Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2215 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2891/2020 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME (DCHNTN50H60D548M); -ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERRARA n. 416/2019, depositata il 29/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME e NOME COGNOME hanno convenuto i vicini NOME COGNOME e NOME COGNOME davanti al Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l’apposizione di termini ai sensi dell’art. 951 c.c., sulla base dei confini accertati dal Pretore di Ferrara con pronuncia n. 182/1999. Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile la domanda.
La sentenza di primo grado è stata appellata dalle attrici NOME e NOME COGNOME, che hanno criticato la pronuncia, sostenendo di avere diritto alla apposizione dei termini. A seguito del decesso di NOME COGNOME si è costituita NOME COGNOME, deducendo di essere l’unica proprietaria dell’immobile in virtù di un atto di donazione, nonché le eredi NOME e NOME COGNOME.
Con la pronuncia n. 416/2019, il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’appello: l’azione di apposizione di termini non è , ad avviso del Tribunale, accoglibile in quanto da un lato a delimitazione dei confini vi è una recinzione esistente e dall’altro lato le controversie sul confine in oggetto non sono ancora concluse perché le appellanti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dei confini, hanno agito in giudizio con azione di rivendica volta all’accertamento della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sulla predetta area.
Avverso la sentenza NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente
infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Le ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare -esclusa l’incompatibilità del consigliere autore della proposta di decisione (v. Sez. U – , Sentenza n. 9611 del 10/04/2024) va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
L’eccezione è fondata.
La sentenza impugnata è stata notificata presso il domicilio eletto il 30 maggio 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 30 dicembre 2019, quando era ormai decorso il termine c.d. breve di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c. Al riguardo le ricorrenti sostengono la tempestività del ricorso, in quanto la notificazione della sentenza non è stata posta in essere da e nei confronti di NOME COGNOME parte originaria e litisconsorte facoltativa convenuta insieme a NOME COGNOME essendo la notificazione stata effettuata unicamente dagli eredi di NOME COGNOME ossia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’argomentazione difensiva delle ricorrenti non può essere accolta: essendo la sentenza stata notificata da NOME COGNOME, oltre che da NOME ed NOME COGNOME, tale notificazione – sulla base del principio dell’unitarietà del termine per proporre l’impugnazione (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 3926/2024) è stata idonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione da parte di NOME e NOME COGNOME, ambedue destinatarie della notificazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, rendendosi così superfluo ogni altro rilievo.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Non essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in euro 900,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione