Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12492/2021 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 217/2021 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 1°.2.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, avendo stipulato un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio con Santander Consumer Bank S.p.A., convenne in giudizio la banca per chiedere l’accertamento della nullità parziale del contratto per violazione delle soglie antiusura con riferimento sia agli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori.
Respinta la domanda dal Tribunale di Catania, il ricorrente si rivolse alla Corte d’Appello di quella città, la quale rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Contro la sentenza d’appello il mutuatario ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo.
La controricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione art. 1815 c.c. con riferimento alla denegazione del superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi corrispettivi – art. 360, n. 5, c.p.c.».
Il secondo motivo censura «violazione legge 108/1996, art. 1815 c.c. e 644 c.p.: errato procedimento di calcolo del tasso soglia usura degli interessi di mora».
Preliminare rispetto all’esame dei motivi è il rilievo della inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., come
eccepito dalla controricorrente, che ha documentato l’avvenuta notificazione della sentenza in data 19.2.2021, mentre il ricorso per cassazione venne notificato in data 7.5.2021, ovverosia 77 giorni dopo la notificazione della sentenza.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge ;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima