Termine Breve di Impugnazione: Quando la Notifica Rende il Ricorso Inammissibile
Nel mondo del diritto, il tempo non è un’opinione, ma una regola ferrea. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, sottolineando l’importanza capitale del termine breve di impugnazione. Questo caso, nato da una controversia immobiliare, si è concluso non per questioni di merito, ma per una scadenza procedurale non rispettata. Analizziamo come una notifica possa determinare l’esito di un intero processo.
La Vicenda Processuale: una Lunga Disputa Immobiliare
La storia inizia nel lontano 2005, quando i promittenti venditori di un immobile citano in giudizio il promissario acquirente per inadempimento di un contratto preliminare stipulato nel 1987. La causa attraversa diversi gradi di giudizio con esiti alterni.
In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda dei venditori, risolvendo il contratto. La Corte d’Appello, tuttavia, ribalta la decisione: accoglie la richiesta del compratore di ottenere il trasferimento coattivo dell’immobile, subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. Successivamente, un giudizio di revocazione corregge un errore nel calcolo di tale prezzo.
È contro quest’ultima fase che i venditori originali decidono di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio nella notifica dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione.
Il Ricorso in Cassazione e l’Eccezione sul Termine Breve di Impugnazione
Prima ancora di esaminare le ragioni dei ricorrenti, la Corte si sofferma su un’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controparte: l’inammissibilità del ricorso per tardività. I resistenti sostenevano, infatti, che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine breve di impugnazione.
I ricorrenti, dal canto loro, affermavano che la sentenza d’appello impugnata non fosse mai stata loro notificata, motivo per cui avrebbero potuto beneficiare del cosiddetto “termine lungo”. La realtà processuale, tuttavia, si è rivelata differente.
La Prova della Notifica
Dall’analisi del fascicolo processuale, la Corte ha accertato un fatto decisivo: la sentenza della Corte d’Appello era stata regolarmente notificata ai ricorrenti personalmente, presso la loro residenza, in data 24 giugno 2019. La notifica era avvenuta ai sensi dell’art. 292, comma 4, del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio cardine del diritto processuale. La notifica della sentenza del 24 giugno 2019 ha fatto scattare il termine breve di impugnazione, ovvero 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. 
Il ricorso dei venditori, però, è stato notificato solo il 14 novembre 2019, ben oltre la scadenza prevista. Questa tardività ha comportato una conseguenza inevitabile: la decadenza dal diritto di impugnare. 
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti. La violazione di un termine perentorio ha precluso ogni ulteriore discussione. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente, secondo il principio generale che regola i costi del processo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della diligenza processuale. La gestione delle notifiche e il calcolo dei termini sono attività cruciali che possono determinare il successo o il fallimento di un’azione legale, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni di merito. 
La decisione riafferma che il termine breve di impugnazione è un istituto posto a garanzia della certezza del diritto e della ragionevole durata dei processi. Una volta che la sentenza viene notificata, le parti hanno un tempo definito e non prorogabile per decidere se proseguire la battaglia legale. Ignorare questa scadenza significa rinunciare definitivamente alla possibilità di far valere le proprie ragioni in un grado di giudizio superiore.
 
Quando inizia a decorrere il termine breve per impugnare una sentenza?
Il termine breve per l’impugnazione inizia a decorrere dal giorno in cui la sentenza viene formalmente notificata alla parte processuale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene notificato dopo la scadenza del termine breve di impugnazione?
Se il ricorso viene notificato oltre la scadenza del termine breve, viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorso viene respinto per una ragione puramente procedurale.
Chi paga le spese legali in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
In base al principio della soccombenza, la parte il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile è condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte nel giudizio.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3610  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 34602/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
NOMENOME COGNOME NOME ,  difese  da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliate a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti-
NOME NOME ;
-intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1391/2019 del 13/06/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2005 i promittenti venditori coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano dinanzi al Tribunale di Catania il promissario acquirente NOME COGNOME in risoluzione per inadempimento del
preliminare di compravendita immobiliare del 1987, con condanna al rilascio del bene e al pagamento di € 50.000 come corrispettivo del godimento e di circa € 5.164 di penale. Il convenuto proponeva riconvenzionale ex art. 2932 c.c. In primo grado venivano accolte le domande di risoluzione e di pagamento della penale, disattese le altre domande. Su appello principale degli attori per il pagamento del corrispettivo e incidentale del convenuto per l’azione ex art. 2932 c.c., veniva accolta la domanda di esecuzione specifica del preliminare e subordinata l’efficacia del trasferimento di proprietà al pagamento del prezzo residuo di circa € 24.373 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato. Nella contumacia dei promittenti venditori, è stata poi accolta la revocazione proposta dal promissario acquirente per quantificazione erronea del prezzo residuo, in luogo della quantificazione corretta di circa € 6.197.
Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo. Resiste il convenuto con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
L’unico motivo denuncia il vizio della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione in quanto è stata eseguita non già presso il domicilio eletto risultante dagli atti, bensì presso l’AVV_NOTAIO non domiciliatario. Infatti, è irrilevante che nell’atto introduttivo dell’appello conclusosi con la sentenza poi revocata fosse indicata, oltre alla p.e.c. del domiciliatario, anche quella del codifensore, per la prevalenza della elezione di domicilio su altre indicazioni concorrenti di indirizzo al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria.
In via pregiudiziale è da pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica, sollevata dalla parte controricorrente.
Essa è fondata.
Mentre la parte ricorrente dichiara (p. 1) che la sentenza impugnata (n. 1391/2019 del 13/6/2019) non è stata notificata, dall’accesso al fascicolo, in particolare dalla relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, risulta che tale sentenza è stata notificata il 24/6/2019 ai ricorrenti personalmente ex art. 292 co. 4 c.p.c., presso la loro residenza a Modica.
Ne segue che il ricorso per cassazione, notificato il 14/11/2019, è da dichiarare inammissibile per decadenza dal termine breve di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento,  ad  opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 17/01/2024.