Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29206-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 431/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 444/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Lecce, pronunciando con la sentenza n. 431/2022, pubblicata il 20 aprile 2022 nel giudizio n. 444/2020,
Oggetto
R.G.N. 29206/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
sull’appello principale proposto da NOME COGNOME nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione RAGIONE_SOCIALEAERRAGIONE_SOCIALE già Equitalia S.p.A., nonché sull’appello incidentale da questa proposto avverso la sentenza n. 736/2020 del tribunale di Lecce, ha accolto l’appello principale e quello incidentale parzialmente e per l’effetto ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento nell’area Quadri terzo livello ex CCNL Dipendenti Equitalia a decorrere dal 14/6/2013, condannando l’appellata al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 19.808,85 oltre accessori; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e dichiarato compensate tra le parti le spese del secondo grado.
Il Tribunale di Lecce in parziale accoglimento della domanda proposta da COGNOME Pasquale aveva condannato l’Agenzia al pagamento di euro 19.138,43 a titolo di differenze retributive derivanti dall’inquadramento nell’area Quadri di primo livello dal 10/12/2013 al 31/3/2016 oltre accessori.
La Corte d’appello, esaminate la declaratoria di area professionale 3° rivestita dal lavoratore, nonché quella della categoria dei quadri direttivi per come disciplinate negli artt. 93 e 82 del CCNL di settore in atti, ha individuato i tratti salienti delle due declaratorie; costituiti per l’area 3° da una autonomia limitata da direttive o modelli operativi predefiniti, che per il quadro si estendeva alla discrezionalità di scelte delimitate solo dalle deleghe di vertice con assunzione di responsabilità, anche connesse alla crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai collaboratori. Sotto il versante prettamente organizzativo, mentre il dipendente di area 3° era addetto di sportello o d’ufficio, il quadro era addetto a sportello di dimensioni maggiori o a rami di attività specialistiche, con ben precisi ambiti, stante l’elevatezza del bagaglio professionale.
Ha poi esaminato alla luce di questi criteri, la posizione di COGNOME Pasquale nei vari periodi di attività svolta, in rapporto alle doglianze di ciascuna parte ed ha accolto parzialmente l’appello principale, assumendo che l’assegnazione stabile di almeno dieci dipendenti compreso il preposto ex art. 82, comma 4 si fosse realizzata decorsi cinque mesi a partire dal 14/1/2013 e quindi dal 14/6/2013 anteriormente alla soppressione dell’unità organizzativa RAGIONE_SOCIALE disposta dalla società a decorrere dall’1/7/2013. Di conseguenza dal 14/6/2013 COGNOME aveva acquisto in termini di certezza assoluta, scaturente da documenti provenienti da Equitalia, il diritto all’inquadramento nell’area quadri, terzo livello retributivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione con due motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso col quale in via preliminare ed assorbente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione. Il controricorrente ha depositato memoria difensiva prima dell’udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.82 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) dipendenti da Equitalia Spa, Sicilia Riscossione Spa e Società partecipate e degli artt. 1362 e seguenti C.C. -in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello attribuito al ricorrente in primo grado il superiore inquadramento quale Quadro direttivo di 3 Livello qualificando la U.O. cui egli era stato preposto quale ramo di attività specialistica indicato nella norma contrattuale collettiva.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2103 C.C. in riferimento agli artt. 82 e 93 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) dipendenti da RAGIONE_SOCIALE -violazione degli artt. 1362 e seguenti C.C. -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3.In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal controricorrente per decorrenza del termine breve d’impugnazione.
Essa è fondata.
4.Va premesso che l’avvenuta notificazione dell’appello per revocazione determina la decorrenza del termine breve di impugnazione agli effetti del ricorso per cassazione ex art. 326 c.p.c. che rimane sospeso ex art. 384, 4 comma c.p.c. in caso di sospensione e riprende a decorrere con la comunicazione della sentenza che decide sulla revocazione.
5.- Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 21874 del 30/08/2019) chiamate a risolvere un problema esegetico che emerge dalla norma del quarto comma dell’art. 398 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 68 della legge n. 353 del 1990, il quale dispone che: “La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta”. E la soluzione individuata sul punto dalle Sez. un. è stata che ‘L’art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione,
dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice’.
6.- In tale occasione è stato pure ribadito dalle Sez. Un. ‘ che è principio conforme ad una regola generale affermata da questa Corte quello secondo cui, quando un provvedimento è in astratto assoggettabile a due distinti rimedi impugnatori aventi diverso oggetto e finalità, ove il legislatore non abbia diversamente disposto dettando una regola diversa, la proposizione di uno di essi con la notificazione, implicando conoscenza legale del provvedimento impugnato ed impugnabile con l’altro rimedio, determina comunque a carico dell’esercente l’impugnazione la soggezione del diritto di esperire quell’altro rimedio non più nel termine c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., bensì nel termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (sempre che il termine lungo non si consumi nel corso dell’ipotetica durata di quest’ultimo). Questa regola opera anche nel concorso fra la revocazione (naturalmente se trattasi di revocazione ordinaria sempre e se trattasi di revocazione straordinaria qualora la situazione legittimante sia conosciuta nei termini indicati dal primo comma dell’art. 326 cod. proc. civ.) ed il ricorso per cassazione e, pertanto, se la parte proponga la prima in una situazione nella quale, non essendo stato determinato in altro modo, come con la notificazione della sentenza, il decorso del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., la decisione risulti fino a quel momento impugnabile nel termine lungo che ancora sia in
corso, la notificazione della domanda di revocazione (se la forma di introduzione sia quella dell’atto di citazione, com’è per il rito ordinario) o il deposito del ricorso (nel caso di previsione in seno al rito processuale cui è soggetta la causa della impugnazione con la forma del deposito del ricorso), determinano a carico del proponente la domanda di revocazione l’inizio del decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione: tale termine si sovrappone (purché utilmente: cioè a condizione che il suo operare sia irrilevante per il decorso nelle more della sua possibile durata del termine lungo già in corso) al termine lungo fino a quel momento regolatore del diritto di impugnazione (e ciò sia per revocazione che per il ricorso per cassazione). Altrettale effetto, com’è noto, si verifica per la parte destinataria della revocazione, qualora a sua volta abbia interesse a ricorrere per cassazione contro la sentenza.
3.1. Atteso il concorso fra i due mezzi di impugnazione mette conto di ricordare che può anche verificarsi che, nella pendenza del termine lungo, venga proposto il ricorso per cassazione e tale situazione a sua volta dà luogo al decorso del termine breve per la proposizione della revocazione (in termini: Cass. n. 3294 del 2009; anteriormente: Cass. n. 386 del 1985; n. 6759 del 2009; n. 11176 del 1993).’
7.- Inoltre, sempre nella medesima sentenza, le Sez.Un. hanno evidenziato: ‘6.1. Di fronte alla sentenza che ritenga impugnabile con il mezzo della revocazione per i profili per cui è previsto e con il mezzo del ricorso per cassazione per i profili per cui è previsto a sua volta, la parte, essendo posta nella condizione di individuare le possibili ragioni di entrambe le impugnazioni per effetto della conoscenza legale della sentenza e nel medesimo momento e ciò almeno per la revocazione ordinaria, è pienamente consapevole che la proposizione della
revocazione non la esime dal rispetto del termine per il ricorso per cassazione e se si affida alla richiesta di sospensione rivolta al giudice della revocazione e in attesa dell’adozione del provvedimento su di esso fa decorrere il detto termine, così rendendo privo di oggetto l’eventuale successivo provvedimento sospensivo del giudice della revocazione, non può che imputare a se stessa di aver consumato il diritto di ricorrere per cassazione. Diritto che, del resto, ha già configurato quanto ai suoi contenuti quando ha proceduto all’esame della sentenza per proporre la revocazione, mentre, se si tratti della parte destinataria della revocazione, a sua volta, in disparte la pregressa conoscenza della sentenza che possa avere avuto, essa è posta nella condizione di dover esercitare il diritto di ricorrere per cassazione in non diversa guisa di come sarebbe stato se avesse ricevuto la notificazione della sentenza ‘ .
8.Infine è stato pure osservato che: ‘ 6.3. D’altro canto, l’essere la ricostruzione qui avallata logico corollario della scelta effettuata dal legislatore nel 1990 ed espressa nel primo inciso del quarto comma dell’art. 398 cod. proc. civ., giustifica la precisazione che anche questa scelta del legislatore non appare in alcun modo confliggere con il diritto di difesa, giacché, avendo i due mezzi di impugnazione natura di c.d. impugnazioni a motivi limitati ed essendo i motivi deducibili con l’uno diversi da quelli deducibili con l’altro, il fatto che si dirigano contro la stessa sentenza e che dunque l’esercizio del diritto di impugnazione debba assumere come proprio oggetto censure distinte rende pienamente ragionevole imporre alla parte che potrebbe far valere tali censure la tendenziale contemporaneità del decorso del termine per la proposizione di entrambi e di seguito il possibile svolgimento contemporaneo dei relativi giudizi in mancanza di sospensione o del termine per il ricorso
per cassazione o del giudizio di cassazione: la conoscenza della sentenza è, infatti, utile per predisporre sia l’una che l’altra impugnazione.’
Venendo all’applicazione di tali principi di diritto al caso di specie, è palese che essa comporta la constatazione della tardività del ricorso e, quindi, della sua inammissibilità posto che, come documentato ed incontestato nel giudizio, il ricorso per cassazione in oggetto risulta notificato il 9.12.2022; mentre in data 30.05.2022 è avvenuta la notifica del ricorso per revocazione al procuratore costituito per Agenzia Entrate Riscossione grado di appello (avv. NOME COGNOME, nonché nel domicilio eletto (avv. NOME COGNOME ed altresì direttamente ad RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Lecce, su istanza del deducente, ha disposto la sospensione dei termini per ricorrere in Cassazione ex art. 398 comma 4 cpc con ordinanza del 22.06.22, comunicata il 23.06.2022. Pertanto, tra la data di notifica dell’atto di revocazione (30.05.22) a quella di comunicazione del provvedimento di sospensione (23.06.22) erano trascorsi 23 giorni, così residuando ulteriori 37 giorni per il ricorso in cassazione.
Il dispositivo della sentenza che ha deciso il giudizio di revocazione è stato pronunziato all’esito dell’udienza del 28.09.22 e comunicato il 29.09.22, mentre la sentenza è stata pubblicata il 5.10.22 e comunicata il 6.10.22 nonché notificata in data 10.10.22.
Considerando, dunque, che la sentenza di revocazione è stata depositata il 6.10.22, il termine ex art. 325 cpc andava a scadere il 12.11.2022 (ovvero 37 giorni dopo la comunicazione). Alla data di notifica del ricorso per Cassazione, come detto effettuata il 9.12.22, il relativo termine era dunque ormai ampiamente scaduto.
10.- Non può tenersi conto invece di quanto osservato da Agenzia delle Entrate Riscossione (a pag.7 del ricorso) la quale ha evidenziato che i termini per proporre il ricorso per cassazione sarebbero rimasti sospesi ‘sino alla comunicazione della sentenza del giudizio di revocazione n. 851/2022, avvenuta il 01/10/2022, non notificata’; con ciò mostrando di aver fatto erroneo riferimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione, al termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 cpc, e di non aver tenuto conto invece che la notifica del ricorso per revocazione aveva comportato l’assoggettamento della impugnazione al termine breve, ai sensi e per gli effetti de ll’art. 326 cpc. cui computare l’eventuale effetto sospensivo della revocazione ex art.398,4 comma.
Sicchè ai fini del termine breve di 60 giorni andava sommato il primo periodo decorrente dalla notifica del ricorso per revocazione fino alla comunicazione dell’ordinanza di sospensione, ed il secondo periodo dal deposito della sentenza che ha deciso sulla revocazione fino alla notifica del ricorso per cassazione.
Per i motivi esposti il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME antistatario .
11.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano
in € 3500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME antistatario; ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 5.6.2025