Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20760-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 723 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 14 aprile 2022 (R.G.N. 1272/2021). Udita la relazione della causa, svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/3/2024
7/07/2022 giurisdizione Azione nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
1. -La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza n. 723 del 2022 della Corte d’appello di Bari, depositata il 14 aprile 2022, che ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda di condanna del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione e della quota di trattamento di f ine rapporto (TFR), oltre agl’interessi legali e alla rivalutazione.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che nessuna pretesa può essere azionata nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un rapporto di lavoro di natura agricola a tempo determinato, in quanto tale rapporto non è assoggettato all’obbligo contributivo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-La parte controricorrente ha depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso la signora NOME COGNOME lamenta l’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello, per decorso del termine breve per l’impugnazione.
-Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso e ribaditi nella memoria illustrativa dell’Istituto.
2.1. -La doglianza è formulata nel rispetto del principio di specificità, prescritto dal codice di rito anche per la denuncia degli errores in procedendo (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).
La ricorrente ha indicato in modo puntuale gli antefatti processuali rilevanti, essenziali per intendere il senso delle censure proposte, e ha dunque assol to all’onere di indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘ fatto processuale ‘, di cui richiede il riesame, e d ‘ illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea prescelta dai giudici di merito.
A questa Corte, investita della questione, secondo la prospettazione alternativa della ricorrente, è dunque consentito verificare il fatto processuale ed emendare l’errore denunciato (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).
Peraltro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non dev ‘ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.
Questa Corte ha puntualizzato che tale principio non può tradursi in un ineluttabile onere d ‘ integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso. Quel che rileva è che, nel ricorso, sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all ‘ interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).
2.2. -Non coglie nel segno neppure l’eccezione d’inammissibilità per mancata indicazione «della rubrica a cui appartiene il vizio che intende denunciare» (pagina 7 del controricorso).
Questa Corte è costante nell’affermare che i l ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,
dev ‘ essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l ‘ omessa pronuncia, da parte dell ‘ impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della riconducibilità della fattispecie al n. 4 del primo comma dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all ‘ art. 112 cod. proc. civ.
È imprescindibile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (sentenza n. 19731 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, il ricorso è univoco nel denunciare la nullità della sentenza d’appello (pagina 4), per violazione degli artt. 324, 325, 326 e 434 cod. proc. civ. La nullità, nella prospettazione della ricorrente, discende dal mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello e della conseguente definitività della pronuncia di primo grado.
2.3. -Il nucleo delle censure è dunque intelligibile e consente a questa Corte d’inquadrare compiutamente le questioni controverse sulla base delle deduzioni svolte nel ricorso.
-Il ricorso è fondato.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, che si è concluso dinanzi al Tribunale di Foggia con l’accoglimento della domanda della lavoratrice (sentenza n. 1915 del 2021).
Nell ‘ ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se non formalmente dichiarata, la sentenza che lo conclude dev ‘ essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell ‘ art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ.
Dalla data di tale notifica decorre il termine breve per impugnare di cui all ‘ art. 325 cod. proc. civ. (Cass., sez. II, 2 marzo 2007, n. 4894; Cass., sez. VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1893).
5. -In caso di contumacia dell ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la notificazione dev ‘ essere eseguita, ai sensi dell ‘ art. 145, primo comma, cod. proc. civ., a Roma, nella sede centrale dell ‘ Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell ‘ atto ad una delle persone indicate dalla norma (Cass., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27017; in senso conforme, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2013, n. 22616, precedenti menzionati anche dalla parte ricorrente).
A tale onere la parte ricorrente ha ottemperato, notificando la sentenza del Tribunale alla sede legale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Roma il 3 giugno 2021 e curando, inoltre, la notifica alla sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Foggia il 26 maggio 2021 e all’agenzia di San Severo (Foggia) il 27 maggio 2021.
6. -Il gravame è stato proposto con ricorso datato 5 agosto 2021 e depositato, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (pagina 6), il 10 agosto 2021.
La sequenza dei fatti processuali, ricostruita nel ricorso, è comprovata dalla documentazione versata in atti e non è stata fatta segno di contestazioni specifiche della parte controricorrente.
-Poste tali premesse, si deve reputare tardivo il gravame, proposto ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza (3 giugno 2021) , prescritto dall’art. 434, secondo comma, cod. proc. civ.
8. -Il ricorso, in definitiva, dev’essere accolto.
-La sentenza d’appello dev’essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è tardivo e, dunque, non poteva esser proposto.
-Le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata
in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
In virtù della dichiarazione formulata ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. nel contesto del ricorso per cassazione, devono essere distratti, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, compensi non riscossi e spese anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio, in quanto l’appello d e ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1915 del 2021 non poteva essere proposto; condanna la parte controricorrente a rifondere alla parte ricorrente, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME, procuratore antistatario, le spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione