Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7584/2023 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimato
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 549/2022 pubblicata in data 26/09/2022, n.r.g. 210/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.L’odierno ricorrente deduceva di essere dipendente di RAGIONE_SOCIALE e di svolgere mansioni di tecnico di 4^ livello, addetto agli interventi
OGGETTO:
tecnici esterni -inizio e fine orario -accordo aziendale 27/03/2013 -franchigia oraria non retribuita -validità o nullità – conseguenze
presso i clienti. Precisava di aver aderito al c.d. ‘progetto Panda’, che prevedeva il ricovero dell’automezzo aziendale presso il proprio domicilio, ciò che tuttavia non escludeva che il tempo impiegato per raggiungere la prima sede di lavoro presso il cliente fosse di lavoro, così come quello impiegato a fine turno, concluso l’ultimo intervento, per riportare l’automezzo presso il proprio domicilio.
Assumeva che fino al 30/06/2013 quel tempo di viaggio dalla sede aziendale al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede aziendale era stato considerato tempo di lavoro e come tale retribuito. Invece, dall’01/07/ 2013, a seguito di accordo sindacale del 27/03/2013 nell’ambito di una ristrutturazione dell’orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all’arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo cliente, sicché il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare non veniva più retribuito se non nella misura eventualmente eccedente rispetto alla c.d. franchigia di 30 minuti all’inizio del turno e di 30 minuti alla fine del turno, per un totale di un’ora al giorno.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Taranto per ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere retribuito per un’ora ogni giorno di lavoro e la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare il relativo importo dall’01/07/2013, ‘ anche a titolo di straordinario ‘, da quantificare mediante consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.
2.- Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che fossero mancate l’allegazione e la prova rigorosa del tempo in concreto impiegato giorno per giorno per recarsi presso il primo cliente e per rientrare dopo aver concluso l’intervento presso l’ultimo cliente, atteso che la domanda di condanna era stata proposta a titolo di lavoro straordinario.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal lavoratore.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale, in quanto articolata in capitoli generici;
si tratta di una valutazione che va condivisa, poiché in materia di lavoro straordinario la prova deve essere data in modo rigoroso e non può essere supplita dal potere equitativo del giudice.
4.Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Tenuto conto del contenuto della sentenza impugnata, vanno esaminati dapprima il secondo ed il terzo motivo.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta un’omessa pronunzia, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato soltanto sulla genericità dei capitoli di prova, senza esaminare la domanda di accertamento del diritto ad un’ora di retribuzione giornaliera e di condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive ordinarie, pure richieste.
Il motivo è in parte fondato.
Prendendo in esame le istanze istruttorie del lavoratore appellante, la Corte territoriale ha implicitamente ma univocamente preso in considerazione quelle domande, tanto da porsi il problema della prova dei relativi fatti costitutivi del diritto vantato.
Sotto questo profilo, dunque, la denunziata omissione di pronunzia non sussiste.
Sussiste, invece, il vizio di motivazione, atteso che non si comprende in alcun modo il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a condividere la valutazione del Tribunale sulla genericità dei capitoli di prova testimoniale.
La decisione impugnata è viziata dal fraintendimento di fondo della domanda giudiziale, che attiene al tempo di lavoro, sicché ne resta fuori la qualificazione giuridica (lavoro ordinario oppure straordinario), che spetta al giudice ( ex multis Cass. n. 6292/2023). E sotto questo profilo la Corte territoriale neppure ha precisato sulla base di quali elementi abbia
qualificato la domanda (riproposta in appello) come limitata al lavoro straordinario.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di domanda, che era relativa a differenze retributive a titolo di orario di lavoro ordinario e solo in subordine a titolo di straordinario.
Il motivo è fondato.
S ia nel ricorso di primo grado che in quello d’appello, specificamente riportati dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 24), egli aveva avanzato la domanda di condanna della società al pagamento di differenze retributive in via principale a titolo di orario normale di lavoro e solo in via subordinata a titolo di lavoro straordinario.
E comunque per il ricorrente è sufficiente l’allegazione del fatto orario di lavoro -mentre, come sopra si è detto, la relativa qualificazione giuridica spetta al giudice.
Invece la Corte d’appello così come il Tribunale -ha valutato i capitoli di prova sulla base del principio di diritto della necessaria prova rigorosa del lavoro straordinario, omettendo così di valutare quei medesimi capitoli sulla base del diverso regime probatorio relativo alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive relative al normale orario di lavoro, pure proposta in via principale. E al riguardo il regime probatorio è totalmente diverso, in quanto, dimostrato che un determinato periodo di tempo è da considerare ‘tempo di lavoro’, la prova dell’adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, in quanto debitore (art. 1218 c.c.).
Nel caso in esame la prospettazione del ricorrente, nella sua domanda principale, era nel senso di considerare la c.d. franchigia come tempo di lavoro, da calcolare -e quindi da retribuire -come facente parte dell’ordinario (e dunque normale) orario di lavoro se contenut a in quei limiti, altrimenti come lavoro straordinario.
La decisione impugnata va pertanto cassata, rimettendo al giudice del rinvio l’accertamento riguardo al tempo di lavoro dedotto in lite dal
lavoratore; all’esito dell’accertamento dovranno essere eventualmente liquidate le relative differenze retributive fra quanto pagato dalla società datrice di lavoro e quanto invece spettante sulla base della diversa determinazione dell’orario complessivamente osservato ogni giorno lavorativo.
4.- Resta in tal modo assorbito il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., con cui il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 2 della direttiva 92/104/CE del 23/11/1993, nonché 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità o l’illegittimità dell’accordo sindacale aziendale del 27/03/2013 istitutivo della c.d. franchigia. In ogni caso i giudici d’appello dovranno preliminarmente compiere l’ accertamento circa la validità o l’invalidità del citato accordo aziendale , in quanto pregiudiziale rispetto all’ulteriore sviluppo processuale in termini di istruzione della controversia finalizzata alla liquidazione delle differenze retributive.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in