Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, DI.RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME , rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
Oggetto:
conto
corrente
Commissione
massimo scoperto
RAGIONE_SOCIALE rappresentata DA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente –
Nonché
COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 481/2020 pubblicata il 28.5.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con sentenza n.52/2016, Tribunale di Savona, in composizione monocratica, in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e contestuale domanda di condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite proposta da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di Banca Carige s.p.a. ed in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da quest’ultima di pagamento del credito, proposta rispettivamente nei confronti di parte attrice, nonché dei chiamati in causa COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella loro qualità di garanti della società attrice, in parziale accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale, operata la compensazione, ha condannato la società attrice ed i garanti a pagare a Banca Carige s.p.a. l’importo di euro 20.134,13, oltre interessi legali decorrenti dalla data di notifica della domanda riconvenzionale all’effettivo saldo,
compensando integralmente tra le parli le spese di lite e ponendo a carico solidale di ciascuna quelle della CTU.
In particolare, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ha proposto azione giudiziaria, assumendo a) di aver intrattenuto con Banca Carige tre distinti rapporti di conto corrente e più precisamente il n.904720 (conto ordinario), il n.911320 (conto anticipi) ed il n.133049 (conto anticipi sbf); b) che la banca assumeva di avere verso l’attrice un credito portato dal conto ordinario e pari ad € 10.996,86 (gli altri due conti sarebbero stati estinti), mentre, sulla base delle risultanze del proprio perito di parte, sarebbe stata la società RAGIONE_SOCIALE a vantare un credito di € 7.541,93; c) che infatti la banca avrebbe nel corso del rapporto violato la legge ed in particolare avrebbe applicato i) interessi oltre il tasso soglia; ii) non messo a disposizione i contratti e quindi impedito di conoscere le pattuizioni che regolavano i medesimi, nonché le concessioni di apertura di credito; iii) non inviato i resoconti periodici; iiii) conteggiato interessi per il c.d. gioco di valute, oltre a spese e commissioni indeterminate; d) che la CMS era nulla per indeterminatezza in quanto indicata solo nella sua percentuale e comunque applicata sulla somma massima di fido concessa; e) che sarebbero stati applicati interessi anatocistici non concordati e che superavano il tasso d’usura; f) che, a causa del comportamento tenuto dall’istituto di credito, la società attrice ed il suo legale rappresentante avevano subito danni da mancata disponibilità dei fondi, all’immagine e alla salute, di cui chiedevano esserne risarciti.
2.─ COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Genova.
3 .─ La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) è stato chiarito che la CMS, pur non potendo non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall’art.644, comma 4, c.p. (determinazione del tasso applicato in concreto) che dall’art.2, comma 10, l. n.108/1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione fornita dalla banca, tuttavia, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non possa essere conteggiata unitamente agli interessi nel conteggio del TEG e si debba, invece, procedere ad una separata comparazione del tasso di interesse in concreto applicato con il tasso soglia di cui ai D.M. di rilevazione e della CMS applicata con il rispettivo CMS soglia, sempre indicato dai predetti D.M.;
b) tenuto conto che nel caso, di specie la CMS, là dove prevista ed applicata (c.c. anticipi n.9113/20 e c.c. ordinario n.9047120), è stata dichiarata nulla, perché indeterminata e i relativi addebiti sono stati totalmente espunti, con la rideterminazione di un nuovo saldo, detta clausola è come se non fosse mai stata prevista fin dal principio, per cui della medesima non si può tener conto; deriva, inoltre, che, una volta definitivamente esclusa la CMS ed accertato che il tasso di interesse applicato da Banca Carige non ha mai superato, per tutti e tre i conti, il tasso soglia d’usura, così come rilevato dal CTU in primo grado, senza che sul punto sia sorta contestazione, non è possibile non solo statuire la sussistenza di interessi usurari, ma neppure può essere esperito un ulteriore accertamento tramite la rinnovazione della CTU;
c) a seguito della spiegata domanda riconvenzionale ritualmente formulata da Banca Carige nei confronti della società attrice e dei garanti, fondata sul contratto di finanziamento artigiano a tasso fisso, in cui le dette parti, nelle rispettive qualità, danno quietanza di aver ricevuto la somma di € 30.000,00 e sul certificato ex art.60 d.lgs. n.385/1993, la società attrice, a differenza di quanto sostenuto
in appello, non ha mai tempestivamente contestato l’ammontare di detto credito, limitandosi a riproporre le sue contestazioni, tutte rivolte nei confronti delle sole risultanze dei conti corrente;
solo dopo il deposito della perizia da parte del CTU, a cui era stato demandato il solo accertamento dei conti correnti, parte attrice ha chiesto di voler chiamare a chiarimenti il CTU, affinché allo stesso fosse rimesso l’esame anche del contratto di prestito chirografario, ma a quel punto le eccepite contestazioni risultavano tardive, come rilevato dalla banca appellata e come anche implicitamente accertato dal Tribunale nella formulazione del quesito;
in ogni caso, si rileva che l’unica (tardiva) censura rivolta da parte appellante sarebbe riferita al superamento del tasso soglia derivante dalla sommatoria tra il tasso corrispettivo con quello moratorio. Tale sommatoria data la differente struttura e funzione degli interessi non è possibile.
─ COGNOME MarisaRAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
Banca Carige s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. A p. 8 s. precisa che il credito contestato è stato ceduto, in un portafoglio di crediti classificati come deteriorati con susseguente pubblicazione sulla G.U. del 2 gennaio 2020, alla AMCO s.p.a. e pertanto partecipa al giudizio nella qualità di cedente.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria. Nel caso di specie l ‘intervento del cessionario è inammissibile: Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, soltanto se quest’ultimo sia rimasto inerte, altrimenti si determinerebbe
un’irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass., n. 5987/2021; Cass., n. 16526/2024).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: In relazione all’art.360, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge, ed in particolare erronea violazione e falsa applicazione della l. n. 108/1996 e dell’art. 644 c.p.- omessa considerazione della CMS dichiarata nulla nel computo del rispetto del tasso usura
5.1 ─ Il motivo è inammissibile. La doglianza formulata riguarda una delle rationes decidendi . La Corte evoca, però, anche il principio espresso da Cass., Sez.U., n. 16303/18 secondo cui in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (successivamente ex multis Cass., n. 16526/2024).
Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass., n. 20118/2006; Cass., n. 18641/2017; Cass., n. 13880/2020; Cass., n. 5102/2024).
6. -Con il secondo motivo: In relazione all’art.360, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge, ed in particolare erronea violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Diversamente da quanto asserito dalla Corte, i ricorrenti hanno tempestivamente contestato il credito richiesto in via riconvenzionale; i ricorrenti fideiubenti non potevano avere contezza diretta e storica dell’entità del credito; le eccezioni svolte hanno ad oggetto la l.n. 108/1996 che è contestazione giuridica non inerente ad un fatto storico immediatamente percepibile dalle parti. resta non specificatamente indicata la ragione di contestazione dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale sotto il pr ofilo dell’ammontare del credito.
6.1 -La censura è infondata. La Corte si è limitata a precisare che le contestazioni sulla domanda riconvenzionale erano tutte rivolte nei confronti delle sole risultanze dei conti correnti ed indica anche gli atti ove le stesse erano state formulate. Resta non specificatamente indicata la ragione di contestazione dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale sotto il profilo dell’ammontare del credito e il richiamo al principio di diritto delle sezioni unite non vale a considerare come non contestazione il comportamento della parte, ma costituisce autonoma ratio decidendi di infondatezza del motivo di appello.
La circostanza della non conoscenza da parte del fideiussore è poi irrilevante perché nel processo litisconsortile, nel quale si ha la
trattazione unificata dei punti comuni alla scopo di pervenire ad una sentenza omogenea, la definizione del thema probandum è uguale in tutte le liti riunite, per cui la sottrazione a prova derivante dalla non contestazione da parte del debitore principale comporta per il giudice di considerare non controversa la circostanza anche per il fideiussore.
-Per quanto esposto sopra, l’intervento proposto da RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALEva dichiarato inammissibile; il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo a favore del solo ricorrente Banca Carige s.p.a.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile l’intervento proposto da RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione