Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15978-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOMECOGNOME
– intimata – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI PADOVA al RG n. 4784 del 2019, depositato il 13/1/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in c amera di consiglio del l’8 /4/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Padova, in data 29/4/2019, ha aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da NOME COGNOME a norma dell ‘ art. 14 quinquies della l. n. 3/2012.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo nei confronti di tale decreto.
1.3. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l ‘ effetto, revocato il decreto impugnato.
1.4. NOME COGNOME con ricorso notificato il 29/5/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.6. NOME COGNOME è rimasta intimata.
1.7. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2.2. Nelle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, infatti, è senz ‘ altro vero che l ‘ art. 739 c.p.c. (applicabile, in quanto compatibile, a norma degli artt. 10, comma 6, e 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 cit.) non deroga alla regola generale secondo cui, in difetto di notificazione (Cass. n. 18514 del 2003; conf. Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.; più di recente, Cass. n. 34158 del 2024) ovvero di comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 4326 del 2024), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso tale decreto è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione previsto dall ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 18514 del 2003; conf., Cass. n. 12972 del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv.).
2.3. Resta, nondimeno, vero che, nel differente caso in cui il provvedimento è stato oggetto di comunicazione integrale
(la quale, veicolando un ‘ informazione chiara e completa della decisione, risulta certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie di conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari), il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello breve di sessanta giorni previsto dall ‘ art. 325, comma 2°, c.p.c.
2.4. Questa Corte ha, infatti, sostenuto, sia pur in materia di reclamo (avverso il decreto di omologazione dell ‘ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento), che il termine per la sua proposizione (di dieci giorni) decorre dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento e che (solo) nell ‘ ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 4326 del 2024).
2.5. Si è, infatti, osservato, con rilievi perfettamente applicabili anche ai fini della decorrenza del termine per il ricorso in cassazione, che: – la clausola di compatibilità, contenuta nel rinvio operato all ‘ art. 739 c.p.c. dall ‘ art. 12, comma 2, della l. n. 3/2012, consent e ‘ un adattamento della disciplina della decorrenza del termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell ‘ atto diversa dalla notifica ma pur sempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi mediante accordo di ristrutturazione ‘; -‘ ragioni di coerenza logico-sistematica consentono l ‘ operazione interpretativa di circoscrivere il rinvio per compatibilità operato dall ‘ art. 12 l. nr 3/2012 al solo frammento della disposizione dell ‘ art. 739 c.p.c. che fa decorrere il termine dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte della Cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramente surrogatoria la notifica a istanza
di parte, ove la prima manchi) con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breve d ‘ impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificita ‘; -‘ l ‘ integrale applicazione dell ‘ innesto della disciplina di cui all ‘ art. 739 c.p.c., per converso, si tradurrebbe nella imposizione al debitore del gravoso onere formale di notificare l ‘ atto ai creditori, che … possono essere anche di numero consistente, adempimento che appare irragionevolmente sproporzionato rispetto alla struttura deformalizzata dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012 e alle esigenze di snellimento e speditezza che connotano tale procedura ‘; -‘ d ‘ altro canto, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria attraverso la pec, che la normativa introdotta dagli artt. 16 e s. d.l. 179/2012, che hanno modificato gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. ha reso obbligatoria, veicolando un ‘ informazione chiara e completa della decisione, appare certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie di conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari, così inserendosi in un percorso di stabilizzazione del provvedimento ove non oggetto di tempestiva reazione impugnatoria ‘; -‘ a conferma della sostanziale equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell ‘ ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l ‘ ufficiale giudiziario effettua a richiesta di
parte), sono sempre più numerose le ipotesi, soprattutto in ambito di procedure concorsuali, dove sono maggiormente avvertite le esigenze di celerità ed accelerazione, in cui la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare è ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne è oggetto; così, per il termine di trenta giorni per proporre reclamo al fallimento (art. 18 l.fall.) o opposizione allo stato passivo (art. 99 l.fall.) ‘; -‘ la ricostruzione sopra offerta consente, quindi, di individuare un punto di equilibrio tra la ratio acceleratoria e semplificatoria dei procedimenti previsti dalla l. 3/2012 e le garanzie di conoscenza certa (e non soltanto presunta) della data di decorrenza del termine di reclamabilità del decreto di omologazione dell ‘ accordo di ristrutturazione dei debiti al fine di evitarne alla parte la decadenza ‘; -‘ a tale approdo ermeneutico non è di ostacolo la disposizione di cui all ‘art. 133, 2 comma c.p.c. (‘la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all ‘ art 325 c.p.c.’) che si riferisce esclusivamente alla sentenza ‘; -‘ resta inteso che, in caso di mancata integrale comunicazione dell ‘ atto da parte della Cancelleria (o di notifica dello stesso a cura del debitore), trova comunque applicazione … la decadenza dall ‘ impugnazione di cui all ‘ art. 327 c.p.c., disposizione che pacificamente è applicabile anche alle impugnazioni delle sentenze di fallimento ‘.
2.6. Nel caso in esame, risulta dagli atti del giudizio che: -il decreto impugnato è stato comunicato al ricorrente, mediante messaggio (trasmesso al difensore costituito nel giudizio di reclamo: v. la memoria di costituzione, in atti) di posta elettronica certificata (e, dunque, in mancanza di contestazioni sul punto da parte del ricorrente, con l ‘ allegazione integrale del provvedimento trasmesso: cfr. l ‘ art. 16, commi 4 e
5, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012), in data 13/1/2020; – il ricorso per cassazione è stato, invece, notificato solo in data 29/5/2020: ben oltre, dunque, (pur a fronte della sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali tra il 9/3/2020 e l ‘ 11/5/2020 disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020) il termine di sessanta giorni previsto dall ‘ art. 325, comma 2°, c.p.c.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima