Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6427 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19576/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ALESSANDRIA depositata il 16/12/2018 nel procedimento RG n. 1456/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito di un giudizio civile svolto con rito ordinario, introdotto da NOME COGNOME per presunta responsabilità medica a carico del RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico -legale collegiale affidata ai dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME (che concludeva con esito sfavorevole per l’attore); l’onorario dei Consulenti Tecnici d’Ufficio era stato liquidato a vacazioni (200 vacazioni, corrispondenti a 50 giorni di lavoro, a fronte di un termine concesso per l’espletamento dell’incarico di giorni 120) per l’importo di € 1.636,53, raddoppiato ex art. 52 DPR n. 115/2002. NOME COGNOME aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione e il Tribunale di Alessandria l’aveva respinta, confermando sia la correttezza del ricorso al criterio di liquidazione a vacazioni, sia la legittimità del raddoppio dell’onorario così quantificato, precisando che, se anche non si fosse ritenuto applicabile l’art. 53 DPR cit, alla luce del disposto dell’art. 15 l. n. 24/2017, sarebbe stato comunque applicato correttamente l’art. 52 DPR cit.
NOME COGNOME aveva proposto appello avverso al provvedimento di rigetto dell’opposizione ma, all’esito del rilievo delle controparti di inammissibilità dell’impugnazione di merito, vi aveva rinunciato, con estinzione del giudizio di appello.
NOME COGNOME ha, quindi, proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost., affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione art. 21 DM 30.5.2002, dell’art. 15 l. n. 24/2017 e dell’art. 4 l. n. 319/1980 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso, evidenziando prima di tutto l’intervenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza impugnata a seguito dell’estinzione per rinuncia del giudizio di appello.
Le altre parti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata in primis l’ammissibilità del ricorso proposto, che deve essere esclusa.
Il provvedimento di rigetto dell’opposizione alla liquidazione del compenso ai CTU, pubblicato il 16.12.2018, è stato comunicato a NOME COGNOME il 19.12.2018.
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento è stato notificato il 17 giugno 2019.
Nel caso di specie, però, prima della proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. NOME COGNOME aveva notificato alle controparti atto di citazione in appello in data 18.1.2019, cui era poi seguita la rinuncia al giudizio di appello, accettata dalle controparti costituite all’udienza del 9.5.2019.
Occorre valutare, quindi, prima della verifica dell’incidenza della rinuncia richiamata ai fini del passaggio in giudicato dell’ordinanza di rigetto dell’opposizione, se il ricorso per cassazione sia stato introdotto tempestivamente.
Ora, è pacifico che anche per il ricorso ex art. 111 Cost. vale il disposto dell’art. 325 c.p.c. e, in assenza di notificazione, trova applicazione il termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c.; se fosse a quest’ultimo termine che si dovesse fare riferimento, il ricorso proposto da NOME COGNOME sarebbe teoricamente tempestivo -anche prendendo a riferimento la data di pubblicazione del provvedimento, con limitazione della valenza dell’art.702 quater c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) quanto alla previsione del termine di impugnazione di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, al solo appello (cfr., per una disamina approfondita della questione, Cass. n. 18004/2021; anche Cass. n. 566/2022; Cass. n. 3372/2022).
Tuttavia non si può non considerare che, come sopra rilevato, nel caso di specie lo stesso ricorrente aveva prima proposto appello, pur in seguito rinunciato, con atto introduttivo notificato alla controparte il 18.1.2019
Questa Corte ha più volte affermato che ‘ La notificazione dell’impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme ‘ (così Cass. n. 26427/2020; nello stesso senso Cass. n. 17309/2017; Cass. n. 474/2019; Cass. n. 28131/2021). La valenza di conoscenza legale della sentenza impugnata così riconosciuta alla notificazione dell’atto di impugnazione è stata negata da pronunce successive di questa Corte relativamente alla posizione del destinatario della notificazione (sul presupposto che la conoscenza dell’atto di impugnazione non costituisce necessariamente conoscenza della sentenza impugnata), non in relazione
alla posizione del notificante, che, per poter proporre impugnazione di un provvedimento deve necessariamente averne avuto effettiva conoscenza, in un momento che non può essere successivo alla data della notificazione.
In applicazione del principio esposto al caso di specie, discende l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., perché notificato ben oltre sessanta giorni dal 18.1.2019, e cioè dalla data di notificazione, nell’interesse di NOME COGNOME, dell’atto di appello alle controparti costituente il momento da prendere a riferimento per il decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., anche nei confronti del notificante. Rimangono assorbite tutte le altre questioni.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con imputazione al ricorrente delle spese del giudizio di legittimità sostenute dai controricorrenti.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME