Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29870 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
La Corte di Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che in parziale accoglimento del ricorso di NOME COGNOME (dipendente RAGIONE_SOCIALE dal 2001 in telelavoro fino al 20.7.2015, che aveva lamentato il mancato rispetto dell’ iter per la concessione del telelavoro di tipo ‘parentale’ dopo la suddetta scadenza, da parte dell’Istituto) aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno in misura di € 3.118,00.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse pienamente rispettato l’ iter previsto dal proprio regolamento e dalla circolare sul telelavoro.
In particolare, il giudice di appello ha rilevato che mediante l’invio della scheda di monitoraggio, contenente gli elementi essenziali del progetto, in data 5 agosto 2015 l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto alla COGNOME di condividere gli elementi essenziali del progetto concordabili con la medesima, che non avendo ricevuto notizie, in data 30.8.2015 aveva nuovamente invitato la COGNOME ad esprimersi in modo da poter rispettare il termine di 45 giorni previsto dall’approvazione della graduatoria (21.7.2015) e che in data 31.8.2015 il Direttore regionale aveva nuovamente scritto alla NOME specificando che in caso di mancato riscontro, la pratica sarebbe stata archiviata per decorrenza dei termini regolamentari stabiliti a pena di decadenza, presumendosi che in tale periodo fosse venuto meno l’interesse della lavoratrice ad usufruire del telelavoro.
Ha evidenziato che fino a quel momento vi erano state solo generiche mail dell’interessata che non avevano rivelato un reale intento di addivenire ad un accordo, né avevano fornito proposte o contenuti per la stipula di un progetto, ma si erano limitate a denunciare il mancato invio della scheda di monitoraggio; ha poi rilevato che la COGNOME era stata convocata dal Direttore Regionale per un colloquio, al fine di concordare i contenuti del progetto, e che in risposta a tale invito, la COGNOME aveva dichiarato di non avere ricevuto il progetto e di avere depositato ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
Avverso tale sentenza la NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; nullità della sentenza.
Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di pronunciarsi sulle censure sollevate dalla NOME in relazione all’improcedibilità dell’appello.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del DPR n. 70/1999 e smi, della legge n. 183/2014, della legge n. 241/1990 (come richiamata dalla determina presidenziale del 2.7.2010), della determina presidenziale n. 12 del 21.1.2015, del verbale sottoscritto in data 30.10.2014 di approvazione del Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale RAGIONE_SOCIALE, della Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 58 del 12.6.2015, dell’Accordo quadro nazionale sottoscritto in data 23.3.2020 dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE, nonché degli artt. 1218, 2087 e 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’incongruità e l’erroneità della disamina dei fatti e delle allegazioni documentali da parte della Corte territoriale.
Deduce l’erroneità dell’affermazione secondo cui la NOME si era in precedenza avvalsa dello strumento delle schede di monitoraggio senza mai contestarlo né rifiutarsi di utilizzarlo, deducendo che nel caso di specie il progetto di telelavoro è stato condiviso solo nel dicembre 2015.
Lamenta inoltre l’erroneità dell’affermazione relativa al contenuto della scheda, evidenziando che la medesima prevedeva un’attribuzione generalizzata di tutte le attività dell’ufficio, slegate dal funzionarigramma in uso, anche con l’assegnazione impropria di lavorazioni relative alla diversa sede di Termoli; contesta che si trattasse di un progetto condiviso e sostiene che costituiva un mero strumento di controllo del lavoratore.
Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la responsabilità della NOME per la mancata accettazione della scheda; richiama il Regolamento RAGIONE_SOCIALE, la Circolare n. 58 del 12.6.2015 e la Determina Presidenziale n. 17 del 2.7.2010, evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai risposto alle osservazioni della NOME e aveva predisposto d’ufficio un progetto di struttura.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto l’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata implicitamente disattesa in forza della pronuncia nel merito adottata dai giudici di secondo grado ed in quanto secondo il costante orientamento di questa Corte, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (cfr., per tutte, Cass. n. 10422/19; Cass. n. 19718/2023).
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
In particolare, la Corte territoriale non ha affatto rilevato che le schede contenevano un progetto identico ai precedenti, ma si è limitata ad affermare che la ricorrente in precedenza si era avvalsa delle schede di monitoraggio.
Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che la scadenza del progetto era il 20.7.2015, che la NOME aveva chiesto il telelavoro parentale all’approssimarsi della scadenza, che la graduatoria era stata aggiornata e comunicata alle OO.SS e R.S.U. in data 21.7.2015, e che in data 27.7.2015 il Direttore Regionale le aveva comunicato l’accoglimento dell’istanza che la medesima aveva presentato successivamente alla scadenza del precedente progetto, in data 20.7.2015.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha osservato che l’invio della scheda di monitoraggio era stato effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di concordare i contenuti, in conformità con le previsioni di cui all’art. 7 del regolamento (secondo cui ai fini dell’avvio del progetto è prevista la condivisione col lavoratore degli elementi qualificanti l’ipotesi di progetto da assegnare), ed ha imputato alla COGNOME di non avere dato riscontro alle ripetute richieste dell’Istituto, affinché si esprimesse sulla scheda di monitoraggio inviata in data 5 agosto.
La sentenza impugnata ha dunque accertato in fatto che il 5 agosto, mediante l’invio della scheda di monitoraggio, l’Istituto aveva richiesto la condivisione della NOME sugli elementi concordabili ed essenziali del progetto.
Nella parte espositiva, il ricorso deduce inoltre circostanze diverse da quelle che risultano dalla sentenza impugnata (evidenzia che l’ultimo telelavoro era del 13.1.2015 per la durata di 6 mesi, che la nuova domanda di telelavoro era stata presentata in data 9.6.2015, che la graduatoria era stata elaborata il 20.7.2015 che la Direzione Regionale solo dopo la sua diffida, in data 27.7.2015 l’aveva ammessa al telelavoro parentale), sollecitando un giudizio di merito basato sull’accertamento in fatto contenuto nella sentenza di primo grado, sull’ordinanza cautelare, sui documenti allegati al ricorso cautelare e sul ricorso di primo grado.
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre, nel lamentare che la pubblicazione della graduatoria non era mai stata effettuata e che il procedimento non era mai stato concluso, la censura non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata, secondo cui il Direttore generale in data 31 agosto 2015 aveva rappresentato alla NOME che in caso di mancato riscontro la pratica sarebbe stata archiviata per decorrenza dei termini regolamentari stabiliti a pena di decadenza (30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda) dovendosi presumere che dopo tale periodo fosse venuto meno l’interesse dell’istante ad usufruire del telelavoro.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della