Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27436-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli RAGIONE_SOCIALE ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 27436/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 91/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 189/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’Ufficio alla RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010, comunicata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Previdenziale mediante avviso bonario sul rilievo di non e sservi tenuto in quanto nell’anno in contestazione (il 2010) aveva adempiuto alla propria obbligazione contributiva in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mediante il pagamento del contributo previdenziale c.d. integrativo, mentre nulla era dovuto per il reddito prodotto inferiore a € 5.000,00. Eccepiva comunque l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva il ricorso e dichiarava l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del ricorrente alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010, per carenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘abitualità’ RAGIONE_SOCIALEa professione svolta, in quanto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, per le attività autonome occasionali l’iscrizione alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è imposta soltanto a coloro che producano redditi superiori ad € 5.000,00.
La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 91 del 2019, pubblicata in data 11/03/2019, rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e confermava la sentenza di primo grado, poiché riteneva che, seppure l’AVV_NOTAIO non iscritto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia l’obbligo di iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie tale obbligo non sussisteva stante il mancato superamento del limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003
Per la RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. Si è costituito l’AVV_NOTAIO eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.
RITENUTO CHE
Col ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art 44 comma 2 del d.l n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che l’ AVV_NOTAIO, incontestato lo svolgimento abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, pur non essendo tenuto ad iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fosse comunque tenuto ad iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata ed a versare i contributi per l’anno in contestazione.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Risulta dagli atti che l ‘AVV_NOTAIO, in giudizio per mezzo del procuratore costituito AVV_NOTAIO, in data 15/03/2019, ha notificato, a mezzo PEC, al procuratore costituito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, la sentenza n. 91/2019 al fine del decorso del termine breve per proporre ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione.
6.2. In considerazione RAGIONE_SOCIALEa notifica effettuata in data 15/03/2019, il termine breve per proporre ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione è scaduto il 14/05/2019. Il ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , invece, è stato notificato solo il 17/09/2019 quando il termine di sessanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, fissato dall’art. 325 comma 2 c.p.c., era oramai decorso .
7. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che se ne è dichiarato antistatario, vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE soccombente e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie altre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME che se ne è dichiarata anticipataria.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024