Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 17563/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 17563-2024 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 870/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza n. 2744/2023 del Tribunale
della medesima sede che aveva respinto l’opposizione di Campisciano NOME all’ordinanza dello stesso Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto per impugnare il licenziamento per giusta causa senza preavviso, intimatole da Poste Italiane con nota del 26.5.2021.
La Corte territoriale reputava infondate le ragioni di gravame della lavoratrice reclamante, sia con riferimento alla dedotta violazione del principio di immediatezza (vuoi in relazione alla contestazione disciplinare vuoi in ordine al licenziamento), sia con riferimento alla sussistenza della giusta causa ed alla proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimata resiste con controricorso.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 5.11.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua inammissibilità per tardività.
Con atto depositato telematicamente il 12.12.2024, il nuovo difensore della ricorrente ha chiesto di fissare la trattazione del ricorso ponendo lo stesso in decisione, ed ha poi depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 5.11.2024, dopo aver riferito il contenuto dei due motivi di ricorso, si è rilevato che:
‘Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendo stato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettato dall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 per l’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorre dalla comunicazione, via pec, della sentenza da parte della Cancelleria.
Invero, come allegato (e provato, mediante deposito di una attestazione telematica rilasciata dalla Corte di Appello di Palermo) dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stata comunicata all’avvocato NOME COGNOME procuratore della lavoratrice nel giudizio di reclamo, via pec, il 30 gennaio 2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato alla società controricorrente in data 24 luglio 2024, ossia ben oltre il termine di 60 giorni.
Questa Corte ha già affermato con riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che ‘la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini pe r le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.’, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cass azione nell’ambito del medesimo rito Fornero, anche in considerazione dello stesso tenore testuale dei commi 58 (che regola il reclamo davanti alla Corte di appello) e 62 (che disciplina il ricorso per cassazione) dell’art.
1 della legge n. 92 citata (Cass. n. 32263 del 2019, con ampia motivazione sul punto; nello stesso senso, Cass. n. 482 del 2023)’.
Rispetto a queste considerazioni l’attuale difensore della ricorrente, nella propria istanza di decisione ex art. 380 bis, comma secondo, c.p.c. novellato – senza porre in discussione la cronologia riscontrata nella proposta del Consigliere delegato e senza allegare che la sentenza della Corte territoriale non sia stata comunicata in forma integrale al procuratore della lavoratrice costituito in sede di reclamo -propone differenti rilievi.
Difatti, assume piuttosto ‘che debba potersi applicare anche il termine lungo d’impugnazione in deroga alla normativa in quanto viene palesemente leso lo strumento difensivo del ricorso in Cassazione disciplinato dalle norme generali del vigente codice di procedura’.
Rileva in primo luogo il Collegio che l’indirizzo di legittimità cui ha fatto riferimento la proposta del Consigliere delegato è ormai consolidato (v. nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 35023/2023, n. 6010/2023).
Solo per completezza di disamina, occorre precisare che il comma 62 dell’art. 1 l. n. 92/2012 (come tutti gli altri commi del medesimo articolo che disciplinavano il c.d. rito Fornero) è stato successivamente abrogato dall’articolo 37, comma 1, lett. e) d.lgs. 10.10.2022, n. 149.
Tuttavia, tale abrogazione è nella specie ininfluente, perché l’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, dalla l. n. 197/2022 (articolo che reca la ‘Disciplina transitoria’), ha previsto al comma 1 che: ‘Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti’.
Pertanto, anche l’abrogazione di tutte le norme relative al rito c.d. Fornero (art. 1, commi 41-69, L. n. 92/2012) ha avuto effetto solo a decorrere dal 28 febbraio 2023, e per i procedimenti instaurati in primo grado successivamente alla stessa data; e, al procedimento che ci occupa che era pendente alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, compreso il più volte cit. comma 62 dell’art. 1 l. n. 92/2012. Per conseguenza, detta norma era ancora applicabile ratione temporis nel caso in esame e doveva essere osservata ai fini di una tempestiva proposizione del ricorso per cassazione.
Infine, quanto agli argomenti svolti attualmente dalla difesa della ricorrente è sufficiente considerare che il termine c.d. lungo (semestrale) di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c. nei procedimenti assoggettati al c.d. rito Fornero può trovare applicazione (anche ai fini del ricorso per cassazione), non certo in alternativa a quello breve, previsto dall’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, ma soltanto nei casi in cui la comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria del giudice a quo manchi (cfr. art. 1, comma 64, L. cit.) oppure risulti inidonea a far decorrere il termine di sessanta giorni ivi previsto; evenienze, queste, non dedotte nella specie.
In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, soccombente in rito, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cass a delle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 25.3.2025.