Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10174/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato – avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 52342/2022 depositato il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto della C orte d’A ppello di Roma con il quale era stata rigettata la sua domanda di equa riparazione rispetto ad un processo penale svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Rieti durato 10 anni e più di 6 mesi.
La C orte d’A ppello di Roma rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, in adesione con quanto affermato dal Consigliere designato, la Corte evidenziava che il procedimento di correzione degli errori materiali nel procedimento penale (art. 130 c.p.p.) come in quello civile (art.287 c.p.c.) non incide sulla decorrenza del termine della impugnazione quando la rilevata discrasia non ha impedito all’atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il “decisum” ai fini della proposizione dell’impugnazione.
Non era dunque condivisibile l’argomento riportato da parte opponente secondo cui: la sentenza n. 3/2022 del Giudice di Pace di Rieti in questione era stata oggetto di procedimento di correzione errore materiale definito in data 20 giugno 2022 con l’ eliminazione delle parole ‘ costituite parte civile” dalla pagina 1 della sentenza con riferimenti ai querelanti sigg. NOME COGNOME NOME
Al contrario, proprio da tale correzione la Corte trovava conferma del fatto che la decisione aveva raggiunto il suo scopo consentendo comunque alla difesa di individuare il ”decisum” ai fini della proposizione dell’impugnazione. In tal senso la Corte d’Appello richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in tema di correzioni ex art. 287 e segg. c.p.c., laddove viene stabilito che il termine per l’impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla
Ric. 2023 n.10174 sez. S2 – ud. 09/07/2024
notificazione della relativa ordinanza, ai sensi del l’ art.288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure quando l’errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato. Al contrario, l’ adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo chiaramente percepibili dal contesto della decisione, come nel caso di specie. D’altra parte, la giurisprudenza citata dall’opponente non era conferente perché riguardava il diverso profilo della necessità di includere nel termine di ragionevole durata del giudizio presupposto anche quello per ottenere la correzione di un errore materiale, tale da rendere ineseguibile la decisione, che non era ravvisabile, all’evidenza, in quella che aveva definito la vicenda penale in questione (Cass. ord. n. 38473/21).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Il ricorrente , in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi che la notifica del ricorso è nulla perché effettuata all’indirizzo di posta elettronica EMAIL ” e non all’ Avvocatura dello
Ric. 2023 n.10174 sez. S2 – ud. 09/07/2024
Stato. Ciò premesso, non è necessario ordinare il rinnovo della notifica, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso.
In proposito occorre ribadire che la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01).
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’erronea determinazione della data di passaggio in giudicato della sentenza penale n. 3/2022 emessa dal Giudice di pace di Rieti.
La censura si fonda sulla decorrenza del termine per impugnare una sentenza di cui viene chiesta la correzione dell’errore materiale.
Secondo il ricorrente nel caso di specie, il procedimento penale tenutosi davanti al Giudice di Pace di Rieti e la susseguente correzione di errore materiale (incidente di esecuzione) costituirebbero un unicum in quanto la sentenza pubblicata è stata tempestivamente oggetto di istanza di correzione depositata a brevissima distanza temporale dalla pubblicazione.
La sentenza del Giudice di Pace di Rieti oggetto del giudizio presupposto, pertanto, sarebbe divenuta irrevocabile in data 21 giugno 2022 a seguito d ell’ udienza per la correzione di errore materiale, come attestato dallo stesso Ufficio emittente che ha
apposto la relativa timbratura di ‘irrevocabilità’ sulla prima pagina dell’originale del provvedimento .
Sicché il ricorrente, richiamati alcuni principi di questa Corte nei quali si è detto che, ai fini dell’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo deve computarsi nel periodo di durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza e che il processo di cognizione e quello di esecuzione costituiscono un unicum, conclude nel senso della tempestività del suo ricorso ex art. 2 legge n. 89 del 2001 depositato il 12 novembre 2022, dovendosi considerare la data del 21 giugno del 2022 come quella di irrevocabilità e passaggio in giudicato della sentenza n. 3/2022 del Giudice di Pace di Rieti.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 , n. 5, c.p.c., in relazione all’erronea valutazione della irrilevanza della correzione dell’errore materiale: al contrario, senza correzione, la sentenza n. 3/2022 del Giudice di pace di Rieti avrebbe indebitamente attribuito poteri d’impulso (tra cui, quello di impugnativa) a soggetti che non erano parti processuali in quanto effettivamente mai costituite parti civili.
La correzione del 20 giugno 2022 operata sulla sentenza n. 3/2022 del Giudice di Pace di Rieti inciderebbe, secondo il ricorrente, in maniera, non solo formale, ma anche sostanziale sul provvedimento giurisdizionale anche ai fini della sua definitività ed irrevocabilità tenuto conto che l’originaria (errata) attribuzione ai querelanti (signori NOME e NOME) della qualifica di ‘parti civili’ avrebbe legittimato gli stessi ad avvalersi delle azioni
Ric. 2023 n.10174 sez. S2 – ud. 09/07/2024
riservate solo alle parti processuali, tra cui lo speciale potere di impugnazione.
2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La pronuncia della Corte d’Appello è conforme ai precedenti di questa Corte tanto in tema di termine per l’impugnazione delle sentenze in caso di procedura di correzione per errore materiale, quanto in tema di equa riparazione .
Si è ripetutamente affermato, tanto nel giudizio civile che in quello penale, che la correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione. In proposito, con specifico riferimento al processo penale, è sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13366 del 27/02/2024). Il medesimo principio è espresso con riferimento alla procedura di correzione nel processo civile: l’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell’art. 288, comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta,
a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20691 del 01/09/2017, Rv. 645743 – 01).
Di conseguenza, quanto al termine per proporre domanda di equa riparazione, deve farsi applicazione del principio di diritto richiamato dallo stesso ricorrente nel corpo del ricorso secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell’errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell’errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021, Rv. 663255 -01).
Nella specie, pertanto, trova conferma il provvedimento impugnato che ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto del consigliere delegato a conclusione della fase monitoria che aveva ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione proposta dal COGNOME per essere decorso il termine semestrale decorrente dal 15 marzo 2022 e non dal 21 giugno 2022, data della correzione materiale della sentenza da ritenersi già passata in giudicato.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese non avendo il Ministero intimato svolto difese in questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ric. 2023 n.10174 sez. S2 – ud. 09/07/2024
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione