Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12319 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12319 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11800/2019 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura del AVV_NOTAIO COGNOME del 25.7.2023, rep. n.10608,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA COGNOME CORTE D’APPELLO ROMA n. 7611/2018 depositata il 30.11.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
6) La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7611/2018 del 12.10/30.11.2018, ammetteva la produzione COGNOME foto COGNOME ringhiera, menzionata nella domanda di concessione in sanatoria di COGNOME NOME del 1986, ma non prodotta in primo grado, ritenendola indispensabile ai fini COGNOME decisione secondo il testo dell’art. 345 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n.83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, e sulla base di essa riteneva fondata l’eccezione di usucapione COGNOME COGNOME anche relativamente alla servitù di veduta, esercitata con l’ausilio COGNOME ringhiera dalla terrazza sul fondo degli appellati, dichiarava inammissibile l’appello incidentale in quanto proposto il
2.11.2011, e quindi non almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata in citazione per il 20.11.2011, e tenuto conto che la foto era stata prodotta dalla COGNOME solo nel giudizio di secondo grado, compensava per metà le spese processuali, condannando gli appellati al pagamento in favore COGNOME COGNOME COGNOME residua metà delle spese processuali e ponendo a carico degli appellati le spese di CTU.
Avverso tale sentenza, notificata il 6.2.2019, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME l’8.4.2019, NOME e COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi, e resiste COGNOME NOME con controricorso notificato il 16.5.2019.
A seguito di cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati cassazionisti dell’AVV_NOTAIO, originario legale di COGNOME NOME, si costituiva quale nuovo difensore COGNOME stessa con procura notarile l’AVV_NOTAIO.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. Si dolgono i ricorrenti che la Corte d’Appello, pur correttamente applicando l’art. 345 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 353/1990, che per la produzione di documenti nuovi in appello richiedeva solo l’indispensabilità del documento prodotto ai fini COGNOME decisione, abbia ammesso la produzione in secondo grado ad opera COGNOME controparte COGNOME foto COGNOME ringhiera allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1986, non prodotta in primo grado, ancorchè ad essa non fosse stato fatto alcun riferimento dalla COGNOME e dal suo CTP nel giudizio di primo grado, in
cui addirittura la stessa aveva sostenuto che, poiché secondo la CTU la ringhiera era di più recente costruzione, la servitù di veduta era comunque esercitabile dal preesistente terrazzo anche senza la ringhiera, e benché tale documento risultasse indispensabile per la decisione già nel corso del giudizio di primo grado, e non certo a seguito sopravvenienza COGNOME pronuncia COGNOME sentenza del Tribunale di Roma
Il primo motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza COGNOME Suprema Corte (vedi Cass. sez. un. n. 10790/2017) e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento, essendo stata invocata una sentenza COGNOME Corte di Cassazione, la n. 5013 del 15.3.2016, espressiva di un orientamento superato dal successivo arresto delle sezioni unite. Secondo la sentenza n. 10790/2017 delle sezioni unite COGNOME Corte di Cassazione, infatti, per prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345, comma 3, c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, deve intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Nel caso in esame, a tale nozione di prova indispensabile ai fini COGNOME decisione si é uniformata la sentenza impugnata, che ha considerato la foto COGNOME ringhiera allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1986 di COGNOME NOME, che non era
stata prodotta in primo grado ed é stata allegata all’atto di appello insieme alla copia autentica di quella domanda, che espressamente la menziona, come prova dotata di efficacia determinante per l’accertamento COGNOME fondatezza dell’eccezione di usucapione COGNOME servitù di veduta dal terrazzo sulle particelle degli attuali ricorrenti, invocata dalla COGNOME per contrastare la domanda degli attuali ricorrenti di accertamento COGNOME violazione COGNOME distanza legale di un metro e mezzo dal confine prevista dall’art. 905 cod. civ. e di condanna COGNOME COGNOME alla demolizione delle opere destinate all’esercizio COGNOME veduta. L’impugnata sentenza ha in tal modo adeguatamente motivato il proprio giudizio circa l’indispensabilità COGNOME foto in questione (vedi sulla necessità COGNOME motivazione dell’indispensabilità COGNOME prova Cass. n. 15488/2020).
9) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa valutazione in relazione agli articoli 1061, 1140, 1158 e 2697 cod. civ. ed all’art. 116 c.p.c., di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si dolgono i ricorrenti che l’impugnata sentenza si sia basata sulla foto COGNOME ringhiera COGNOME COGNOME acquisita in secondo grado, allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1986, e non abbia considerato la lettera raccomandata a.r. del loro legale del 13.1.1999 nella quale si indicava che la ringhiera che consentiva la servitù di veduta e di affaccio verso la proprietà RAGIONE_SOCIALE era stata apposta fra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, la CTU che aveva collocato l’installazione COGNOME ringhiera di protezione COGNOME terrazza in un’epoca successiva alle altre modifiche del fabbricato COGNOME COGNOME, entro il 1998, ed il rilievo aerofotografico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE il 31.5.1998 allegato alla CTU.
Il secondo motivo é inammissibile, in quanto non ha ad oggetto un fatto storico oggetto di discussione tra le parti nel senso indicato dalla sentenza n.8054/2014 delle sezioni unite COGNOME Corte di Cassazione, che sia stato completamente trascurato dall’impugnata
sentenza, bensì tende ad ottenere da parte COGNOME Suprema Corte, che non é però giudice del fatto, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie al fine di collocare l’installazione COGNOME ringhiera, ossia dell’opera visibile e permanente destinata a garantire l’esercizio COGNOME veduta dal terrazzo COGNOME COGNOME verso la proprietà confinante, in una data successiva a quella (1986) COGNOME presentazione COGNOME domanda di concessione in sanatoria alla quale la foto era allegata, accertata dalla sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso non può mai risolversi, però, in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità e non si può proporre in sede di legittimità, una lettura del compendio istruttorio alternativa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze COGNOME prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla attendibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, di quelle considerate più idonee a sorreggere la motivazione, richiedono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento COGNOME propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite salvo quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a contestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione presa (Cass. n.3643/2024; Cass. n. 11511/2014; Cass. sez. un. 25.10.2013 n. 24148; Cass. n. 12362/2006).
10) Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 343, 166, 167 e 155 c.p.c.. Si dolgono i ricorrenti che la
Corte d’Appello di Roma abbia dichiarato inammissibile per tardività il loro appello incidentale, proposto il 2.11.2011 per l’udienza di comparizione indicata in citazione del 20.11.2011, non considerando che tale data ricadeva di domenica, giorno festivo, per cui occorreva fare riferimento al primo giorno non festivo successivo (21.11.2011), come affermato dalla sentenza n. 194 del 23.1.1969 COGNOME Suprema Corte (nello stesso senso Cass. 29.2.2012 n. 3132), escludere quel giorno quale dies a quo dal computo del termine a ritroso di venti giorni, contando invece il dies ad quem, e poiché quest’ultimo era l’1.11.2011, giorno festivo, andava prorogato al primo giorno non festivo, ossia al 2.11.2011, che era appunto la data in cui era stato proposto l’appello incidentale.
Il terzo motivo é infondato, poiché se é vero che nel caso in cui nell’atto di citazione sia indicata come data dell’udienza di comparizione quella di una domenica (nella specie il 20.11.2011), occorre fare riferimento in base all’art. 155 comma 4° c.p.c. al primo giorno non festivo successivo (vedi in tal senso Cass. 29.2.2012 n. 3132), in cui il Presidente dell’Ufficio giudiziario può procedere all’assegnazione COGNOME causa (e non alla data successiva dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato), e che nel computo dei termini a ritroso, quale quello di proposizione dell’appello incidentale di cui agli articoli 343 e 166 c.p.c., va escluso dal computo del termine a giorni il dies a quo, ma non il dies ad quem, é anche vero che nei termini computati a ritroso, se il giorno di scadenza ricade in un giorno festivo (nella specie l’1.11.2011), il termine va antergato al primo giorno non festivo anteriore (nella specie lunedì 31.10.2011), e non postergato al giorno successivo (2.11.2011), perché se così fosse alla parte appellante si attribuirebbe un termine a difesa sull’appello incidentale inferiore a quello di venti giorni voluto dal legislatore (vedi in tal senso Cass. 4.11.2011 n. 182; Cass. 7.5.2008 n.
11163; Cass. 24.4.1982 n. 2540). Il calcolo COGNOME scadenza del termine va infatti correlato alle caratteristiche proprie del tipo di termine che viene in considerazione, per cui quando, come nella specie, si tratta di termine a ritroso, il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza (Cass. ord. 5.3.2024 n. 5898; Cass. 24.3.2023 n. 8496; Cass. ord. 12.3.2020 n. 7068; Cass. ord. 14.9.2017 n.21335; Cass. 30.6.2014 n. 14767).
Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli articoli 1027, 832, 872, 873 e 2697 cod. civ. e 116 c.p.c., per avere omesso la considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello di Roma a pronunciarsi sul merito delle domande riproposte con l’appello incidentale tenendo conto delle risultanze istruttorie.
Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 872, 873 e 1126 cod. civ.. Si dolgono i ricorrenti che il giudice di secondo grado, avendo dichiarato inammissibile per tardività il loro appello incidentale, non si sia pronunciato nel merito sulla domanda da loro riproposta in secondo grado di risarcimento danni per violazione delle distanze legali, ancorché in detta ipotesi il danno debba considerarsi in re ipsa.
Il quarto ed il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per identità di ratio decidendi, devono ritenersi inammissibili a seguito COGNOME reiezione del terzo motivo, inerente all’asserita tempestività dell’appello incidentale, in assenza COGNOME quale nessuna pronuncia sul merito delle domande con esso riproposte poteva essere emessa dalla Corte d’Appello.
E’ noto infatti che l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio COGNOME sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (tra le tante, v. Sez. 5 -, Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021; Sez. 1 -, Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto COGNOME sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso, e condanna in solido COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €. 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto COGNOME sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11.4.2024
Il Presidente
NOME COGNOME