Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9768 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9768 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Domusnovas DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che h chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna – in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 31 gennaio 2023 – rideterminava la pena nei confronti di NOME COGNOME, previa riqualificazione del reato di cui all’art. 346 c pen., originariamente ascrittogli, nel delitto di tentata truffa.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione al delitto di tentata truffa, per avere i Gi del gravame erroneamente ravvisato l’induzione in errore di NOME COGNOME,
che non sarebbe stata vittima dei raggiri dell’imputato, ma artefice della proposta “corruttiva”.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta, con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta l’an della responsabilità.
Per la difesa l’esistenza di un accordo fra le parti sarebbe incompatibile con la struttura del delitto di truffa, mancando, in particolare, l’elemento della induzione in errore. La fattispecie andrebbe, dunque, ricondotta nell’abrogata fattispecie del millantato credito ex art. 346 cod. pen., originariamente contestato.
2.1. Il motivo fformulato in termini di violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 640 cod. pen. cod. pen., sollecita nella sostanza una ridefinizione di questioni di fatto.
La difesa, infatti, non introduce questioni relative alla errata soluzione di una questione di diritto, attinenti propriamente ad una erronea interpretazione della norma incriminatrice oggetto di addebito ovvero ad una sua erronea applicazione.
Nel prospettare che NOME COGNOME avesse sollecitato l’accordo, assumendo l’iniziativa e rivolgendosi all’imputato, chiede una rivalutazione del compendio probatorio in senso alternativo rispetto a quella rinvenibile nella sentenza impugnata: operazione non consentita in sede di legittimità, in assenza di uno dei vizi della motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2.2. Stando alla ricostruzione fattuale – assunta dalla Corte di Appello sulla base delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, giudicate credibili e riscontrate da fonti dichiarative e documentali – l’imputato aveva millantato conoscenze con persone – a suo dire – in grado di incidere sull’esito delle prove di esame, che COGNOME avrebbe dovuto sostenere per conseguire l’abilitazione al trasporto di merci su strada. Il COGNOME, infatti, si era mostrato disponibile a fornire “appoggio” a colleghi di lavoro., che avessero avuto intenzione di sostenere tale esame ed, essendo venuto a conoscenza dell’interessamento del COGNOME, gli aveva garantito il superamento della prova, purchè previo versamento della somma di cinquemila euro in favore dell’ingegnere NOME COGNOME, all’epoca
dirigente del Servizio RAGIONE_SOCIALE della provincia di Reggio Emilia , che – per il ruolo occupato – sarebbe stato in grado di orientare la commissione di esami.
Peraltro – hanno osservato i Giudici del merito – non vi era dubbio alcuno che COGNOME fosse stato vittima di raggiro. Ed infatti, resosi conto che la prova di esame non si era svolta secondo le modalità garantitegli dal COGNOME, aveva deciso di chiedere chiarimenti direttamente al presunto “corrotto”, l’ingegnere COGNOME, ed aveva in tal modo appreso sia della inesistenza di rapporti di conoscenza tra il COGNOME e il COGNOME che dell’assenza di segnalazioni e/o raccomandazioni in suo favore.
2.3. In questo contesto fattuale – logicamente e linearmente ricostruito dai Giudici del merito, sulla base di una fedele lettura del dato probatorio che, peraltro, la difesa nemmeno contesta, non prospettando travisamenti della prova – la decisione si conforma in diritto anche ai principi enunciati dalle Sezioni unite “Mazzarella” (cfr. sent. n. 19657 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304).
Si è, infatti, chiarito che – abolita la fattispecie del millantato credito corruttivo – l’imputato può essere chiamato a rispondere del reato di truffa, semprechè ne ricorrano gli elementi costitutivi: elementi che sono desumibili dalla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito e che la Corte di appello ha anche correttamente evidenziato (cfr.pagg. 11 e 12 della sentenza).
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che la fattispecie di reato in contestazione andava inquadrata nel delitto di tentata truffa, perché ricorrevano: a) gli artifici e raggiri per avere l’imputato rappresentato al COGNOME di dovere remunerare l’ingegnere COGNOME, nei confronti del quale vantava rapporti amicali, inesistenti; b) l’induzione in errore del COGNOME , al quale era stato garantito il sicuro superamento della prova di esami; c) l’atto di disposizione patrimoniale richiesto alla persona offesa, la quale avrebbe dovuto versare la somma di cinquemila euro; d) l’ingiusto profitto per l’imputato e il correlato danno per la persona offesa.
La mancanza di prova certa in ordine all’effettivo esborso della somma di danaro richiesta ne aveva consentito la qualificazione in termini di tentativo.
2.4. Al cospetto di tale trama motivazionale, il ricorrente non introduce argomenti in grado di destrutturare la logicità dell’impianto motivazionale.
L’iniziativa del COGNOME -dedotta ma non emersa in fatto – è, comunque, un elemento neutro, dal momento che – dalla ricostruzione operata nelle due sentenze di merito – era stato il COGNOME a rappresentare ai colleghi di lavoro una situazione – in realtà inesistente – che avrebbe potuto assicurare loro sicuri vantaggi. Che questo fosse il modus operandi del COGNOME è stato bene evidenziato dai Giudici di merito, i quali hanno dato atto che l’imputato aveva millantato
amicizie importanti e risultati sicuri a chi si avesse deciso di sostenere l’esame, e che anche un altro collega del COGNOME aveva manifestato interesse ma, per mancanza di liquidità, aveva “declinato l’invito”
E’, quindi, evidente che all’accordo si pervenne sulla base di una volontà “viziata” dall’errore per la falsa prospettazione di una situazione di fatto inesistente.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 16/01/2026