Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31758 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 20 marzo 2023 che ha convalidato il
Oggetto: immigrazione trattenimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7998/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in INDIRIZZO (INDIRIZZO), INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
– intimato –
provvedimento del AVV_NOTAIO Roma di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio disposto nei suoi confronti a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale;
il ricorso è affidato a tre motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost e 19 t.u. imm., nonché l’apparente e/o inesistente motivazione in ordine all’assenza di elementi ostativi all’espulsione;
il motivo è inammissibile;
se è vero che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 t.u. imm., in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 28 giugno 2023, n. 18404; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 novembre 2015, n. 24415), un siffatto potere di rilevazione esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se il provvedimento sia esente da vizi;
conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo incidentale RAGIONE_SOCIALEa manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, occorre dedurre, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per difetto di specificità, anche l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta illegittimità;
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa motivazione sul punto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO;
il motivo è infondato;
il Giudice di Pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti per domanda del AVV_NOTAIO, «Visti gli artt.
l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa 13 e 14 D. Lvo. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ‘ in ragione del fatto che era necessario: disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; acquisire documenti per il viaggio; attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei»;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo del giudice e per tale ragione di sottrae alla censura prospettata;
-con l’ultimo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, terzo comma, t.u. imm., e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse stato inviato al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge;
il motivo è fondato;
-l’art. 14, terzo comma, t.u. imm., stabilisce che «Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento»; – dagli atti riprodotti in giudizio emerge che il trattenimento è stato disposto il 16 marzo 2023, alle ore 12,00, ed è stato inviato al Giudice di Pace di Melfi solo il 18 marzo successivo, alle ore 16,24 e, dunque,
oltre il termine di prescritto termine di quarantotto ore;
-l’inosservanza di un siffatto termine, attenendo alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe
modalità di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale adottabile in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge, coperta dalla garanzia costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. , determina l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa misura, analogamente alla situazione in cui il giudice non rispetta il termine a lui assegnato (dall’art. 14, quarto comma, t.u. imm.) per la convalida RAGIONE_SOCIALEa misura;
il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio;
poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);
-l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583);
pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il
primo e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 ottobre 2023.