Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8984/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2174/2019 depositata il 21/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME per chiedere l’accertamento negativo della servitù di passaggio sul giardino e sulle aree scoperte circostanti il fabbricato sito in Terlizzi al INDIRIZZO con conseguente ordine ai convenuti di non esercitare il passaggio su dette aree.
I convenuti si costituirono per resistere alla domanda; COGNOME propose domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisizione della servitù di passaggio lungo il giardino e le aree pertinenziali esterne per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. o per destinazione del padre di famiglia.
Il Tribunale di Trani, con sentenza dell’11.11.2016, rigettò la domanda principale ed accertò la sussistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistito da COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre rimasero contumaci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con sentenza pubblicata il 21.10.2019, la Corte di appello di Bari rigettò l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È preliminare al l’esame del merito della causa la verifica della procedibilità e dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, verifica che deve avvenire d’ufficio e che, nel caso di specie, è stata anche sottoposta, in via di eccezione, dai controricorrenti.
I controricorrenti, in particolare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività perché, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la sentenza d’appello sarebbe stata notificata in data 30.10.2019 presso il procuratore costituito, sicché il termine breve per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il 30.12.2019.
Ai fini della decorrenza del termine non avrebbe rilevanza la successiva notifica della sentenza, munita di formula esecutiva e pedissequo precetto alle parti, avvenuta in data 20.12.2019.
Va esclusa la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., essendo comunque la relata di notifica – pur non depositata dai ricorrenti unitamente al ricorso entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. -entrata nella disponibilità della Corte, perché prodotta appunto dalla parte controricorrente (cfr. Cass. Sez. U , 02/05/2017, n. 10648).
Si deve tuttavia procedere conseguentemente al riscontro della tempestività del rispetto del termine breve di impugnazione ex art. 325, comma 2, c.p.c., ed il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Dall’esame degli atti di causa e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, ai sensi dell’art.372 c.p.c., risulta che la sentenza della Corte d’appello venne notificata dall’Avv. NOME COGNOME
difensore di NOME e NOME COGNOME in data 30.10.2019, all’Avv. NOME COGNOME in qualità di procuratore costituito delle parti, anche in proprio.
Da tale data decorreva, pertanto, il termine breve di sessanta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione, termine che era scaduto alla data della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 17.2.2020.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda