Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9998/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in MESSINA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
GERMANA’ GERMANA, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in MESSINA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 901/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME (quale erede del padre NOME, che aveva iniziato la causa) ottenne dal Tribunale di Patti la declaratoria di usucapione di un fondo in Comune di Brolo, appartenente a NOME COGNOME.
Su impugnazione del soccombente e nella dichiarata contumacia del COGNOME, la Corte d’Appello di Messina riformò la pronunzia di primo grado, rigettando la domanda originaria.
Il giudice di secondo grado affermò che NOME COGNOME era stato per anni alle dipendenze del COGNOME, come bracciante agricolo, ed aveva rilasciato una dichiarazione, datata 15 dicembre 1990, con la quale dava atto della cessazione del rapporto di lavoro, senza aver null’altro a pretendere. Da ciò l’impossibilità di qualificare un possesso ad usucapionem .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME sulla scorta di cinque motivi.
Si sono costituiti con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME nel frattempo deceduto.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163 bis comma 1° e 164 comma 1° nonché 359 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., giacché l’atto di appello avrebbe assegnato solo 75 giorni per la costituzione in giudizio, al di sotto del termine minimo previsto per legge.
Attraverso la seconda censura, il COGNOME si duole della violazione degli artt. 330 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché
l’atto di appello sarebbe stato notificato personalmente alla parte e non al suo procuratore costituito in primo grado.
Con il terzo mezzo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza di primo grado allegata al gravame non avrebbe contenuto la ricevuta PEC di avvenuta consegna.
La quarta doglianza s’impernia sulla violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché controparte aveva allegato in appello un’ordinanza del Tribunale di Patti, di data successiva all’instaurazione del giudizio di primo grado . La relativa produzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
L’ultimo motivo attiene alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 147/22, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Infatti, essendo il valore della causa stato determinato in € 2.230,00 , non sarebbe stato possibile liquidare la complessiva somma di € 4.200,00.
Il primo motivo è fondato, come riconoscono gli stessi controricorrenti, ed assorbe i successivi.
L’atto di appello è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 23 aprile 2019 e conteneva l’invito a comparire per il successivo 7 luglio, ossia per un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis, ratione temporis applicabile.
Come è noto, in tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis c.p.c., a cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 29017 dell’11 novembre 2024; Sez. 6 -3, n. 9650 del 26 maggio 2020).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Messina in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo giudizio, attenendosi al principio di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina , in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025, nella camera di consiglio della