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Termine breve impugnazione: quando decorre?

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso perché tardivo. Il caso riguardava l’impugnazione di una sentenza di primo grado, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello. La Corte ha ribadito che il termine breve impugnazione di 60 giorni decorre dalla comunicazione telematica dell’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello, e non dalla sua pubblicazione, rendendo cruciale il monitoraggio delle comunicazioni processuali.

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Termine Breve Impugnazione: la Comunicazione PEC Avvia il Countdown

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: la comunicazione telematica dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello è sufficiente a far scattare il termine breve impugnazione per ricorrere in Cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza per gli avvocati di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali, poiché un ritardo può essere fatale per le sorti del giudizio.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un’azione legale intentata da un istituto di credito, tramite la sua mandataria, nei confronti di due coniugi. Uno dei coniugi aveva prestato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società. Successivamente, i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale in cui avevano conferito la totalità dei loro beni immobili. L’istituto di credito ha agito in giudizio per far dichiarare l’inefficacia di tale fondo, ritenendolo un atto lesivo delle proprie ragioni creditorie. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, condannando i coniugi anche al pagamento delle spese legali.

Il Percorso Processuale e l’Eccezione di Tardività

I coniugi proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava il gravame inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter del codice di procedura civile, condannando nuovamente gli appellanti alle spese. L’ordinanza di inammissibilità veniva comunicata telematicamente alle parti in data 7 giugno 2021.

Contro questa ordinanza, i coniugi proponevano ricorso per cassazione, notificato però solo in data 7 gennaio 2022. La società creditrice, costituitasi in giudizio, sollevava un’eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso, sostenendo che fosse stato depositato ben oltre il termine breve impugnazione di 60 giorni.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Termine Breve Impugnazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ragionamento dei giudici si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato anche dalle Sezioni Unite.

Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 348 ter c.p.c. Questa norma stabilisce che quando l’appello è dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado deve essere proposto entro 60 giorni che decorrono dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello.

La Corte ha chiarito in modo inequivocabile i seguenti punti:

1. Idoneità della Comunicazione: La comunicazione telematica dell’ordinanza è un atto idoneo e sufficiente a far decorrere il termine breve. Non è necessaria la notificazione formale del provvedimento a istanza di parte.
2. Decorrenza Certa: Il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data della comunicazione. Nel caso di specie, essendo l’ordinanza stata comunicata il 7 giugno 2021, il termine, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 6 settembre 2021. Il ricorso notificato a gennaio 2022 era, quindi, palesemente tardivo.
3. Applicabilità anche ai Vizi Propri dell’Ordinanza: La regola del termine breve vale anche quando il ricorso per cassazione non si limita a contestare la sentenza di primo grado, ma censura l’ordinanza di inammissibilità per vizi procedurali propri. Le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. si applica anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza stessa.

I giudici hanno respinto la tesi dei ricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto applicare il cosiddetto “termine lungo” (ex art. 327 c.p.c.) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento. La Corte ha specificato che la norma dell’art. 348 ter è una norma speciale che deroga a quella generale, e la sua ratio è proprio quella di accelerare la definizione del giudizio.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

L’ordinanza in esame consolida un principio di fondamentale importanza pratica. La comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, anche se avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), determina l’immediata decorrenza del termine breve impugnazione per adire la Corte di Cassazione. Gli avvocati devono prestare la massima attenzione a tali comunicazioni, poiché la loro ricezione segna l’inizio di un conto alla rovescia perentorio, la cui scadenza comporta l’inammissibilità del ricorso e la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.

Da quale momento decorre il termine breve per proporre ricorso in Cassazione dopo che un appello è stato dichiarato inammissibile?
Il termine breve di 60 giorni decorre dalla data della comunicazione telematica dell’ordinanza con cui la Corte d’Appello dichiara l’inammissibilità dell’appello.

La semplice comunicazione telematica dell’ordinanza è sufficiente a far partire il termine o è necessaria una notifica formale?
Sì, la comunicazione telematica dell’ordinanza, come quella via PEC, è considerata idonea e sufficiente a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, senza che sia necessaria una notificazione a istanza di parte.

Questa regola sul termine breve si applica anche se il ricorso in Cassazione contesta l’ordinanza di inammissibilità stessa per vizi propri?
Sì, la Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha chiarito che il termine breve di 60 giorni previsto dall’art. 348-ter c.p.c. si applica anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità per i suoi vizi propri.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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