Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32317 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32317 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16001/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1023/2018, depositata il 16/02/2018. del
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE, deducendo che nell’aprile del 2003 aveva stipulato quale subappaltatore un contratto di subappalto con la convenuta, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ammodernamento e risanamento conservativo di un edificio adibito a casa di cura e che la convenuta aveva omesso di pagare il settimo, l’ottavo e il nono stato di avanzamento dei lavori; l’attrice chiedeva, quindi, di condannare la convenuta al pagamento di euro 320.779,14.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto di ogni pretesa dell’attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l’inadempimento della medesima e di condannarla al risarcimento dei danni (non avendo adempiuto alla fornitura delle pensiline ed essendosi verificate delle infiltrazioni provenienti dalle facciate ventilate realizzate dall’attrice).
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2011, condannava la convenuta CPC al pagamento, in favore dell’attrice, della richiesta somma di euro 320.779,14.
La sentenza veniva impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 16 febbraio 2018, n. 1023, rigettava il gravame.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione -sulla base di cinque motivi – CPC – RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso.
Memoria e nota spese sono state depositate dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare deve essere valutata la fondatezza o meno dell’eccezione di tardività della proposizione del ricorso.
Essa deve trovare accoglimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Infatti, la sentenza impugnata -depositata il 16 febbraio 2018 -è stata notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2018, secondo la sua stessa dichiarazione (v. pag. 1 del ricorso) e come risulta dalla ‘copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica e messaggio pec del 23/3/18’ depositata insieme al ricorso e da quella depositata con il controricorso.
Il ricorso è stato, poi, notificato, mediante posta elettronica certificata, alla società RAGIONE_SOCIALE e ai suoi difensori in data 1° giugno 2018, quando era ormai decorso il termine c.d. breve -di sessanta giorni -previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c.
II. Il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo (in base al valore della causa e valutate le attività complessive eseguite dalla difesa della controricorrente), seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della