Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13802 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7802/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza di Corte d’appello di Campobasso n. 175/2018 depositata il 04/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Campobasso ha respinto il gravame proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con cui, previo accertamento del diritto di alcuni lavoratori – infermieri in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE Termoli – al computo nell’orario lavorativo del tempo necessario per la vestizione degli indumenti di lavoro (stimato in complessivi venti minuti per ciascun turno), aveva condannato l’ente al pagamento della relativa retribuzione aggiuntiva maturata dai dipendenti per i turni svolti a decorrere dal mese di gennaio 2009.
2. – La Corte di merito, limitatamente a quanto qui rileva, ha condiviso l’assunto del giudice di primo grado in ordine all’applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di cd. ‘cambio tuta’ così come la valutazione sull’esito delle prove testimoniali espletate, sottolineando che nel caso di infermieri è indubbio che l’operazione di vestizione della divisa da infermiere «costituisce una indefettibile operazione preparatoria della prestazione di lavoro e ad essa funzionale», da compiersi, peraltro, in locali predisposti dal datore di lavoro, che fornisce anche gli indumenti da indossare, elementi espressivi della soggezione al potere di eterodirezione di parte datoriale, non essendo consentito che l’infermiere giunga in ospedale con la divisa già indossata.
Quanto, poi, all’eccezione di ultrapetizione sollevata dall’azienda appellante (sul rilievo che il Tribunale avrebbe riconosciuto l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione aggiuntiva a far data dal gennaio 2009 benché nel ricorso i lavoratori si fossero limitati a chiedere la condanna al pagamento di 90.000,00 euro complessivi, senza ancorare tale emolumento ad una data precisa), la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse fornito un’adeguata motivazione, riportandola e spressamente («La presente
pronuncia si riferisce a tutti i turni lavorativi svolti dai ricorrenti a partire da gennaio 29009, periodo dal quale si chiede la tutela, come evincibile dalle schede allegate al ricorso»).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, cui resistono i dipendenti già appellati indicati in epigrafe con controricorso, mentre gli altri, pure come sopra indicati, sono rimasti intimati.
– Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e/o 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112, 113, e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente, anche ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fatto ricorso ad una motivazione per relationem rispetto al dedotto vizio di ultrapetizione, senza dare conto delle specifiche censura avanzate e dei precisi motivi di appello formulati sul punto.
1.1. -Il motivo è infondato, in quanto la motivazione addotta dalla Corte d’ appello, nel richiamare il percorso motivo del giudice di primo grado, ha espresso, sia pure sinteticamente, una effettiva valutazione di condivisione sul punto del ragionamento svolto dal Tribunale, in riferimento alla domanda avanzata dai lavoratori, interpretata anche in base alle schede allegate al ricorso (in tal senso, Cass. Sez. 1, 05/08/2019, n. 20883, secondo cui la sentenza d ‘ appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla
pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame).
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la v iolazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2103 cod. civ. e del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto alle differenze retributive in difetto di prova circa l’effettivo tempo impiegato e la relativa sottoposizione al potere eterodirettivo del datore di lavoro.
2.1. -La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge si mira in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (in tal senso, fra molte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
Nella specie, il motivo tende in maniera inammissibile a prospettare una rivalutazione dell’esito della prova testimoniale svolta e delle valutazioni espresse sul punto dai giudici di merito.
3.Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE torna a censurare la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda a decorrere dal 2009 in difetto di specifica richiesta in tal senso dei lavoratori.
3.1. -Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello, come già osservato in relazione al primo motivo, ha escluso il vizio di ultrapetizione richiamando la valutazione espressa sul punto dal giudice di primo grado, che ha interpretato la domanda proposta in base a tutti gli atti processuali, ivi comprese le schede allegate al ricorso, in conformità all’in dirizzo espresso da questa Corte in ordine ai casi di nullità del ricorso (pure evocata nel motivo), secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado per mancata determinazione dell ‘ oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l ‘ individuazione attraverso l ‘ esame complessivo dell ‘ atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, Cass. Sez. L, 22/03/2018, n. 7199; nello stesso senso, in precedenza, già Cass. Sez. L, 21/09/2004, n. 18930).
4. -Il ricorso va quindi respinto, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario, mentre nulla va disposto in favore degli intimati in difetto di attività difensiva. 5. -Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024.