIONE_SOCIALE a lex mitior.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio d ell’autorità di vigilanza , ha accolto l’opposizione , ha annullato la delibera RAGIONE_SOCIALE e ha condannato l’autorità di vigilanza alle spese.
Il nucleo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione è questo: a partire da dicembre 2013, RAGIONE_SOCIALE ha avuto conoscenza da RAGIONE_SOCIALE d’Italia che RAGIONE_SOCIALE era sull’orlo del commissariamento e, a maggior ragione, è entrata in possesso degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla regolarità dei prospetti precedentemente pubblicati allorquando è venuta a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto ispettivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ciò che è accaduto al più tardi in data 14/02/2014.
Da quel momento RAGIONE_SOCIALE ha acquisito tutto il materiale dal quale trarre le informazioni del caso e, quindi, anche tenendo conto di un congruo spatium deliberandi , al fine di elaborare e valutare criticamente i dati conoscitivi acquisiti, il termine di centottanta giorni di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, TUF, per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, decorreva almeno dalla primavera del 2014 e, conseguentemente, non è stato rispettato in quanto la contestazione è stata formulata soltanto il 04/10/2016.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, resistito dagli originari opponenti con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ‘N ullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.). -denuncia l’assoluto deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: infatti, il raffronto con altre pronunce rese nell’ àmbito RAGIONE_SOCIALEa ‘vicenda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dimostra come la sentenza non è altro che un ‘copia e incolla’ RAGIONE_SOCIALEa parte motiva di altre decisioni, e tradisce la carenza RAGIONE_SOCIALE‘ attività valutativa degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto demandata al giudice del merito.
1.1. Il motivo non è fondato.
Nella scia di Cass. nn. 34695, 34472 del 2023 – che hanno cassato con rinvio altre sentenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20067/2017, oggetto di questo giudizio -è utile ricordare che «con riferimento all’analoga situazione del richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa corte di seconda istanza, è stato affermato che è legittimamente motivata per relationem la pronuncia in cui il giudice d ‘ appello esprima le ragioni a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo da consentire, attraverso la parte motiva, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEa loro identità con quelle esaminate nella pronuncia (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. Sez. L, n. 11698 del 17.06. 2020; Cass. nn. 15187del 2018, n. 14401 del 2018, n. 13594 del 2018, n. 8684 del 2018, n. 8012 del 2018)».
Non ricorre nemmeno la ventilata carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione in quanto la sentenza del giudice AVV_NOTAIO reca una motivazione chiara e sintetica (cfr. punto 2 dei ‘Fatti di causa’ ), che
soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
Il secondo motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.) ‘ -in subordine rispetto al primo motivo, denuncia l’errore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che ha fondato la decisione di annullamento non già ponendo l’accento sul momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha acquisito e valutato gli elementi informativi atti a comprovare la violazione degli obblighi in materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni svolte per conto dei clienti ( sub specie RAGIONE_SOCIALEa necessaria profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate), bensì ponendo l’accento sul momento in cui l’autorità di vigilanza s arebbe venuta in possesso di ‘elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale RAGIONE_SOCIALEa banca’ .
Il terzo motivo -‘ Violazione degli artt. 5 segg. e 94 e segg. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.) ‘ -censura la sentenza impugnata che, senza considerare la netta distinzione tra la disciplina degli ’emittenti’ e quella degli ‘intermediari’ dettata dal TUF, sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà e inscindibilità RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sugli uni (’emittenti’) e sugli altri (‘intermediari’) , ha determinato in maniera non corretta il termine di decadenza RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria ex art. 195, TUF.
Il quarto motivo -‘Omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato la propria attività di indagine sul
rispetto degli obblighi di profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5), c.p.c.) ‘ -in via ulteriormente gradata, ascrive alla Corte territoriale l’omesso esame del fatto che la documentazione considerata dalla CDA non recava informazioni circa il rispetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe norme di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca, con la conseguenza che la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni prendendo in esame esclusivamente: la prima richiesta RAGIONE_SOCIALE’11/12/2015 , con la quale RAGIONE_SOCIALE chiedeva a RAGIONE_SOCIALE dati e notizie con riguardo all’attività di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa; la seconda richiesta del 15/04/2016, finalizzata ad acquisire la documentazione contrattuale e la modulistica relative agli ordini di acquisto o sottoscrizioni degli strumenti finanziari in questione; la terza richiesta del 10/06/2016, finalizzata ad acquisire, sempre con riferimento all’attività di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE, i verbali RAGIONE_SOCIALEe sedute del c.d.a., del comitato esecutivo e del collegio sindacale dal 01/07/2012 al 10/02/2015, cui la cui banca rispondeva con note pervenute il 17/06/2016 e il 20/06/2016, ossia centosei giorni prima RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di incolpazione .
5. Il quinto motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulla legittima formazione RAGIONE_SOCIALEa prova ‘indiziaria’ nella materia sanzionatoria amministrativa (art. 360, n. 3, cod. proc. civ) ‘ -in estremo subordine, denuncia che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi che regolano la formazione RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria nella materia sanzionatoria amministrativa laddove
ha desunto il fatto che ‘il rapporto ispettivo di RAGIONE_SOCIALE d’Italia su RAGIONE_SOCIALE era sicuramente conosciuto da RAGIONE_SOCIALE quantomeno a febbraio 2014′ dalla circostanza che, in quel momento, l’autorità di vigilanza aveva inviato alla banca una nota in cui richiamava i rilievi e le osservazioni contenuti nel rapporto ispettivo consegnato da RAGIONE_SOCIALE d’Italia a RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione svolta dal 18 marzo al 6 settembre 2013, ed è poi giunta alla conclusione che, da quel momento, RAGIONE_SOCIALE avesse già acquisito tutto il materiale da cui potere trarre le medesime informazioni che, secondo la prospettiva de ll’autorità di vigilanza, erano state acquisite soltanto con la ricezione formale dei tre documenti (menzionati in precedenza) provenienti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo.
6.1. La Corte si è già occupata RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 del 2017: nello specifico, il Collegio condivide e intende dare continuità a Cass. nn. 34695, 34472, 34466, 34465 del 2023 (in termini, Cass. nn. 9022/2023, 17673/2022, 21171/2019) che, nel cassare con rinvio alcune sentenze RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE di annullamento di tale delibera RAGIONE_SOCIALE, hanno tracciato le coordinate normative e giurisprudenziali – RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEa vigilanza.
6.2. Nel caso in esame, la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto tardiva la contestazione in ragione del fatto che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti, RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquisito gli elementi conoscitivi per iniziare una verifica ispettiva sulla regolarità dei prospetti precedentemente pubblicati quando è venuta a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva d i RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ossia al più tardi il 14/02/2014.
Il dictum del giudice AVV_NOTAIO non mette bene a fuoco la fattispecie concreta: la contestazione riguarda la violazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente (art. 40 Reg. Intermediari) e non la violazione degli obblighi di prospetto a carico RAGIONE_SOCIALE’emittente.
La sanzione irrogata con la delibera n. 20067 del 2017 scaturisce dall ‘attività di vigilanza sull’operato di RAGIONE_SOCIALE/intermediaria, vigilanza finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e correttezza dei comportamenti, i cui obiettivi sono: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia del sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario.
6.3. Ciò precisato, la sentenza impugnata – dopo avere inquadrato la storia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, culminata, alla fine del 2015, nella ‘risoluzione’ RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, in evidente stato di insolvenza reputa intempestivo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza soffermandosi su alcuni aspetti che la CDA definisce ‘elementi conoscitivi’ – che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE ad intraprendere una procedura ispettiva.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE – senza confrontarsi con la discrezionalità che caratterizza l’esercizio del (delicatissimo) potere di vigilanza, il cui fondamento risiede nell’assoluta rilevanza del sistema bancario nel generale panorama economico-finanziario – detta i tempi di tale attività, stabilisce ‘come’ (vigilanza ispettiva) e ‘quando’ (a partire dal 14/02/2014, ossia dal momento in cui la Commissione ha inviato una nota a RAGIONE_SOCIALE d’Italia sull’ispezione che quest’ultima aveva appena concluso) RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attivarsi, e conclude che la Commissione è decaduta dal potere di accertamento per la sua protratta inerzia.
6.4. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare gli elementi oggettivi che hanno portato alla ‘risoluzione’ di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attenendosi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza, articolati nei precedenti sezionali sopra indicati:
(i) il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF -che p resuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello del l’ac quisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘infrazione . In altre parole: ‘ costatazione del fatto ‘ e ‘accertamento del fatto’ sono due concetti diversi;
(ii) l ‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria non si indentifica nel la fine RAGIONE_SOCIALE‘ attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda RAGIONE_SOCIALEe particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie;
(iii) spetta all’autorità amministrativa , e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine ; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante , e non la congruità ex post , RAGIONE_SOCIALE‘indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio;
(iv) nel caso in cui (come nella specie) intervengano le due autorità di supervisione, RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultim o i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente;
(v) nel caso in cui (come nella specie: RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria il 06/02/2015 ed è stata posta in ‘risoluzione’ dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia alla fine RAGIONE_SOCIALEo stesso anno, con inizio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa in data 09/12/2015), all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica ispettiva da parte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia , l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia , rilevanti anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione.
In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigettato il primo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, e anche per provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione Civile,