Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11134 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17232 – 2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE domiciliat i con indicazione dell’indirizzo p.e.c. in Gallarate, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del curatore dottor NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona della curatrice dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Milano, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1571 del 21.4.2016 del la Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto del 22.7.2011 il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Varese la RAGIONE_SOCIALE
Chiedeva, tra l’altro, di revocare, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall. l’atto in data 16.11.2009 , con cui RAGIONE_SOCIALE aveva venduto un immobile di sua proprietà in Varese, alla INDIRIZZO, alla RAGIONE_SOCIALE convenuta per il prezzo di euro 5.500.000,00, inferiore al reale valore di mercato.
Il giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo posta in liquidazione), veniva riassunto nei confronti del curatore della fallita, che si costituiva.
Intervenivano inoltre in giudizio , ai sensi dell’art. 43 l. fall., NOME COGNOME, presidente del c.d.a. della RAGIONE_SOCIALE all’epoca dell’impugnata compravendita, e NOME COGNOME, liquidatore della società, che chiedevano di accertare ‘la congruità del prezzo di vendita dell’immobile oggetto dell’azione revocatoria’ e ‘l’assenza di tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c. per l’esercizio dell’azione revocatoria’ (cfr. controricorso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pag. 4) .
Con accordo in data 5.6.2014 il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE definivano in via transattiva la lite.
Indi depositavano, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., rispettivamente, rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione, instando per l’estinzione.
Con ordinanza del 28.10.2014 il tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio.
Con citazione notificata in data 28.4.2015 NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello contro il provvedimento di estinzione , deducendo di aver un autonomo interesse all’accertamento della piena efficacia della compravendita, in quanto imputati del reato di bancarotta fraudolenta (anche) in relazione all’operazione dedotta in giudizio.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Entrambi instavano per la declaratoria di inammissibilità, siccome tardivamente proposto, ovvero per il rigetto dell’appello.
Con sentenza del 21/4/2016 la Corte d ‘appello di Milano rigettava il gravame.
Riteneva infondata l’eccezione pregiudiziale degli appellati, rilevando che l’appello era stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine ‘lungo’ di impugnazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
Escludeva tuttavia che gli appellanti avessero un interesse qualificato alla prosecuzione del giudizio, e in particolare all ‘accertamento – mediante la disposta ma non più espletata c.t.u. – della congruità del prezzo della compravendita, da far valere nel processo penale, essendo la sede civile ‘del tutto separata ed autonoma da quella penale ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4 ).
Evidenziava infine che erroneamente era stato evocato il disposto dell’art. 43, 2° co., l.fall., concernente non già l’interesse bensì la legittimazione del fallito a stare in giudizio nelle controversie riguardanti rapporti patrimoniali suscettibili
di dar luogo ad imputazione per bancarotta fraudolenta (c fr. sentenza d’appello, pag. 5) .
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso tale sentenza; ne hanno chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi, ciascuno dei quali contenente anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105, 2° co., cod. proc. civ.
Deducono che in prime cure hanno spiegato intervento adesivo autonomo, siccome portatori di un interesse autonomo all’accertamento della congruità del prezzo di vendita degli immobili già di proprietà de RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso principale, pag. 5) .
Deducono quindi di aver diritto alla decisione nel merito delle domande proposte, in quanto la rinuncia agli atti di attore e convenuto, da essi non accettata, non esplica effetti nei loro confronti (cfr. ricorso principale, pagg. 5 6) .
Deducono, per altro verso, che l’autonomia del giudizio civile e del giudizio penale -pur correttamente evocata dalla Corte di Milano – li abilita appieno a domandare in sede civile l’accertamento della congru ità del prezzo della compravendita stipulata fra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso principale, pag. 7) .
Deducono, per altro verso ancora, che la corte d’appello ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine all ‘ addotta rilevanza penale della transazione che il fallimento attore e il fallimento convenuto hanno stipulato in data 5.6.2014 (cfr. ricorso principale, pag. 9) .
Deducono segnatamente che la transazione anzidetta è nulla, in quanto conseguenza , così come emerge dagli atti dell’indagine penale pendente innanzi a lla Procura della Repubblica di Brescia, del reato di abuso d’ufficio commesso in danno di NOME COGNOME dai curatori fallimentari in concorso con il giudice delegato (cfr. ricorso principale, pag. 10) .
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., per avere la corte del merito respinto il motivo d’appello con il quale avevano lamentato che il tribunale non avesse regolato nei loro confronti le spese del giudizio di primo grado, nonostante la loro estraneità alla transazione.
Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325 e 327 e dell’art. 2909 cod. civ.
Premette che NOME e NOME COGNOME, con ricorso depositato il 7.11.2014, avevano proposto reclamo ex art. 308 cod. proc. civ avverso l’ordinanza del 28.10.2014 e che il Tribunale di Varese, con sentenza depositata in data 31.3.2015 e poi passata in giudicato, aveva dichiarato il reclamo inammissibile in quanto in prime cure il giudice aveva pronunciato in composizione monocratica -(cfr. ricorso incidentale, pagg. 29 – 30) .
