Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME
Presidente –
Revocatoria ordinaria
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.13/03/2024 – CC
AVV_NOTAIO
NOME
rel. AVV_NOTAIO –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso nr. 8193/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma nr.6169/2021 depositata in data 23/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23/9/2021, ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria (di seguito «RAGIONE_SOCIALE») avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile e rigettato, nel merito, la domanda di revoca ex artt. 6 d.l. 347/03, 49 d.lvo 270/99 e 67 2° comma l.fall. dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE (breviter RAGIONE_SOCIALE) nel periodo sospetto per un importo complessivo di € 3.481.344,78, e la conseguente domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del suindicato importo.
1.1 Rilevavano i giudici capitolini che il primo motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE contestava la dichiarazione di improcedibilità della domanda sul rilievo che la rinuncia all’esercizio dell’azione revocatoria contenuta nell’accordo tra le parti denominato « Modulo per il trasferimento delle licenze perpetue» fosse invalido per mancato intervento dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 43 del d.lvo 270/99, non poteva essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, in quanto, escluso che la mancata autorizzazione desse luogo a nullità rilevabile d’ufficio, l’allegazione era stata dedotta per la prima volta con l’atto di appello e, quindi, tardivamente.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art . 132 1° comma 4 c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 345 1° e 2° comma c.p.c., 1418 1° comma e 2421 c.c., 42 d.lvo 270/1999, 67 2°
comma l. fall.; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art . 360 1° comma nr 3 e 4 c.p.c.; sostiene la ricorrente che la stessa giurisprudenza richiamata dalla sentenza della Corte limita il divieto dei nova in appello alle sole nuove questioni (e temi di fatto) mentre nel caso di specie la mancata autorizzazione da parte del ministero della transazione che conteneva la rinuncia all’azione revocatoria risultava ex actis , come confermato dalla chiamata in causa del Commissario; assume, inoltre, la ricorrente che la carenza di autorizzazione dà luogo alla nullità dell’atto rilevabile d’ufficio e, quindi, anche dal giudice di secondo grado; rileva, infine, RAGIONE_SOCIALE che la Corte d’Appello, avendo disatteso in rito il primo motivo di censura, non avrebbe esaminato gli ulteriori due motivi di gravame proposti, con ciò violando l’art. 112 c.p.c.
2 In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrent e, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivamente proposto.
2.1 Contrariamente a quanto affermato da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Roma , depositata il 23 settembre 2021, è stata ritualmente notificata in data 24 settembre 2021 all’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento d’ appello.
2.2 Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, in via telematica, dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. relata di notifica, messaggio PEC di notifica, della relata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna) che l a sentenza d’appello è stata notificata da RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della Legge n. 53/1994, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’AVV_NOTAIO presso il cui studio RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria aveva eletto il proprio domicilio.
Secondo l’orientamento di questa Corte è sempre valida, e di conseguenza può essere sempre utilizzata, la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza anche in concorrenza con domicilio fisico (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018 e 39970/2021)
2.3 Il termine breve, ex art. 325 c.p.c., veniva a scadere il 23 novembre 2021, mentre controparte ha notificato il proprio ricorso soltanto in data 16 marzo 2022.
2.4 Alla luce di quanto esposto e, in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, poiché non tempestivo, ai sensi dell’art. 325, comma 2 c.p.c., essendo abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 28.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo