Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso R.G. n. 07477/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Comune di Campobasso , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 256/2019, pubblicata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta all’ udienza camerale del 28/10/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche la Società) ha convenuto in giudizio il Comune di Campobasso (di seguito, anche il Comune), con atto di citazione notificato nel 2006, affinché venisse dichiarata l’illegittimità della risoluzione contrattuale per
inadempimento dell’impresa, adottata dal Comune con delibera n. 24 del 21/01/2005 ai sensi dell’art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999, relativa al contratto di appalto del 14/11/2000, inerente ai lavori di costruzione della nuova piscina comunale, del quale l’ attrice era stata aggiudicataria, deducendo vizi procedurali che avevano invalidato il provvedimento di risoluzione, l’asse nza di alcun inadempimento contrattuale dell ‘ impresa che potesse legittimare l’adozione di detto provvedimento, l’esistenza di crediti per lavori extra-contratto e l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle contabilizzati.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune, oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, ha formulato domanda riconvenzionale subordinata, volta all’accertamento della risoluzione contrattuale del contratto per inadempimento dell’ impresa, chiedendo la condanna della Società alla restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto ai lavori eseguiti e al risarcimento dei danni cagionati.
Espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel 2010, effettuato il collaudo, il Comune ha promosso un giudizio sommario, con il quale ha chiesto la restituzione della somma di € 84.372,92, percepita attraverso il pagamento dei SAL liquidati per importi superiori a quelli dovuti per le lavorazione effettivamente compiute. Anche nel corso di questo giudizio è stata disposta una CTU.
I procedimenti sono stati riuniti e, con sentenza non definitiva n. 35/2013, il Tribunale di Campobasso ha respinto le domande della Società e, ritenuta la legittimità della risoluzione, ha accertato il diritto del Comune ad essere risarcito dei danni arrecati dall’impresa a causa del ritardo nell’esecuzione dei lavori.
La Società ha formulato riserva d’impugnazione e, espletata un’altra CTU, il Tribunale , con la sentenza definitiva n. 634/2013, ha condannato l’impresa a corrispondere al Comune la somma di € 19.097,00, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva, la Società ha proposto appello principale e il Comune appello incidentale.
Con la decisione in questa sede impugnata, la Corte d’appello ha respinto entrambe le impugnazioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società, affidato a quattro motivi di doglianza.
Il Comune si è difeso con controricorso.
Con decreto comunicato il 19/09/2025 è stata f issata l’adunanza camerale del 28/10/2025 per la trattazione del ricorso.
Nessuna delle parti ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 119 e 121 d.P.R. n. 554 del 1999 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d ‘ appello ritenuto legittima la risoluzione contrattuale dell’appalto adottata dal Comune con la delibera n. 24 del 21/01/2005, ritenendo sostituibile ‘ la relazione particolareggiata del direttore dei lavori relativa ai lavori regolarmente eseguiti dall’impresa ‘ , prevista dall’art. 119 d.P.R. cit. quale atto prodromico per l’adozione della risoluzione contrattuale, con ‘ il verbale dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori ‘ , che deve essere disposto dal RUP dopo la risoluzione contrattuale, come previsto dall’art. 121 d.P.R. cit., pur non essendo stati predisposti né la menzionata relazione particolareggiata del DL né il verbale di consistenza dei lavori.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito applicato tale disciplina generale in modo non uniforme, ritenendola in parte derogabile e non vincolante, quanto agli artt. 119 e 121 d.P.R. cit.
(relativi alla procedura di risoluzione contrattuale), e in parte vincolante e inderogabile, quanto all ‘ art. 165 d.P.R. cit. (relativo alla formulazione delle riserve), senza considerare che l’impresa aveva più volte richiesto (invano) di accedere alla contabilità e che il Comune non aveva formulato alcuna eccezione di decadenza per mancata iscrizione della riserva.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in riferimento alla esatta qualificazione della domanda dell’attrice-appellante (valutata, senza alcuna motivazione o giustificazione, come finalizzata al pagamento di lavori extracontrattuali e non come finalizzata al pagamento di lavori contrattuali non contabilizzati), senza tenere conto che – sia dagli atti di causa dell ‘ appellante sia dalle relazioni tecniche del CTU AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del CTU dott.ssa NOME COGNOME e del CTP arch. NOME COGNOME -risultava che la domanda era volta al pagamento di lavori eseguiti e non contabilizzati.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 d.P.R. n. 544 del 1999, in riferimento all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omessa valutazione del fatto che l’apposizione delle riserve da parte dell’impresa potesse essere validamente effettuata mediante la trasmissione di plico raccomandato al DL e al RUP (AVV_NOTAIO), come era stato fatto, a causa della mancata messa a disposizione del registro di contabilità, nonostante fosse stato richiesto in varie occasioni, e della mancata redazione del verbale di consistenza dei lavori.
Occorre preliminarmente rilevare che la fissazione dell’adunanza per il giorno 28/10/2025 risulta essere stata comunicata in data 19/09/2025.
Com’è noto l’art. 3 80 bis .1 c.p.c. prevede che «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione
semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell’adunanza …» .
Ne consegue che, con riferimento alla presente adunanza, non risulta rispettato il termine di sessanta giorni, previsto dalla norma appena riportata.
Le parti non hanno depositato memorie difensive, sicché non può valutarsi l’eventuale raggiungimento d ello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015, con riguardo al termine di cui al previgente art. 380 bis c.p.c., e Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 con riferimento al termine di cui all’art. 377, comma 2, c.p.c.).
Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con rinnovo della comunicazione della fissazione della prossima adunanza nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, mandando alla cancelleria di comunicare la fissazione della prossima adunanza nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME