Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31747 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24312/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ‘ex lege’ in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende;
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 604/2021, pubblicata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Con sentenza n. 40/2018 il Giudice di pace di Bressanone respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 148, comma 12 , del codice RAGIONE_SOCIALEa strada (‘il conducente del veicolo sopraindicato sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico’) , con applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa del ritiro RAGIONE_SOCIALEa patente e RAGIONE_SOCIALEa perdita di venti punti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 -bis del medesimo codice.
La sentenza veniva appellata dal COGNOME.
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 604 del 2021, rigettava il gravame.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata decisione i l citato Tribunale valorizzava le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria svolta nel procedimento di querela di falso (il COGNOME aveva, infatti, proposto querela di falso in via incidentale contro il verbale di contestazione, querela di falso che è stata rigettata). In relazione alla doglianza secondo la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata la violazione contestata (sorpasso in prossimità o in corrispondenza RAGIONE_SOCIALEe intersezioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 148, comma 12, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada) nonostante egli non avesse portato a compimento la manovra di sorpasso mediante superamento del veicolo che lo precedeva, il Tribunale affermava che il menzionato art. 148 c.d.s. descrive il sorpasso come una manovra complessa finalizzata a superare un altro veicolo in movimento o fermo; si tratta di una manovra pericolosa che richiede il rispetto di una serie di regole di condotta e, del resto, il medesimo articolo prevede poi, al comma 12, il divieto assoluto di effettuare il sorpasso in prossimità o in corrispondenza RAGIONE_SOCIALEe intersezioni.
Il giudice di appello ha evidenziato come la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione abbia precisato che tale divieto di sorpasso ha la finalità di prevenire il pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso la parte RAGIONE_SOCIALEa carreggiata percorsa dai veicoli. La fattispecie delineata dal citato art. 148 costituisce pertanto, ad avviso del Tribunale di Bolzano, illecito di pericolo astratto poiché la manovra eseguita in prossimità RAGIONE_SOCIALEe intersezioni è considerata di per sé in ogni caso pericolosa; come tale non è richiesta la compiuta realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, essendo sufficiente che la manovra sia iniziata dal conducente del veicolo e, nel caso di specie, il COGNOME aveva posto in essere la manovra di sorpasso quantomeno nella sua parte iniziale, spostandosi verso sinistra, al fine di superare il veicolo che lo precedeva.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’appellante soccombente COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha deposito un mero atto di costituzione ai ‘al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione’ .
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente collegati:
il primo motivo contesta al Tribunale di avere ritenuto applicabile l’art. 148 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada anche ‘nel caso in cui il conducente non porti a compimento la manovra di sorpasso, ma la inizi soltanto, senza superare il veicolo che lo precede’;
il secondo motivo deduce il vizio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, per avere il Tribunale mutuato il concetto di illecito di pericolo astratto dal diritto penale, senza argomentare perché la fattispecie in esame lo sia e perché debba essere sanzionato anche il ‘tentativo di sorpasso’.
I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto all’evidenza connessi, sono fondati.
Al ricorrente è stata contestata la violazione prevista dal comma 12 RAGIONE_SOCIALE‘art. 148 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada in quanto ‘il conducente del veicolo sorpassava un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico’.
Il Tribunale altoatesino ha accertato in fatto e ritenuto provato come fosse ‘pacifico che il COGNOME avesse posto in essere la manovra di sorpasso, quanto meno nella sua parte iniziale, spostandosi verso sinistra al fine di superare il veicolo che lo precedeva e che fosse rientrato sulla destra soltanto dopo avere visto l’intersezione e la pattuglia dei C arabinieri’ (v. pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata)
Ad avviso del collegio, il ricorrente non ha -sulla scorta di detto accertamento fattuale posto in essere l’illecito che gli è stato contestato.
Il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 148 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada definisce , infatti, il sorpasso come ‘la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte RAGIONE_SOCIALEa carreggiata destinata normalmente alla circolazione’.
Essendo risultato provato unicamente che il ricorrente si era spostato sulla sinistra, circolando pertanto per un brevissimo lasso di tempo contromano, ma che poi era rientrato nella corsia relativa al proprio senso di circolazione senza superare il veicolo che lo precedeva, non si può ritenere che si fosse venuta a consumare la condotta che gli era stata ascritta con il verbale di contestazione.
Questa Corte ha, d’altro canto , precisato come l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione RAGIONE_SOCIALE‘opposta corsia di marcia realizza sia la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella RAGIONE_SOCIALEa circolazione contromano sussistendo tra le due violazioni un rapporto di concorso formale (cfr. Cass. n. 21083/2006 e Cass. n. 1683/2019), così che la
condotta del sorpasso che dà luogo, ove il sorpasso sia vietato, all’illecito di cui al già citato art. 148 è condotta diversa dall’invasione RAGIONE_SOCIALE‘opposta corsia di marcia sanzionata dall’art. 143 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada.
Quindi, la violazione di cui all’art. 148 c.d.s. sussiste quando viene posta propriamente in essere – ovvero ultimata -una manovra di sorpasso vietato e non nel caso di mero tentativo di sorpasso, che non può considerarsi sanzionabile, non essendo conferente rispetto alla condotta rimasta accertata nel caso di specie -la riconduzione RAGIONE_SOCIALEa violazione ad una ipotesi di illecito di pericolo astratto perché, in ogni caso, l’infrazione in questione si sostanzia nella consumazione effettiva e completa RAGIONE_SOCIALEa manovra di sorpasso (del resto il precetto di cui al comma 1 del citato art. 148 c.d.s. è come già ricordato -univoco nel prevedere che il sorpasso consiste nella manovra mediante la quale un veicolo ‘supera’ un altro veicolo in movimento o fermo nel senso normale di direzione, così sopravanzandolo nella prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa marcia) da cui, per l’appunto, potrebbe in concreto derivare una condizione di pericolo. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Bolzano (in persona di altro magistrato), che si atterrà al seguente principio di diritto : ‘non si configura la violazione di cui all’art. 148, comma 12, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada qualora il conducente del veicolo che, pur spostatosi inizialmente sull’opposta corsia di marcia, non completi la manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, rientrando nella propria corsia di marcia’.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bolzano, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa sezione