Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31620 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31620 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13156-2017 proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA N. 7645/2016 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Latina rigettò l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per veder accolta, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, la domanda di ‘revocazione’ ( rectius : rivendica) delle somme , che il curatore aveva acquisito all’attivo, depositate su un conto corrente di cui era cointestatario insieme al fratello NOME, fallito per ripercussione quale socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE
1.2. L’appello avanzato dal soccombente contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 dicembre 2016.
1.3. La corte distrettuale: i) ha respinto l’eccezione pregiudiziale sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità del gravame perché tardivo, affermando che l’atto d’appello era stato spedito per la notifica, eseguita a mezzo a mezzo posta, il 14.2.2012 (e non il 16.2.2012, come sostenuto dall’appellato) , e dunque tempestivamente, e che era irrilevante che la raccomandata non fosse stata in un primo momento recapitata al destinatario per la mancata indicazione del nominativo del suo difensore, posto che, successivamente, il plico, integrato con tale indicazione, era stato consegnato; ii) nel merito ha ritenuto fondata la domanda dell’app ellante in relazione al 50% delle somme e dei titoli depositati sul conto.
1.4. Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.5. NOME COGNOME ha resistito con controricorso, col quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta il rigetto dell ‘ eccezione d ‘ inammissibilità dell ‘ appello per decorso del termine breve di cui all ‘ art. 325 c.p.c.
2.2. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla corte del merito, la prima notifica dell ‘ atto d ‘ appello era stata richiesta il 16/2/2012 ed era stata genericamente indirizzata al ‘ RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, senza l ‘ indicazione del nominativo del l’avvocato cui il curatore aveva rilasciato la procura a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di primo grado; che l ‘ atto era stato poi rispedito per la notifica, previa aggiunta di detto nominativo, solo il 21/2/2012 e dunque ben oltre il termine ultimo per la proposizione del gravame, scadente il 15/2/2012.
2.3. Il motivo è fondato per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente, che questa Corte può rilevare d’ufficio .
2.4. Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e COGNOME NOME è stato dichiarato con sentenza del 7/7/2005.
2.5. Trova dunque applicazione, ratione temporis, l’art. 99, ult. comma, l.fall. nel testo, non ancora riformato dal d. lgs. n. 5/06, in vigore per le procedure dichiarate fino al 15/7/2006, il quale prevede che il termine per proporre l’appello contro le sentenze emesse dal tribunale sulle opposizioni allo stato passivo (ivi comprese quelle in materia di rivendica: art. 103, comma 1°, l.fall.), decorrente (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152/1980) dalla data di notificazione della pronuncia, è di quindici giorni (salvo il termine previsto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c. in mancanza di notificazione).
2.6. Nel caso di specie è pacifico che la sentenza appallata sia stata notificata a NOME COGNOME il 16/1/2012 (v. controricorso, p. 4).
2.7. Ne consegue che, pur dovendosi dare per scontato che l’atto d’ appello fosse stato spedito la prima volta per la notifica il 14/2/2012 (atteso che l’eventuale errore compiuto dalla corte del merito nell’individuazione della data avrebbe potuto essere denunciato solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c.), e pur risultando sostanzialmente incontestata dal ricorrente la tesi del giudice di secondo grado, di irrilevanza della causa che aveva reso necessario il rinnovo della notificazione, il gravame andava dichiarato tardivo perché il termine per la sua proposizione era scaduto sin dal 31/1/2012.
2.8. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio , ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva proseguire.
2.9. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono assorbiti.
Stante il rilievo d’ufficio delle ragioni di inammissibilità del gravame, le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio d’appello non poteva proseguire e compensa integralmente fra le parti le spese del grado di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima