Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
29493/2020 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 395/2020 pubblicata in data 19/05/2020, n.r.g. 499/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era dipendente di RAGIONE_SOCIALE da aprile 1982, inquadrato nel profilo professionale di operatore di esercizio previsto dal CCNL autoferrotranvieri, parametro 158, con mansioni di autista addetto alla conduzione di veicoli.
OGGETTO:
autoferrotranvieri -turni spezzati – tempi accessori criterio di calcolo -interesse ad agire
In tale qualità adìva il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del suo diritto alla retribuzione dei tempi accessori pari a 15 minuti prestati all’inizio di ciascun turno per la manutenzione del veicolo e quindi anche del turno di ripresa, la declaratoria di illegittimità del frazionamento unilateralmente disposto dalla datrice di lavoro e della conseguente riduzione retributiva, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive in relazione ai tempi accessori prestati all’inizio del secondo turno per il periodo dal 19/11/2014 in poi, da quantificarsi in separato giudizio.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la questione verte sulla remunerazione dei 15 minuti previsti ad inizio turno per la manutenzione del veicolo;
questi tempi accessori sono previsti dall’art. 4/A.2 CCNL 23/07/1976 per il personale operaio e ricompresi nel relativo orario di lavoro;
essi consistono in una fase preliminare della prestazione di guida, richiesta all’operatore di esercizio affinché controlli e verifichi l’efficienza del mezzo e segnali, eventualmente, i guasti al superiore gerarchico;
nell’accordo sindacale del 30/07/1998 le parti sociali decidevano di quantificare questi tempi accessori, fissandoli in 15 minuti per turno;
lamenta il lavoratore che per i dipendenti che effettuano i cc.dd. turni spezzati ovvero effettuati in due riprese, pur sempre nel rispetto della prestazione massima giornaliera settimanale e media prevista dal CCNL, l’azienda avrebbe unilateralmente deciso di non remunerare il secondo ‘tempo tecnico’, ossia quello effettuato all’inizio del secondo turno giornaliero, ma solo complessivamente 15 minuti divisi in due segmenti, 7 minuti per il primo turno e 8 minuti per il secondo;
orbene, come ritenuto dal Tribunale, l’accordo sindacale non prevede affatto una remunerazione a parte per i tempi tecnici, che a tutti gli
effetti fanno parte del normale orario di lavoro e rientrano nel conteggio del tempo di lavoro giornaliero;
lo stesso appellante non contesta che, in caso di turni in due riprese, gli stessi si svolgano ‘nel rispetto della prestazione massima giornaliera settimanale e media prevista dal CCNL’;
in giudizio non è emerso che la retribuzione dei tempi accessori avvenga con emolumento conteggiato a parte rispetto alla retribuzione ordinaria;
dunque non è neppure chiaro l’interesse ad agire dell’appellante, visto che la prestazione viene pur sempre mantenuta nei limiti del normale orario di lavoro.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla domanda, ritualmente riproposta, di accertamento del suo diritto a vedersi retribuiti i tempi accessori fissati in 15 minuti per ciascun turno e di declaratoria di illegittimità di ogni unilaterale frazionamento o riduzione di tali tempi.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto riferimento al punto in cui il lavoratore aveva in fatto dedotto che, nel periodo rivendicato, era stato pur sempre rispettato il limite ‘della prestazione massima giornaliera settimanale e media prevista dal CCNL’ . In tal modo ha dichiarato dubbio lo stesso interesse ad agire del lavoratore e, quindi, ha in realtà preso in esame quella domanda di accertamento, ma ha escluso il dovere di deciderla in conseguenza di questo ritenuto difetto di interesse, posto che ha rilevato in fatto l’insussistenza di qualunque decurtazione della retribuzione. Dunque la denunziata omissione di pronunzia non sussiste.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai se nsi dell’art. 360, co. 1, n. 4),
c.p.c. il ricorrente denuncia ancora la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il motivo è infondato: sia pure in modo sintetico, la Corte territoriale ha fatto riferimento ai fatti di causa, peraltro tutti pacifici, e in diritto ha motivato nella misura che rispetta il c.d. minimo costituzionale.
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Quest’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
Tuttavia la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nessuna di tali anomalie ricorre nella sentenza impugnata
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 100 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello ravvisat o un interesse ad agire del lavoratore.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che la prestazione lavorativa è stata resa -per ammissione dello stesso dipendente -pur sempre nel rispetto del limite massimo giornaliero, settimanale e medio, tanto che nella sua domanda il lavoratore non ha chiesto l’accertamento di lavoro straordinario. Ha altresì accertato che la ‘fonte’ collettiva non prevede la remunerazione separata dei tempi accessori. Ne ha dunque logicamente dedotto che nessuna variazione della retribuzione potrebbe rivendicare il lavoratore , con conseguente riflesso in termini di difetto dell’interesse ad agire. Tale deduzione è corretta e rispetto a questa fa eccezione soltanto l’ipotesi non prospettata dal dipendente nel presente giudizio -in cui, per effetto del comportamento datoriale, il lavoratore abbia prestato un orario di lavoro complessivo superiore a quello ordinario o normale.
A questo riguardo, neppure l’esemplificazione prospettata dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, pp. 22-23) è condivisibile: a fronte di un turno
spezzato giornaliero e quindi di una retribuzione parametrata su 13 ore di tempo di lavoro, secondo la tesi datoriale soltanto 15 minuti sono di tempi accessori e 12 ore e 45 minuti sono di lavoro effettivo; secondo la tesi del lavoratore, invece, 30 minuti sarebbero di tempi accessori e 12 ore e 30 minuti di lavoro effettivo, sicché il totale di 13 ore retribuite resta invariato. Peraltro questa è l’unica conclusione a fronte della prospettazione in fatto, contenuta nel ricorso introduttivo come accertato sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale, secondo cui la verifica del veicolo durante i tempi accessori avviene pur sempre ‘nel rispetto della prestazione massima giornaliera settimanale e media prevista dal CCNL’ . Ciò significa che il lavoro effettivo -ossia al netto dei tempi accessori che il lavoratore ha utilizzato per ciascun turno anche spezzato -secondo la stessa prospettazione del dipendente è rimasto pur sempre di 12 ore e 30 minuti, sebbene in busta paga i tempi accessori siano stati contabilizzati come pari a 15 minuti al giorno. Ne consegue l’esattezza del rilievo dei giudici d’appello circa il difetto di interesse ad agire.
Certo questa Corte ha affermato che ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico (da ultimo Cass. ord. n. 14843/2024; Cass. n. 13466/2017).
Ma è altresì vero che nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato in concreto che la società considera quei tempi accessori come tempo di lavoro e li retribuisce come tali, sia pure nei limiti di 15 minuti giornalieri. Pertanto ai fini anche dell’interesse ad agire il lavoratore avrebbe dovuto dedurre che, considerando come tempi accessori 30 minuti invece di 15, la sua prestazione lavorativa avrebbe finito per superare il limite giornaliero dell’orario di lavoro, con conseguente configurabilità di lavoro straordinario e diritto alla relativa retribuzione. Invece, nel caso in esame non solo tale
deduzione è mancata, ma la Corte d’Appello (e prima il Tribunale) ha evidenziato che, nel suo ricorso, il lavoratore aveva dedotto che il comportamento aziendale era avvenuto pur sempre ‘nel rispetto della prestazione massima giornaliera settimanale e media prevista dal CCNL’.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 4/A.2 CCNL autoferrotranvieri 23/07/2016 ( rectius 1976) come integrato con l’accordo aziendale del 30/07/1998.
Il motivo è inammissibile, perché involge una questione di diretta interpretazione dell’accordo aziendale del 1998 che avrebbe quantificato in 15 minuti per turno i tempi accessori, ciò che rappresenta la questione centrale del presente giudizio -interdetta in sede di legittimità, nella quale si sarebbe potuto far valere solo la violazione oppure l’errata applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c. nell’interpretazione di quell’accordo aziendale, vizio invece non prospettato.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in