Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 19490 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19490 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20241-2018 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 746/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
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NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 155, comma 2, c.p.c. e dell’art. 1, legge n. 742/1969; 2: nullità della sentenza per error in procedendo) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 746/2018 del 31 marzo 2018.
Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO Catania.
La Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile per intempestività l’appello notificato il 3 novembre 2014 da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 10 settembre 2013, resa su impugnazione della deliberazione assembleare 11 marzo 2009 del Condominio di INDIRIZZO Catania.
Le due censure – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – criticano la decisione della Corte di Catania, in quanto il termine per proporre appello doveva intendersi scaduto soltanto in data 1° novembre 2014, con conseguente tempestività della notifica effettuata lunedì 3 novembre 2014.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., in relazione alla questione di diritto attinente al calcolo del termine annuale di decadenza dal gravame, di cui
all’art. 327, comma 1, c.p.c. (nella formulazione applicabile per i giudizi, quale quello in esame, instaurati prima dell’entrata in vigore della I. n. 69 del 2009), avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per i giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre (ovvero tra il primo ed il trentuno agosto, dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 1 della I. n. 742 del 1969, in forza dell’art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in I. n. 162 del 2014), allorché la data di deposito della sentenza impugnata cada proprio durante lo stesso periodo feriale – come avvenuto nel caso di specie: 10 settembre 2013 -, essendo controverso nell’interpretazione giurisprudenziale se trovi in tale evenienza altresì applicazione il principio “dies a quo non computatur in termine” ai fini della decorrenza, o meno, dal 16 settembre (1° settembre) (Cass. Sez. U, 05/10/2009, n. 21197; Cass. Sez. Sez. 3, 24/11/2005, n. n. 7757; Cass. Sez. 1, 24/06/2011, n. 13973; Cass. Sez. 5, 14/11/2012, n. 19874; Cass. Sez. 3, 06/04/2006, n. 8102). 6 – 5, 15/02/2018, n. 3787; GLYPH Cass. 24816; Cass. GLYPH Sez. 3, 29/03/2007,
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.