Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32258 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 2 Num. 32258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18347/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO NOME;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 1615/2018, depositata il 10/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio davanti al Tribunale di Nola NOME COGNOME al fine di ottenere la declaratoria di nullità della compravendita dell’autocarro, marca O.M.A.I., il cui telaio era risultato contraffatto.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2291/10 del 21.10.2010, rigettava tutte le istanze istruttorie formulate da NOME COGNOME, perché ritenute inidonee ad escludere l’illiceità dell’oggetto e la conseguente nullità del contratto; accoglieva la domanda di ripetizione della somma di €9.192,93 avanzata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, che condannava al pagamento delle spese di lite, anche in favore di RAGIONE_SOCIALE, da cui aveva chiesto di essere manlevato, senza successo.
NOME COGNOME proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, lamentando sotto diversi profili l’erroneità della decisione impugnata, di cui chiedeva la riforma, insistendo nelle richieste proposte nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese. In particolare, ribadiva non vi fosse prova dell’illiceità dell’oggetto, giacché il solo sequestro penale del veicolo, datato 18.06.1998, non poteva essere ritenuto sufficiente a dimostrare la circostanza, ed in ogni modo non era stato accertato in quale momento storico la presunta illiceità fosse stata consumata.
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola. A sostegno della decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che:
quanto sostenuto nella sentenza impugnata doveva essere condiviso, in ordine alla motivazione ed all’esito dell’elaborazione dei dati istruttori emersi nel giudizio di primo grado, ove viene chiarito che dalla documentazione prodotta risulta l’avvenuta contraffazione del telaio dell’autoveicolo O.M.A.I.: condotta del venditore, questa, penalmente rilevante, da cui discende la nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto;
la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il venditore di un autoveicolo risultato rubato e contraffatto nei dati identificativi
risponde, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., del danno patito dall’acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova (attivandosi e compiendo gli atti di accertamento prima della vendita) di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva (Cass. Sez. 3, n. 28807 del 5.12.2018);
correttamente il giudice di prime cure rigettava la domanda di chiamata in garanzia dell’COGNOME nei confronti della dante causa RAGIONE_SOCIALE, poiché l’allora convenuto commerciante di autoveicoli -sarebbe stato a conoscenza della contraffazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rigetta l’istanza di rinvio per il rinnovo della notificazione alla RAGIONE_SOCIALE ai fini della chiamata in garanzia, elevata dal ricorrente in memoria. Questa Corte ha avuto modo di precisare che «ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12606 del 2022). Nel caso che ci occupa, il ricorrente era un commerciante di automobili, qualità professionale che ha convinto i giudici di merito ad escludere la sua chiamata in causa, sull’assunto che COGNOME fosse in grado di verificare la lecita provenienza del veicolo senza fare ricorso ad esperti e perizie. Orbene: il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo di sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.). Nel caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, risulta superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25082 del 2020)
2. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 e dell’art. 354 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1418 e 2697 cod. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello commesso un errore di valutazione imprudente della prova, attribuendo efficacia di prova dell’evizione totale – e, quindi, dell’illiceità dell’oggetto del contratto di vendita – al sequestro penale applicato ex art. 354 cod. proc. pen.: misura, questa, di carattere provvisorio e cautelare che costituisce un pericolo di evizione, destinato a concretizzarsi solo se sopravviene il definitivo provvedimento di confisca, nel caso di specie mai intervenuto (Cass. n. 877/2011; Cass. Sez. II 11/11/2008 n. 26953; Cass. 7678/01 e 5243/06). Il giudice di seconde cure avrebbe anche commesso un ulteriore errore, qualificando il caso de quo come azione di nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto ex art. 1418 cod. civ., mentre si tratta di un’azione di inadempimento per vendita di aliud pro alio .
2.1. Il motivo non merita di essere accolto, in quanto la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso il richiamo fatto all’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni Unite in epoca recente (sentenza n. 20867 del 30/09/2020, conf. da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09.06.2021, Rv. 661360 -02), in virtù dei quali in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Ove si deduca, invece, che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di prime cure ruotante sull’illiceità dell’oggetto dimostrata non solo dall’intervenuto sequestro penale , ma dalla contraffazione del telaio dell’autocarro oggetto di vendita , considerando che -ai sensi dell’art.
1494 cod. civ. -il superamento della presunzione della provenienza furtiva è dato dalla dimostrazione, da parte del venditore dell’autoveicolo, di essersi attivato per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita, alla stregua del criterio della diligenza professionale (v. sentenza pp. 3-4).
2.2. Né ha pregio la censura riguardante la qualificazione dell’azione come di nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto ex art. 1418 cod. civ., mentre si tratterebbe di un’azione di inadempimento per vendita di aliud pro alio . Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall’attore. E’ stato , infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016, Rv. 638481; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014, Rv. 633524; Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019, Rv. 652943; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011, Rv. 620426). Nel caso di specie, le motivazioni che hanno indotto il giudice di seconde cure a confermare la qualificazione dell’azione operata dal Tribunale sono plausib ili, in quanto scevre da vizi logico-giuridici, e pertanto non è consentito sul punto il sindacato di questa Corte.
3 . Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c od. proc. civ., nella formulazione vigente alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli ha omesso di considerare la nuova produzione documentale depositata dall’appellante per la prima volta in appello all’ud ienza della precisazione delle conclusioni che, per effetto della citata norma, può essere ammessa solo quando risulti indispensabile ai fini dell’accertamento della verità sulle sorti del veicolo presunto contraffatto e solo quando la parte interessata dimostri di non aver potuto provvedere alla sua produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, la documentazione indispensabile e rilevante riguardava l’avvenuta reimmatricolazione del veicolo con nuova targa in data 29.06.1998, ossia pochi giorni dopo l’avvenuto sequestro (18.06.1998), c osì ritornando nel possesso del legittimo proprietario. Tale allegazione, rappresentata da un nuovo certificato cronologico dell’autocarro di cui si discute datato 18.06.1998 e dalla scheda informativa della MTCTC di Napoli datata 02.05.2017, non poteva essere prodotta nel giudizio di primo grado (veniva infatti esibita nell’udienza d’appello riservata per la decisione, del 30.11.2017), in quanto sarebbe stato possibile venirne in possesso solo dopo la riforma Madia, che ha unificato l’archivio della RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Avendo il Collegio ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso, il secondo viene dichiarato assorbito.
Il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda