Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34695 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34695 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36715/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studi o RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1053/2019 depositata il 03/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME depositava ricorso in opposizione presso la Corte d’Appello di Firenze, ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 adottata il 12.07.2017 dalla RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) con la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 T.U.F., gli era stata inflitta sanzione ammi nistrativa pecuniaria pari ad €4 5.000,00, per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 29.10.20 07 (‘Regolamento Intermediari’) , per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, tradottasi nell’assenza di effettività RAGIONE_SOCIALEe misure previste per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa clientela servita. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, l’opponente esponeva che: la sanzione gli era stata inflitta nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, carica rivestita dal 03.04.2011 al 03.05.2014; il provvedimento deve ritenersi illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente e fuori dai termini consentiti sia dal T.U.F. sia dal Regolamento Intermediari; egli non era partecipe effettivo, data la sua limitata incidenza, sia conoscitiva che deliberativa, dei processi decisionali RAGIONE_SOCIALEa banca.
Confermando quanto già deciso con riferimento a posizioni analoghe concernenti la medesima deliberazione impugnata, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘o pposizione, con sentenza n.
1053/2019 annullava la predetta delibera, condannando la RAGIONE_SOCIALE alle spese di giudizio. Osservava la Corte:
-sin dal dicembre 2013 la RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva dato notizia alla RAGIONE_SOCIALE che l’ispezione da questa iniziata presso RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre del medesimo anno aveva dato ádito a rilievi ed iniziative di vigilanza, posto che l’ispezione si era chiusa con un giudizi o palesemente sfavorevole;
la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa generale grave situazione in cui versava la RAGIONE_SOCIALE era stata adeguatamente rappresentata alla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia già con missiva prot. n. 1135596/13 del 06.12.2013, anticipatoria di tutte le tematiche che, nel corso del 2015, avrebbero poi condotto alla messa in liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE;
nel marzo 2014 RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE una relazione che, laddove ritenuta non coerente con i rilievi mossi da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, avrebbe dovuto imporre già da quella data l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria, di fatto poi avviata solo nell’ ottobre 2016;
-i documenti ritenuti dalla RAGIONE_SOCIALE fondamentali per l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria, comunicati da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE solo nel maggio 2016, nulla aggiungevano alle conoscenze già acquisite dalla RAGIONE_SOCIALE circa la generale grave situazione in cui RAGIONE_SOCIALE versava.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a sei motivi.
Si difendeva con controricorso NOME COGNOME.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza entrambe le parti depositavano memoria.
Il controricorrente faceva pervenire atto di costituzione di nuovo difensore, avvocato NOME COGNOME, in sostituzione del precedente difensore avvocato NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, n. 4), cod. proc. civ. Al foglio n. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la Corte territoriale ha inteso operare un «richiamo» a quanto deciso con riferimento a posizioni analoghe concernenti la medesima deliberazione impugnata, con le sentenze 16.7.2018, n. 1722, e 13.08.2018, n. 1919. Tale «richiamo» non concorre alla definizione RAGIONE_SOCIALE‘ordito motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata giacché di non univoco significato e comunque privo dei requisiti indicati da codesta ecc.ma Corte per la motivazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze con «riferimento a precedenti conformi», ammessa dall’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. La sentenza impugnata effettua un evidente richiamo non già alla parte motiva di tali decisioni, bensì solo al relativo esito, ossia alla declaratoria di fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione. Conseguentemente, è dubbio che la sentenza contenga un vero e proprio rinvio per relationem alle sentenze citate (secondo i «requisiti minimi» richiesti da questa Corte di legittimità: Cass. Sez. 6, n. 17403 del 2018; Cass. Sez. 3, n. 11227 del 2017), bensì un mero accenno «notiziale» a precedenti conformi.
1.1. Il motivo è infondato. Con riferimento all’analoga situazione del richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa corte di seconda istanza, è stato affermato che è legittimamente motivata per relationem la pronuncia in cui il giudice d’appello esprima le ragioni a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo da consentire, attraverso la parte motiva, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEa loro identità con quelle
esaminate nella pronuncia (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. Sez. L, n. 11698del 17.06. 2020; Cass. nn. 15187del 2018, n. 14401 del 2018, n. 13594 del 2018, n. 8684 del 2018, n. 8012 del 2018). A ciò si aggiunga che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014; più di recente, ex plurimis : Cass. n. 17403 del 03.07.2018 richiamata nello stesso ricorso, p. 10, 2° capoverso). Va, poi, aggiunto che la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e dei motivi in fatto RAGIONE_SOCIALEa decisione, richiesta dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, rappresenta «un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione RAGIONE_SOCIALEa intelligibilità RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione», stante il principio RAGIONE_SOCIALEa strumentalità RAGIONE_SOCIALEa forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 citato, per mezzo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei
fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019, Rv. 655799 – 01; Cass. n. 17403 del 2018, cit.; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 – 01).
La Corte fiorentina ha compiutamente esaminato la questione in fatto e, pur richiamando precedenti sentenze concernenti posizioni analoghe riferite alla medesima delibera impugnata, ad ulteriore integrazione (v. sentenza p. 4, 2° capoverso) ha riproposto gli elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa maturazione del suo convincimento, anch’esso chiaramente espresso in motivazione, consentendo a questa Corte di comprendere agevolmente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Con il secondo motivo, in via subordinata rispetto al primo, si deduce omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura e RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). La ricorrente censura la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare compiutamente il fatto (decisivo e sicuramente oggetto di discussione tra le parti) che nella documentazione considerata non era contenuta alcuna informazione in merito al rispetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe regole di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate di propria emissione, la cui violazione è stata sanzionata con la delibera annullata. Ne consegue che le verifiche intraprese da RAGIONE_SOCIALE – a partire dalle richieste RAGIONE_SOCIALE‘11.12.2015 fino al 10 .06.2016 -erano espressamente finalizzate al controllo di dette norme di correttezza.
Con il terzo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n.
4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ.). La sentenza è affetta da radicale nullità, essendo essa del tutto priva di motivazione in merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 del 2017: posto che con tale delibera l’odierna intimata è stata sanzionata per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa clientela ( ex art. 21, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 58/1998), con specifico riguardo alle regole in materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla banca (art. 40 Regolamento Intermediari) la sentenza impugnata argomenta esclusivamente sull’accertamento di ben altre violazioni, segnatamente quelle in materia di veridicità e completezza del prospetto pubblicato dalla banca per l’operazione di aumento di capitale, oggetto di altro provvedimento sanzionatorio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE (v. delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20069 del 2007).
4. In subordine rispetto al terzo motivo di ricorso, con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 36 0, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che, ai fini del computo del termine di cui all’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, la Corte d’Appello ha sindacato la scelta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione riguardo i tempi di avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine volta al l’acquisizione degli elementi informativi atti a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo e soggettivo RAGIONE_SOCIALEa specifica violazione poi contestata, identificandoli nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe venuta in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale RAGIONE_SOCIALEa banca. Nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, invece, il dies a quo ai fini del computo del termine per la contestazione
RAGIONE_SOCIALEa violazione si colloca in ragione del momento in cui la RAGIONE_SOCIALE ha acquisito e valutato detti elementi informativi, accertando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica violazione contestata: il giudice del merito, quindi, lungi dal poter valutare l’opportunità d elle scelte istruttorie effettuate, e non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività acquisitiva (salvo il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito di cinque anni, ex art. 28 legge n. 689/1981), è chiamato a valutare, piuttosto, l’abnormità RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria esperita, che derivi da un’evidente ed indiscutibile superfluità di atti istruttori ultronei, ovvero da un’irragionevole stasi tra atti istruttori intermedi.
5. In ulteriore subordine, con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 5 ss. e 94 ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 n ovembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente contesta l’errata elisione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, RAGIONE_SOCIALEa distinzione dei due diversi «plessi disciplinari», e la corrispondente diversa distinzione tra oggetto, finalità e poteri di intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, disegnati dal d.lgs. n. 58/1998. L’uno governa la materia degli emittenti, e attribuisce un potere di verifica RAGIONE_SOCIALEa completezza del prospetto informativo, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite (art. 94, comma 1); l’altro governa la materia degli intermediari (accidentalmente coincidenti, nel caso di specie, con la stessa banca), rispetto alla quale la RAGIONE_SOCIALE dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di verificare il rispetto dei diversi obblighi nei quali l’ordinamento di settore declina il generale canone di trasparenza e correttezza: tra questi, l’adeguatezza dei titoli emessi. Orbene, rispetto a questi due distinti poteri di intervento, deve esc ludersi un’unica attività di indagine:
l’attività acquisitiva rilevante per la sola verifica preventiva sui prospetti RAGIONE_SOCIALEa banca/emittente non può essere associata alla vigilanza sulla banca/intermediario. Nella specifica ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘attività di intermediazione dei titoli, la Corte avrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione circa la tempistica e il contenuto degli atti acquisitivi (intrapresi a partire dal dicembre 2015) specificamente finalizzati alla verifica RAGIONE_SOCIALEa corretta profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate.
Con il sesto motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte fiorentina avrebbe assunto la sua decisione sulla scorta di un evidente fraintendimento degli atti di causa: intanto RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto la lettera del 24.07.2012 (relativa ai rilevati aspetti di criticità di RAGIONE_SOCIALE) solo nel 2016; in ogni caso tale missiva non poteva segnalare alcunché a RAGIONE_SOCIALE, essendo diretta esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE; né le note del 5 e 6 dicembre 2013 fornivano informazione alcuna in ordine alla precedente iniziativa di vigilanza del 24.07.2012; la relazione aggiornata al marzo 2014 ma risalente al marzo 2013, cui probabilmente si riferisce la Corte territoriale, hanno potuto formare oggetto di valutazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, solo sul piano RAGIONE_SOCIALE‘ idoneità RAGIONE_SOCIALEe procedure di profilazione degli strumenti finanziari ad attribuire «in astratto», a ciascuna emissione di titoli, il giusto livello di rischiosità, non già ad avere prova del fatto che, «in concreto», alle singole emissioni obbligazionarie venisse attribuito effettivamente il corretto grado di rischio.
Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti sollevano, benché sotto diversi profili,
la medesima questione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del dies a quo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ammnistrativa, e sono fondati.
7.1. L’art. 195, comma 1, T.U.F. vigente ratione temporis (modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, l’art. 5, comma 15, lettera a)) recita: «Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia o dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato».
7.1.1. Premesso che questa Corte ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 -01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 – 01), il Collegio intende dare continuità agli indirizzi interpretativi formatisi anche sull’art. 14, commi 1, 2 e 6, legge n. 689 del 1981, altresì alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore disciplina sopra richiamata; per cui:
nel caso di contestazione non immediata, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (che di per sé presuppone un’istruttoria), in relazione al quale va collocato il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, non coincide con il momento di acq uisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘infrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 – 02);
b) la pura «costatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’«accertamento»: nell’attività di regolazione e supervisione RAGIONE_SOCIALEe attività private vi sono ambiti, come appunto quello RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza RAGIONE_SOCIALEa percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio, dovendosi tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni (Cass. n. 21171 del 2019, cit.; Cass. n. 9254 del 2018, cit.);
c) il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività accertativa (normalmente, ispettiva; ma anche commissariale) è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l’autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione» dei fatti non comporta di per sé il loro «accertamento», ove occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione RAGIONE_SOCIALEe relazioni o rapporti sia il loro esame da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza
ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr. per tutti: Cass. Sez. U, n. 5395 del 2007, cit.).
d) ne discende che anche per le violazioni RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento successivo alla conclusione RAGIONE_SOCIALEe verifiche di natura ispettiva o commissariale – in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni: Cass. Sez. 2, sentenza, 14.11.2017, n. 26897; Cass. Sez. U., n. 5395 del 2007, cit.; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008, Rv. 602333 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009, Rv. 607538 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011, Rv. 620363 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 -01);
e) la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all’autorità competente: il giudice non può sostituirsi all’organo addetto al controllo nel valutare l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 04/04/2018, Rv. 647766 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 08/08/2005, Rv. 582917 – 01);
f) ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto – e
quindi dovuto – esserlo. La ricostruzione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto: i) RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate; ii) RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva RAGIONE_SOCIALEa violazione, pur quando essa si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi, e non contigue nel tempo e nello spazio; interesse che va salvaguardato dal rischio che l’efficacia RAGIONE_SOCIALEe indagini RAGIONE_SOCIALE‘Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni, atomisticamente considerate, dei soggetti coinvolti; iii) che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , ossi a prendendo in considerazione l’utilità potenziale RAGIONE_SOCIALEe ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post (Cass. n. 17673 del 2022, cit.; Cass. n. 21171 del 2019, cit.).
7.2. Tanto premesso, va tenuto conto che nella materia RAGIONE_SOCIALEa regolazione di attività economiche, quali quella RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte
RAGIONE_SOCIALEe autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: in ordine alle specifiche connotazioni RAGIONE_SOCIALEe verifiche che conducono agli accertamenti di violazioni in materia di intermediazione finanziaria, si pone l’esigenza di chiarire i passaggi procedimentali che possano influire sulla tempistica degli accertamenti stessi.
7.2.1. Un primo profilo riguarda il rapporto tra l’esercizio di poteri di vigilanza di più autorità, e segnatamente di RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, (secondo il riparto di cui all’art. 5, commi 2-4, T.U.F.). In proposito, anche in coerenza con disposizioni sovranazionali (v. art. 101 direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e 49 direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004), gli artt. 4 e 5, commi 5, 5bis e ter T.U.F. pongono i principi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione tra le autorità (che procedono allo «scambio di informazioni» e «non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio» – art. 4, comma 1, T.U.F.) e del coordinamento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa vigilanza. Con specifico riguardo alla vigilanza, l’art. 5, comma 5, T.U.F. dispone che «la RAGIONE_SOCIALE d’Italia e la RAGIONE_SOCIALE operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciprocamente comunicazione dei provvedimenti assunti e RAGIONE_SOCIALEe irregolarità riscontrate nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza» e, a tal fine, l’art. 5, comma 5bis , prescrive la stipula di un protocollo d’intesa (stipulato in data 31.10.2007: ‘Protocollo’), reso pubblico (comma 5 -ter ), avente ad oggetto altresì «lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza». Quanto alla vigilanza ispettiva in particolare, l’art. 10 T.U.F. dà attuazione a tali principi disponendo che le autorità si diano reciproca comunicazione RAGIONE_SOCIALEe ispezioni disposte, potendo l’autorità non ispezionante «chiedere accertamenti su profili di propria competenza» (comma 2).
In relazione a tali disposizioni, si deve affermare che, tranne che nei casi in cui le autorità dispongano ispezioni in collaborazione formando un unico gruppo ispettivo (art. 7.4 del Protocollo), il principio di contenimento degli oneri (art. 5, comma 5, T.U.F.) impone che non si sovrappongano verifiche mediante accesso diretto RAGIONE_SOCIALE‘una e RAGIONE_SOCIALE‘altra autorità, dovendo l’autorità non ispezionante avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘altra avanzando richieste in tempo utile (artt. 10, comma 2, T.U.F. e 7.2 del Protocollo). In ordine alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe verifiche ispettive, i «profili significativi» vengono comunicati, nella logica RAGIONE_SOCIALEo scambio di informazioni, da un’autorità all’altra «tempestivamente» (art. 7.3.), mentre i dati che coinvolgono valutazioni, com’è ovvio in relazione all’esigenza di un inserimento di essi in una considerazione complessiva, vengono trasmessi, quali «esiti RAGIONE_SOCIALEe verifiche svolte» (art. 7.2. del protocollo) e più precisamente di «irregolarità rilevate» e «provvedimenti assunti» (art. 5, commi 5 e 5bis , lett. b) T.U.F.), «quanto prima» ma, ovviamente, pur sempre dopo il formale rilievo RAGIONE_SOCIALEe irregolarità o l’assunzione di provvedimenti (tra questi, la proposta di amministrazione straordinaria di cui all’art. 56 T.U.F.).
Su tali basi normative, si deve concludere che dovrà presumersi, salvo prova del contrario, che – quanto alle irregolarità riscontrate nell’ambito di ispezioni svolte da altra autorità -l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dall’autorità ispezionante del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha una volta che siano trasmessi i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori RAGIONE_SOCIALE‘autorità ispezionante che valgano anche ad altri fini.
7.2.2. Un secondo profilo specifico in ordine alle verifiche di violazione nel settore RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria concerne l’ipotesi
in cui all’esercizio del potere di vigilanza ispettiva segua quello RAGIONE_SOCIALEa vigilanza mediante gestione coattiva RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in crisi, nel caso di specie, mediante amministrazione straordinaria. In tali casi, incaricati RAGIONE_SOCIALE‘autorità di supervisione, di regola in seguito a verifica ispettiva (o anche più raramente in base a risultanze di vigilanza informativa) da cui emergano «gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, amministrative o statutarie» (art. 56 comma 1 lett. a) b) T.U.F.) o anche «previste gravi perdite del patrimonio» (lett. b), assumono la gestione RAGIONE_SOCIALEa società in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno. In tali casi, sotto la direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sentita la RAGIONE_SOCIALE e con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALEe norme sull’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe banche (art. 56, comma 3, T.U.F.), la procedura, in continuità con le verifiche ispettive, ha come obiettivo l’«accertamento RAGIONE_SOCIALEa situazione aziendale» ab intra per il mezzo RAGIONE_SOCIALEa stessa gestione (unica modalità di accertamento in presenza di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni patrimoniali o addirittura di più ampi comparti RAGIONE_SOCIALEa contabilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa), ciò che è particolarmente importante sia per valutare appieno le irregolarità più serie (che la procedura mira anche a «rimuovere», dopo averle riscontrate), sia per quantificare adeguatamente le perdite previste (art. 72, comma 1bis d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ‘T.U.B.’).
In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare -a complemento di quanto innanzi – che, qualora, anche di séguito a verifiche ispettive di un’autorità, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una società di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di «accertare la situazione aziendale» e le «irregolarità» riscontrate (art. , comma 3, T.U.F., che rinvia agli artt.
72 ss. del T.U.B.), che – quanto alle irregolarità riscontrate nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia – la RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha con l’inoltro di uno dei rapporti trasmessi a «intervalli periodici» e «al termine RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni» dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (art. 75 T.U.B.), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che rilevino anche per l’analoga attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
7.2.3. Diversa è l’attività di ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: nella materia RAGIONE_SOCIALEa regolazione di attività economiche, quali quella RAGIONE_SOCIALE‘intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste, la ricorrente -per quel che rileva nel caso di specie -ha enucleato l’acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza “informativa”, artt. 94, 99 T.U.F.) e basata su flussi notiziali anche automatizzati, che riguarda l’attività di RAGIONE_SOCIALE/emittente; la vigilanza sulle attività di RAGIONE_SOCIALE/intermediaria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che ha per obiettivi: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario (art. 5, comma 1, T.U.F.).
Rispetto a questa attività è stata irrogata la sanzione contenuta nella delibera n. 20067 del 12.07.2017, al termine di una complessa attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni riguardo (v. memoria ricorrente, p. 4): i) il numero di clienti che detenevano obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del
RAGIONE_SOCIALE nei portafogli amministrati e/o gestiti, distinti sia sulla base RAGIONE_SOCIALEa natura del cliente (professionale, retail ), sia in ragione del profilo assegnatogli per le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, con indicazione del controvalore, nominale e di mercato, RAGIONE_SOCIALEe posizioni in essere; ii) il tasso di concentrazione medio in strumenti finanziari emessi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE Sc, con separata evidenza di quello su obbligazioni subordinate, dei patrimoni dei predetti clienti di tipo retail, distinti per profilo assegnato dalla banca; iii) il numero dei predetti clienti retail in relazione ai quali dal 2007 siano intervenute riprofilature «in aumento» (con separata indicazione di quelle derivanti dalla scadenza periodica del questionario), antecedenti alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di titoli subordinati con specificazione del numero dei clienti per i quali la riprofilatura sia intervenuta nei 5 giorni antecedenti all’esecuzione di operazioni RAGIONE_SOCIALEa specie; iv) l’evoluzione, dall’anno 2007, RAGIONE_SOCIALEa mappatura, ai fini RAGIONE_SOCIALEe valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.3. Il Collegio ritiene che la Corte fiorentina non abbia fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza, come sopra riportati. Il provvedimento impugnato, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 T.U.F., ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni dall’«accertamento», ha ritenuto «inspiegabile ed infondato» (v. sentenza p. 6, 4° capoverso) affermare che solo nel maggio 2016 RAGIONE_SOCIALE ebbe contezza RAGIONE_SOCIALEa reale gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa banca, essendo invece chiaro sin dagli atti scambiati tra RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE nel 2013 -che si doveva iniziare l’indagine sulla trasparenza e
veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento di capitale emesse dall’istituto.
7.3.1. Così argomentando, la valutazione dei giudici di seconde cure risulta innanzitutto effettuata ex post , sulla base cioè RAGIONE_SOCIALEa mera verifica del non essere emersi ulteriori elementi dalle attività ispettive di RAGIONE_SOCIALE successive a quelle di RAGIONE_SOCIALE d’Italia (v. in particolare sentenza impugnata, p. 4, ultimo capoverso, p. 6, 4° capoverso), consistenti nell’acq uisizione di nuova documentazione, rispetto a quella proveniente da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ritenuta inadeguata alle attività di indagine. In secondo luogo, si propugna una visione -non corrispondente a quella di legge – RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale, non appena emersi i fatti costitutivi di una violazione, la violazione stessa dovrebbe essere contestata. La complessità RAGIONE_SOCIALEe attività di vigilanza e di intervento poste in essere dalle due autorità (RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE), unitamente alla diversità di indagini sottese alla duplice qualità di RAGIONE_SOCIALE di emittente e intermediario RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate di propria emissione, devono condurre il giudice del merito a sindacare le scelte istruttorie, con un giudizio ex ante, ricercando l’eventuale sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende e responsabilità mediante attività istruttoria unitaria, controllando eventuali ingiustificati ritardi, artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, ovvero l’inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine.
7.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché -sulla base di un rinnovato esame del merito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento applichi i principi di diritto sopra enunciati (v. soprattutto punto 7.1.1.).
Avendo il Collegio accolto il secondo, quarto, quinto e sesto motivo, il terzo si dichiara assorbito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del secondo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda