Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1395 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21707/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
EQUITALIA SUD SPAEQUITALIA SUD SPA
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 234/2019 depositata il 13/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Causa 15 rg. 21707/20
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 13.6.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a cartella relativa a contributi e premi 20062007 per decorso del termine perentorio di cui all’art. 24 comma 5 decreto legislativo 46 del 1999.
Ha in particolare ritenuto la corte territoriale che l’opposizione era stata proposta entro 40 giorni, in ragione di scadenza del termine in un giorno festivo, ma che la parte non aveva indicato nulla in ricorso circa la data della notifica della cartella (che diceva non esser mai avvenuta) e circa la proroga del termine, sicché le deduzioni sul punto, a seguito della produzione della notifica, erano nuove ed inammissibili.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo, illustrato da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione agli articoli 112, 113 e 155 c.p.c., per aver ritenuto domanda nuova ciò che tale non era, laddove si trattava esclusivamente di questione di verifica della tempestività dell’opposizione, accertabile ex ufficio dal giudice.
Il ricorso è pienamente fondato per quanto affermato dal ricorrente, che trova pieno riscontro negli atti di causa.
Non può invero essere considerata nuova una deduzione che attiene alla verifica preliminare a tutto, rimessa al controllo officioso del giudice, riguardo alla tempestività dell’opposizione (che il giudice deve in ogni caso verificare anche d’ufficio: Sez. L – , Ordinanza n. 21153 del 07/08/2019, Rv. 654805 – 01 e Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19226 del 19/07/2018, Rv. 649889 – 01) e che comunque nel caso era necessitata (dunque del tutto ammissibile) a seguito della produzione in corso di causa della notifica ad opera della controparte.
Dagli atti risulta la scadenza del termine in un giorno festivo, con conseguente proroga della stessa ex art. 155 c.p.c. e tempestività dell’opposizione.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre