Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35104 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1529/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrenti –
contro
Oggetto: Fideiussione –
Termine breve per
l’impugnazione della sentenza
di primo grado ex art. 348 ter
c.p.c. – Decorrenza –
Comunicazione dell’ordinanza – Idoneità.
CC 3.10.2024
Ric. n. 1529/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria la società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (Pec:EMAIL;
-controricorrente –
nonché contro
–
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. della Corte d’appello di Bari n. 2276/2021, comunicata in data 7/06/2021 con cui la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza n. 1832/2020 del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre
2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di Bari con sentenza n. 1832/2020 ha accolto la domanda proposta da Dobank s.p.a., quale mandataria di UniCredit s.p.a., con l’intervento di Cerved Management s.p.a., quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inefficace nei confronti di UniCredit s.p.a. e dei suoi aventi causa, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti NOME NOME e NOME, condannandoli in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di Dobank s.p.a., senza nulla provvedere in merito alle spese della intervenuta;
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Ric. n. 1529/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME per quanto ancora di rilievo, la creditrice aveva convenuto il fideiussore, NOME COGNOME garante della società RAGIONE_SOCIALE per una somma complessiva di € 390.000,00 alla data del 19 febbraio 2015, in virtù, per un verso, di un mutuo chirografario del 4 marzo 2010, e per l’altro, di uno scoperto di conto corrente, obbligazioni garantite dal convenuto COGNOME NOME fino alla concorrenza della somma di € 78.000,00 in virtù di contratto del 27 aprile 2006 e di ulteriori € 84.000,00 in virtù di contratto del 4 settembre 2010, nonché la consorte NOMECOGNOME per aver costituito un fondo patrimoniale con atto del 23 giugno 2011, conferendovi la totalità dei loro beni immobili;
la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ed ha condannato gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del grado in favore della banca appellata;
avverso la decisione della c orte d’ appello il Blonda e la Pasqua propongono ora ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria la società RAGIONE_SOCIALE; la società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
hanno depositato memoria i soli ricorrenti.
Considerato che
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente;
l’eccezione è fondata ;
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Ric. n. 1529/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. per via telematica in data 7/06/2021 (come dagli stessi ricorrenti precisato nei propri scritti difensivi), e il presente ricorso risulta essere stato notificato in data 7/1/2022, e pertanto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza impugnata, termine venuto a scadenza, considerata la sospensione feriale, in data 6/9/2021;
questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che la comunicazione dell’ordinanza è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. sicché, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. Sez. U, 15/12/2015 n. 25208; e conformemente, in tema di notifica telematica, da ultimo, Cass. Sez. L -, 31/07/2024 n. 21579);
nello stesso solco, è stato altresì evidenziato che il termine breve di impugnazione vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri; infatti, le Sezioni Unite, componendo il contrasto di giurisprudenza, hanno ammesso, per un verso, che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348ter c.p.c. è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., 7° comma, c.p.c., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale; e, per l’altro verso, hanno chiarito che il termine previsto dall’art. 348ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza d ‘ inammissibilità dell’appello ex art. 348bis c.p.c. (Cass. Sez. U. 2/2/2016 n. 1914; cfr. Cass. 13/10/2016 n.20662, Cass. 6/2/2017 n. 3067 e Cass. 3/1/2019 n. 1);
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Ric. n. 1529/2022
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Est. I. COGNOME
da disattendere, quindi, l’assunto di parte ricorrente secondo cui nella specie è asseritamente applicabile il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla data della pubblicazione della ordinanza, e non già dalla relativa comunicazione, e ciò in base al disposto dell’art. 133 c.p.c. (cfr. pag. 10 ricorso);
come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la appena richiamata disposizione è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo nel caso di atto d ‘ impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, come quella di specie, ovvero l’art. 348 -ter , comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348bis c.p.c. (Cass. 5/11/2014 n. 23526);
3. le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza; non si fa viceversa luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’altra intimata, stante il mancato svolgimento di difese nel presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
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Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della