Premette che la proposizione del reclamo ex art. 308 cod. proc. civ. in data 7.11.2014 ha segnato la ‘ conoscenza legale ‘ dell’ordinanza del 28.10.2014 del Tribunale di Varese e dunque ha comportato il decorso del termine ‘breve’ di cui all’art. 325 cod. proc. civ., cosicché, allorquando con citazione in data 28.4.2015 -pur successiva alla sentenza in data 31.3.2015 – è stato proposto l’appello innanzi alla Corte di Milano, il termine ‘breve’ era già spirato ed il potere di impugnazione si era già consumato (cfr. ricorso incidentale, pagg. 31 – 32) .
Indi deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto delle suindicate circostanze, allorché ha reputato che l’appello avverso l’ordinanza del 28.10.2014 del Tribunale di Varese fosse stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine ‘lungo’ (cfr. ricorso incidentale, pag. 33) .
Con il secondo motivo rileva in subordine (per il caso di accoglimento del ricorso principale e di rigetto del suo primo motivo) che ricorrono i presupposti per far luogo all’estinzione parziale del giudizio , limitatamente al rapporto processuale tra esso e il RAGIONE_SOCIALE e che debba pertanto essere confermato l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e del sequestro conservativo impartito dal Tribunale di Varese con l’ordinanza 28.10.2014.
Con entrambi i motivi del proprio ricorso incidentale condizionato, declinati l’uno sotto il profilo del vizio di motivazione e l’altro sotto quello della violazione di legge, il RAGIONE_SOCIALE prospetta le medesime circostanze addotte dal RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo del suo ricorso incidentale (cfr. ricorso incidentale, pagg. 20 – 21) .
Si premette che si ha riscontro del sopravvenuto decesso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, unico difensore costituito dei ricorrenti principali (si veda la nota
in calce all’avviso d i cancelleria datato 18.8.2023, recante comunicazione della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il giorno 23.11.2023) .
Tuttavia -fermo il rilievo per cui nel giudizio di cassazione il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385) -non può non darsi atto che nel cospicuo lasso temporale intercorso tra il decesso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’adunanza del 23.11.2023 ben avrebbero potuto i ricorrenti principali adoperarsi onde stare innanzi a questa Corte col ministero di altro AVV_NOTAIO.
15. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE ed ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe (cfr. Cass. nn. 12002/2014; 14039/2021; 2805/2022) non solo il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE secondo motivo espressamente esperito subordinatamente al mancato accoglimento del primo -ma pur il ricorso principale.
16. Questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che
<> (così in motivazione Cass. 17.1.2013, n. 1155. Cfr. altresì Cass. 29.1.2010, n. 2055; Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10266) .
17. Ebbene, il caso de quo è esattamente sovrapponibile a quello delibato da questa Corte con la pronuncia n. 1155/2013 testé citata.
Con ordinanza del 28.10.2014 il Tribunale -monocratico – di Varese ha dichiarato l’estinzione del giudizio (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Con reclamo ex art. 308 cod. proc. civ. depositato in data 7.11.2014 NOME ed NOME COGNOME hanno impugnato l’ordinanza del 28.10.2014 del Tribunale di Varese, reclamo dal medesimo tribunale poi dichiarato inammissibile con sentenza n. 406 depositata in data 31.3.2015 passata in giudicato (cfr. sentenza n. 406/2015 del Tribunale di Varese, pag. 1) .
Su tale scorta la proposizione del reclamo ex art. 308 cod. proc. civ. ha palesato la ‘conoscenza legale’ dell’ordinanza del 28.10.2014 .
Sicché in data 7.11.2014 ha avuto inizio il decorso del termine ‘breve’ di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Sicché, altresì, alla data del 28.4.2015, dì della proposizione dell’appello , il termine ‘breve’ era sin da martedì 9 dicembre 2014 giunto a compimento.
18. In dipendenza dell’inammissibilità, siccome tardivo, dell’appello proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME e quindi in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE e di ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE la sentenza n. 1571 del 21.4.2016 della Corte d’Appello di Milano va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. perché il giudizio non poteva proseguire.
L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna in solido di NOME COGNOME ed NOME COGNOME alle spese del presente giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.
Si giustifica, con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME, da un lato, e ciascuno dei curatori fallimentari, dall’altro, l’integrale compensazione delle spese sia del giudizio di appello sia del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE ed ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso principale;
cassa senza rinvio la sen tenza n. 1571 del 21.4.2016 della Corte d’Appello di Milano;
condanna in solido NOME COGNOME ed NOME COGNOME a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nel
complesso in euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
compensa integralmente, con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME, da un lato, e ciascuno dei curatori fallimentari, dall’altro, sia le spese del giudizio di appello sia le spese del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte