Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
nel ricorso n. 21445/2024 R.G.
promosso da
NOME.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, nella qualità di madre
NOME COGNOME e Cola INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
esercente la responsabilità genitoriale e legale rappresentante di , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. dall’AVV_NOTAIO, nonché dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
contro
ricorrente
avverso la sentenza definitiva n. 2315/2024 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 19/08/2024, notificata il 09/09/2024; udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7794/2023 emessa il 05/10/2023, il Tribunale di Milano decidendo sulla domanda proposta da contro , al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità sulla minore , nata a il , così statuiva: «1) Dichiara che , nata a il , è figlia di e di , nato a il ; 2) Dispone l’affido esclusivo della minore alla madre presso la quale rimane collocata; 3) Pone a carico di quale contributo per il mantenimento della figlia minore l’importo mensile omnicomprensivo di € 400,00, somma da versarsi alla madre della minore entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di mensilità di settembre 2022 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2023); 4) Condanna a corrispondere a , quale contributo per il mantenimento della figlia minore per il periodo compreso tra la nascita e la mensilità di agosto 2022 inclusa, la complessiva somma di € 15.000; 5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite della parte attrice, che si liquidano in € 4.300,00, oltre 15% rimborso forfetario, spese generali, IVA e C.p.A.; 6) Manda al Cancelliere di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), quando sia passata in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l’atto di nascita è stato formato (anno 2018 , n. 1055 , parte II serie B) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge» . RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale accoglieva la domanda sulla scorta della condotta del convenuto, che non si era costituito nonostante la regolarità della
notifica e si era sottratto all’interrogatorio formale, tenuto conto anche di quanto dichiarato in udienza dalla genetista, che aveva confermato di avere sottoposto il convenuto ad indagine genetica circa le malattie prenatali, essendosi dichiaratosi padre biologico. Il Tribunale valutava anche le dichiarazioni della madre dell’attrice , che aveva confermato la relazione tra la figlia ed il convenuto e la consapevolezza di quest’ultimo di essere il padre della minore , nonché le dichiarazioni del fratello del l’attrice , il quale aveva ricordato che il convenuto aveva chiesto di poter vedere la piccola all’insaputa della madre.
In data 31/01/2024 proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi: citazione in primo grado, per essere la firma apposta sulla ricevuta falsa, in quanto non riconosciuta H.X.
nullità dell a notifica dell’atto di dall’appellante;
-nullità della sentenza per palese indeterminatezza della data d’udienza e del conseguente invito al convenuto a costituirsi, contenuto nell’atto di citazione, essendo stata la data dell’udienza modificata a mano;
nullità della sentenza per mancato rispetto del termine a comparire minimo previsto dall’art. 163 bis c.p.c., in quanto l’udienza di comparizione era stata fissata ad un termine inferiore di 90 giorni dal momento in cui era intervenuta la notifica;
-mancanza dei presupposti di merito per l’accoglimento della domanda, in ragione dell’in certezza circa la paternità e degli elementi addotti dal tribunale.
In data 06/05/2024 si costituiva opponendosi all’impugnazione avversaria. A.U.
In data 04/06/2024 il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
All’esito della camera di consiglio del 04/06/2024 la Corte invitava parte appellata a fornire le prove della notifica d ell’atto introduttivo del primo grado di giudizio.
In data 05/06/ 2024 parte appellata depositava copia dell’atto di citazione di primo grado con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della notifica ex art 140 c.p.c. unitamente alla cartolina firmata (barrata la casella destinatario ma firma illeggibile su delegato al ritiro) e a un foglio delle Poste attestante i movimenti del plico notificato, che risultava ‘consegnato’ il 17 /08/2022 alle 9.32 a Gorgonzola.
In data 06/06/2024, parte appellante depositava la copia integrale della denuncia di falso per la firma falsa apposta sulla cartolina del ritiro del 17/08/2022 e, in data 10/06/2024, la stessa parte depositava note scritte con le quali si riportava a quanto dedotto nell’atto introduttivo e ne chiedeva l’accoglimento.
Nella stessa data parte appellata depositava note scritte con le quali dava atto del deposito della prova della notifica di primo grado, avvenuta nelle mani di persona che si era qualificata come delegata (presumibilmente la madre o una delle tre sorelle). La parte precisava, altresì, che la denuncia depositata da parte appellante non si configurava come quella prevista dall’art. 221 e 355 c.p.c.
Con riguardo al merito della vertenza, l’appellata affermava che non era stata provata, e in ogni caso risultava irrilevante, la difficoltà economica dedotta dall’appellante, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della figlia (dovuta dalla necessità di mantenere altri due figli).
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza. H.X.
Si è difesa con controricorso l’intimata .
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la nullità della sentenza sin ragione della mancanza di una valida notifica dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione delle norme di diritto in tema di notifica ex art. 140 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto che la notifica di un atto processuale è validamente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. se la raccomandata confermativa del compimento di tutte le formalità previste dalla norma sia stata ritirata, presso l’Ufficio Postale, da l destinatario o da un suo incaricato. Ma ciò non si era verificato nel caso di specie, posto che nell’avviso v eniva indicato il destinatario stesso, con apposta la firma contestata quale firma falsa.
In altre parole, il ricorrente ha dedotto che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona unicamente con il ricevimento della raccomandata informativa (Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3). La produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale l’Ufficiale Giudiziario notizia il destinatario circa il compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. è , dunque, finalizzata a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, conseguentemente, la regolare instaurazione del contradditorio.
Nel caso di specie, sempre ad opinione del ricorrente, l’avviso di ricevimento in questione era stato a più riprese disconosciuto nella firma ivi apposta da parte del , tant’è che lo stesso aveva presentato denuncia-querela avanti la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano , ma la Corte d’appello , nella sentenza impugnata, aveva inspiegabilmente ritenuto che detta querela non era stata proposta nelle forme previste dall’art. 221 c.p.c. H.X.
Il ricorrente ha richiamato a sostegno della sua tesi, un precedente di questa Corte che ha ritenuto nulla, per incertezza assoluta sulla
persona alla quale l’atto giudiziario è stato consegnato, la notifica il cui avviso di ricevimento non indichi la qualifica di colui che ha apposto la firma, la quale, oltre ad essere illeggibile, sia stata apposta in spazio diverso da quello riservato al destinatario o a persona delegata e, inoltre, risulti perfezionata senza che l’agente postale abbia spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancato rispetto del termine a c omparire minimo, nell’atto di citazione davanti al Tribunale, come stabilito dall’art. 16 4 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto che la nullità dell’atto di citazione per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 163 bis c.p.c., in mancanza di costituzione del convenuto e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., è sanata -quanto all’ammissibilità della domanda dalla proposizione dell’appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado. Tale sanatoria non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell’art.162 c.p.c.
La stessa parte ha aggiunto che, in tale ipotesi, non sana il mancato rispetto del termine il differimento della data di udienza ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.
Partendo, dunque, dal presupposto che l’atto di citazione era stato comunque notificato il 17/08/2023, tenuto conto che il conteggio per il computo dei termini a comparire decorreva dal 01/09/2022, risultava
evidente, per il ricorrente, essendo la data di prima udienza fissata il 28/11/2022, che il termine a comparire di 90 giorni non era stato rispettato.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in tema di dichiarazione di paternità, per errata pronuncia di merito a seguito di totale assenza di elementi probatori.
Ad opinione del ricorrente, il Tribunale ha attribuito a
la qualifica di padre della minore basandosi su elementi quanto mai generici ed in forza di valutazioni per nulla attendibili, che pure la Corte d’ appello di Milano ha fatto proprie, contravvenendo ai principi di cui all’art. 269 c.c. in tema di dichiarazione di paternità. RAGIONE_SOCIALE
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione non risulta notificato al Procuratore Generale presso la Corte d’appello , pur essendo stata la fissazione dell’udienza camerale comunicata al Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello aveva, tuttavia, concluso per il rigetto del gravame e la decisione della Corte territoriale è stata conforme alle sue conclusioni.
Come precisato da questa Corte, proprio con riferimento ad un processo instaurato per la dichiarazione giudiziale di paternità, nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d’appello è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione
è assicurato dall’intervento del P.G. presso la Corte di cassazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014).
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Sul punto la Corte d’appello ha statuito come segue: « Il ha depositato un documento (doc 3) attestante il deposito di una querela ma non si comprende sporta nei confronti di chi e per cosa. Dalla visione degli atti depositati emerge che in data 25.7.2022 l’ufficiale giudiziale ha provveduto alla notifica ex art 140 c.p.c. dell’atto di citazione presso la residenza; dalla lettura del certificato storico di residenza del Comune di del 23.4.2024 risulta che il ‘dalla data di iscrizione anagrafica, imm. da il 26.3.2018 pratica n. 45 sino alla data di emigrazione avvenuta il 18.12.2023 per il comune di ha mantenuto la residenza in in ‘ ma da certificato di residenza del Comune di del 19.4.2024 risulta residente in alla . Dalla lettura del certificato di residenza del 14.3.2023 risulta che il era residente a in . Dalla lettura della cartellina della raccomandata di ritiro del 17.8.2022 emerge che un delegato ha ritirato il plico contenente la notifica (però la firma è illeggibile); dagli ulteriori atti depositati risulta che la notifica è avvenuta ex art 140 c.p.c. e che un delegato al ritiro, non si sa chi, ha provveduto al ritiro del plico il 17.8.2022; la querela di falso depositata in Procura è vaga e non è stata proposta nella forma di cui all’art . 221 c.p.c. (è stata depositata in Procura denuncia di falso contro ignoti con l’indicazione che la firma del delegato è illeggibile e null’altro). La denuncia è stata depositata il 22.1.2024, ossia dopo il deposito della sentenza di primo grado ma 9 giorni prima del deposito dell’appello, nel quale indica di aver proposto querela di falso ma non lo rende un apposito motivo di appello. In data 15.12.2022 il è stato dunque regolarmente dichiarato contumace dal Tribunale.» H.X. H.X. H.X. H.X.
In altre parole, la Corte d’appello ha ritenuto che la notificazione dell’atto introduttivo di primo grado è stata ritualmente tentata presso il luogo che risultava essere all’attualità la residenza del ricorrente e, avviata la procedura prevista da ll’art. 140 c.p.c. , la raccomandata informativa risultava consegnata a un delegato del destinatario, che aveva apposto una firma illeggibile, ma il ricorrente non aveva proposto querela di falso nel giudizio civile in corso, pur presentando una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica, ove diceva soltanto che la firma era illeggibile e nient’altro .
Nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ha reiteratamente dedotto di avere disconosciuto la firma, senza tenere conto che la decisione si fonda, non sul fatto che egli avesse sottoscritto l’avviso di ricevimento, ma che l’a vesse sottoscritto un delegato ancorché con firma illeggibile, sicché non ha attinto la ratio della decisione che si fonda sulla dedotta ricezione della raccomandata informativa da parte di un delegato, anche se con firma illeggibile, non avendo il ricorrente dedotto che non aveva delegato nessuno alla ricezione della posta.
Correttamente, poi, il Giudice di merito ha ritenuto che non fosse stata presentata una querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c. nel corso del presente giudizio, tenuto conto che lo stesso ricorrente ha dedotto di avere presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica, e non una querela di falso nel corso del procedimento in questione, trattandosi di atti ben distinti, ove peraltro risulta avere dedotto che non ha mai ricevuto la raccomandata in questione, senza dedurre alcunché in ordine alla presenza di soggetti da lui delegati a ricevere la posta.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
6.1. Occorre prima di tutto rilevare che, ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica dell ‘atto di citazione, occorre fare riferimento al
giorno dell’udienza indicata nell ‘atto stesso , fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell’avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell’art. 168 bis , commi 4 e 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2853 del 06/02/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 02/07/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003).
In ordine alla dedotta nullità dell’ atto introduttivo del giudizio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023).
Anche di recente, proprio con riferimento al caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza del termine a comparire, questa Corte ha confermato che, ove il vizio non sia stato rilevato dal primo giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza,
e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado nella contumacia (involontaria) del convenuto appellante (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023).
6.2. Nel caso di specie, risulta evidente che la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si è perfezionata in data (17/08/2022) che, considerata la sospensione dei termini feriali, non ha consentito il rispetto del termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c., essendo indicata nell’atto di citazione l’udienza di comparizione del 28/11/2022
La Corte d’appello ha dato rilievo al fatto che al momento della richiesta di notificazione (11/07/2022) la data di udienza indicata nell’atto di citazione era certamente rispettosa del termine minimo a comparire, aggiungendo il ritardo nel perfezionamento della notificazione è stato determinato da circostanze non imputabili alla parte e che il convenuto aveva comunque goduto di un lungo tempo per predisporre la propria difesa in ragione dello spostamento della prima udienza al 15/12/2022 in applicazione dell’art. 168 bis , comma 5, c.p.c.
Tutti questi argomenti non si adeguano, tuttavia, ai principi sopra evidenziati, enunciati da una giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo la quale occorre guardare al tempo concesso alla parte per costituirsi in giudizio come risultante dalla citazione, considerando il momento del perfezionamento della notifica per il destinatario e quello dell’udienza indicata nell a citazione stessa.
L’esame del terzo motivo di ricorso si rivela superfluo, e deve pertanto ritenersi assorbito, poiché l’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata con il rinnovo degli atti nulli.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il terzo , cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME