SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6377 2025 – N. R.G. 00006108 2018 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 20 18, vertente
TRA
(C.F. ) e (CF , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gesualdo INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art 702 bis cpc; C.F. C.F. C.F.
-appellanti- appellati incidentali
E
(incorporante giusto atto di fusione per incorporazione a rogito del AVV_NOTAIO di del 01.06.2015 -Rep. 34037, Racc. 16294), C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.
dallAVV_NOTAIO (C.F. ) e con il difensore elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Napoli, INDIRIZZO, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello; C.F.
-appellata -appellante incidentale-
E
CF ) rappresentata da rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla INDIRIZZO sito in Napoli (NA) alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ; P. C.F.
-interventore –
MOTIVI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO grado di giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis cpc,
e
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘ Previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, della gravità di quanto posto in essere dalla nella misura in cui ha applicato interessi chiaramente ed indiscutibilmente usurari, dichiarare, ex art. 1815 c.c., nulla la clausola relativa al suddetto contratto di finanziamento stipulato tra quest’ultima ed i ricorrenti e dichiarare la conversione dello stesso prestito da oneroso a gratuito, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito con il ricalcolo del piano di ammortamento per il capitale ancora da restituire, scorporando dallo stesso gli interessi. II) Condannare il predetto istituto di credito convenuto, in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire ai ricorrenti tutti i danni
derivati dalla predetta conAVV_NOTAIOa e, per l’effetto, a corrispondere la somma di € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell’effettivo ristoro. III) Per l’effetto, condannare l’istituto di credito convenuto, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di euro 34.305.69. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio, da distrarre in favore dell’antistatario procuratore’.
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava la domanda avversa e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile e infondata con condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia. In particolare, la convenuta eccepiva che gli istanti avrebbero formulato contestazioni indeterminate e generiche e non avrebbero assolto all’onere della prova dell’usurarietà. Chiedevano, pertanto, di ‘ rigettare ogni domanda avversa in quanto inammissibile e infondata per i motivi esposti in narrativa; Condannare i Sigg.ri e al risarcimento dei danni per lite temeraria, per le ragioni esposte in narrativa, nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A ll’udienza del 15.11.2018 le parti precisavano le definitive conclusioni e il AVV_NOTAIO si riservava la decisione.
L’ordinanza di primo grado
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza pubblicata in data 19.11.2028, così provvedeva: , per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da e ; COGNOME in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore di e , la somma di Euro 1.692,03; COMPENSA per metà le spese di lite tra le parti e COGNOME in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore di e
, la restante metà di tali spese, liquidate nel complesso in Euro 1.108,27 (di cui Euro 298,27 per esborsi ed Euro 810, 00 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ .
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione per l’udienza del 22.04.2019 , ritualmente notificato,
proponevano appello avverso la predetta sentenza e sulla base di tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di censura, gli appellanti deducevano l’errore del AVV_NOTAIO di Prime cure nell’escludere, ai fini dell’accertamento dell’usura, la sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio , oltre che nel non considerare gli oneri e le spese relative al calcolo del TAEG con riferimento alle spese e al costo dell’assicurazione comunque collegata al credito e anche agli ulteriori oneri per estinzione anticipata.
Con il secondo motivo censurava no l’errore del Tribunale per non aver riconosciuto il ristoro dei danni non patrimoniali patiti per l’illegittima segnalazione in centrale rischi a causa diretta della conAVV_NOTAIOa usuraria dell’istituto di credito, quantificati nella somma di €10.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia , anche a seguito di CTU tecnico contabile da disporsi in giudizio.
Con il terzo motivo deducevano l’errore del Tribunale nel non aver condannato la quale parte soccombente, al pagamento di tutte le spese processuali, con distrazione in favore del procuratore degli istanti.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano all’adita Corte l’accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: ‘ Dichiarare che l’ordinanza de qua deve essere riformata alla luce dei motivi in precedenza esposti e a causa del mancato espletamento della fase istruttoria; Dichiarare ex art. 1815 c.c., previo accertamento e disposizione di apposita CTU tecnico contabile, per i motivi esposti in premessa, della gravità di quanto posto in essere dalla nella misura in cui ha applicato interessi chiaramente ed indiscutibilmente usurari, nulla la clausola relativa al suddetto contratto di finanziamento stipulato tra quest’ultima ed i ricorrenti e dichiarare la conversione dello stesso prestito da oneroso a gratuito, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito con il ricalcolo del piano di ammortamento per il capitale ancora da restituire, scorporando dallo stesso gli interessi; Per l’effetto, condannare l’istituto di credito appellato, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di euro 34.305,69.Condannare, altresì, l’istituto di credito de quo a liquidare agli odierni appellanti, a solo titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 10.000,00 o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni in precedenza illustrate. Condannare l’istituto di credito appellato al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNA, da attribuirsi al procuratore antistatario’ .
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in data
1.04.2019 la la quale deduceva l’infondatezza dell’appello e spiegava, altresì, appello incidentale con riguardo alla declaratoria da parte del primo AVV_NOTAIO di usurarietà degli interessi moratori. Chiedeva, pertanto, alla Corte :’ confermare, fatto salvo quanto richiesto in via incidentale, l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Benevento in data 19.11.2018 nell’ambito del giudizio recante RG n. 1194/2016 rigettando tutte le domande poste dai Sigg.ri e sia in primo grado che nella presente fase di appello per i motivi esposti in narrativa; IN TESI, IN INDIRIZZO: in parziale riforma della ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 19.11.2018 nell’ambito del giudizio recante RG n. 1194/2016, accertare e dichiarare l’inesistenza di usura relativamente agli interessi di mora, per i motivi esposti in narrativa; IN TESI, IN INDIRIZZO: in parziale riforma della ordinanza impugnata, condannare i Sigg.ri e alla
refusione delle spese del primo grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Interveniva in giudizio la nella qualità di società beneficiaria di un compendio di attività e passività in conseguenza di attività di scissione come descritta in comparsa di costituzione depositata in data 10.01.2022, divenendo titolare esclusiva dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi concluso il credito già vantato da nei confronti di e , la quale faceva proprie tutte le domande, deduzioni, argomentazioni ed istanze svolte da
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza del 12.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per comparse conclusionali e repliche
Motivi della decisione
L’appello principale proposto da e pertanto, va rigettato.
è infondato e,
Invero, come correttamente statuito dal primo AVV_NOTAIO e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini della determinazione del tasso-soglia di cui alla L. 108/96, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura remuneratoria dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2 comma IV della L. 108/96 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata normativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9201 del 08.04.2024).
Non merita, dunque, censura l’esclusione , da parte del primo AVV_NOTAIO, della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, operazione del tutto inconferente e priva di giustificazione tecnico giuridica, oltre che contabile, al contrario di quanto erroneamente assunto dagli appellanti con l’atto di gravame .
Giova precisare, altresì, che gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola, ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c.. Dall’accertamento della usurarietà discende la non debenza degli interessi moratori nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597).
A sostegno di tale interpretazione va anche rilevato che l’art. 1815 comma 2° cc si limita a menzionare ‘gli interessi usurari’ senza nessuna specificazione e limitazione a quelli corrispettivi. Pertanto, tale formulazione linguistica, proprio per la sua genericità, appare omnicomprensiva ed idonea a ricomprendere anche gli interessi moratori. Va rimarcato che, qualora gli interessi moratori si atteggino come usurari, la relativa pattuizione è da considerarsi nulla proprio in virtù dell’estensione dell’ambi to di applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori in ragione di una più efficace tutela del debitore. Tuttavia, ove gli interessi corrispettivi pattuiti siano leciti perché intra-soglia e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi dovranno essere considerati illeciti e non dovuti, mentre potranno trovare applicazione quelli compensativi. Tale soluzione è stata ritenuta la più coerente con la causa e la struttura degli interessi moratori, comunque diverse rispetto alla causa e struttura degli interessi corrispettivi (cfr Cass. 13 febbraio 2024, n. 3930; Cass. 11 dicembre 2023, n. 34437).
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall’articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’articolo 1224, comma 1, del Cc.
Parimenti infondata è l’ulteriore motivo di appello secondo cui, ai fini della verifica sul superamento del tasso-soglia, andrebbe considerata anche la penale prevista in contratto per l’estinzione anticipata del mutuo.
Si rileva, sul punto, che le spese o le penali contrattualmente previste per l’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del rapporto (ai sensi dell’art. 120-ter del TUB o dell’art. 125-sexies del TUB, a seconda della tipologia di contratto) non rientrano nella base di calcolo del TEG rilevante per l’usura.
Tale esclusione si fonda sulla natura eventuale e non necessaria di tali costi. La commissione di estinzione anticipata, infatti, non è inerente all’erogazione del credito, non rappresenta un onere certo e dovuto in via preventiva per poter usufruire del prestito. Dipende da una scelta successiva del contraente, tanto è vero che il costo si manifesta solo qualora il debitore decida liberamente di esercitare una facoltà (quella di chiudere anticipatamente il rapporto), configurandosi come onere per una prestazione futura ed incerta.
Coerentemente con le Istruzioni della Banca d’Italia e con la giurisprudenza prevalente in materia, il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG), da confrontare con il tasso soglia, deve tenere conto esclusivamente dei costi certi e oggettivamente dovuti dal mutuatario per ottenere ed utilizzare il credito.
Ne discende che la penale o la commissione di estinzione anticipata, in quanto onere eventuale e variabile, non può essere computata nel numeratore del TEG ai fini del riscontro dell’usura .
Invero, ‘ la clausola di estinzione anticipata del mutuo, che costituisce per l’appunto una clausola penale di recesso tesa a compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito e che, dunque, oltre ad applicarsi solo in caso di recesso anticipato, non è collegata -se non indirettamente -all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso del prestito ‘ (Cass. Civ., Sez. III, 8109 del 14.03.2022 n.; Cass. Civ., Sez. III, n. 7352 del 07.03.2022).
Quanto alla ulteriore questione sollevata dagli appellanti circa il preteso errore che sarebbe stato compiuto dal Tribunale per non aver considerato il costo degli oneri e della polizza assicurativa in relazione ad un preteso superamento del tasso soglia antiusura, essa è inammissibile per genericità e mancato assolvimento degli oneri di allegazione.
Difatti gli appellanti non risultano aver specificamente indicato quale sarebbe stato il diverso calcolo del Taeg con l’inclusione di spese di istruttoria e costi di assicurazione a fronte della contestazione della banca che ne deduceva la corretta indicazione. Né indicavano gli odierni appellanti il tasso effettivo extra-soglia che sarebbe stato praticato dalla banca in conseguenza dei costi di assicurazione da essa presumibilmente non inseriti, in quale percentuale dunque sarebbe stato effettivamente superato il tasso soglia antiusura di legge. Né gli appellanti hanno specificato la natura della polizza, né il nesso di collegamento funzionale tra la spesa assicurativa e l’erogazione del credito.
Oltretutto, il mero richiamo all’inclusione delle “spese di assicurazione” nel loro complesso, senza analitica scomposizione e puntuale quantificazione, non consente a questa Corte un adeguato controllo della fondatezza della deduzione di nullità avanzata dagli appellanti.
In ogni caso, l’onere di specificare e documentare i costi rilevanti ai fini di causa non può essere demandato ad una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) richiesta ancora una volta in sede di gravame. La CTU, in presenza di un’allegazione così vaga, si configurerebbe come una consulenza esplorativa, volta a supplire alla carenza probatoria e di allegazione della parte, funzione che è stata costantemente negata dalla giurisprudenza.
Il secondo motivo di appello relativo al risarcimento danni è inammissibile poiché in primo grado i ricorrenti avevano chiesto soltanto il risarcimento del danno patrimoniale che il primo AVV_NOTAIO aveva rigettao per genericità e mancata dimostrazione della relativa domanda, mentre in atto di appello ex novo pretendono il ristoro dei danni non patrimoniali connessi all’illegittima segnalazione in centrale rischi che è un tema di indagine estraneo a quello dibattuto nella precedente fase di giudizio.
Venendo all’appello incidentale, l a censura il ragionamento del AVV_NOTAIO laddove va a raffrontare il tasso di mora previsto in contratto con lo stesso tasso soglia utilizzato per la verifica d ell’ usura degli interessi corrispettivi.
Ebbene, fermo restando il principio, ormai consolidato e sopra ribadito, secondo cui il tasso soglia usura si applica anche agli interessi moratori, non potendo la pattuizione di questi ultimi superare il limite previsto dall’art. 2 della Legge n. 108/96, va precisato che, ai fini della verifica dell’usura, il tasso soglia da assumere come riferimento per il confronto con il tasso di mora pattuito dovrà essere calcolato, non come eseguito dal AVV_NOTAIO di prime cure, ma nel modo seguente, in linea con i criteri di maggioranza: TEGM di riferimento, ossia si prende a base il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) trimestrale pubblicato per la categoria di operazione creditizia in esame, aumentato del 50% (TEGM x 1,5), come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 108/96. Al risultato così ottenuto, si aggiunge l’ulteriore spread di 2,1 % quale scostamento medio usualmente riscontrabile tra il tasso corrispettivo e il tasso moratorio, in conformità con l’orientamento ermeneutico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. n. 19597/2020 e Cass. Civ. n. 31766/2019; cass 34437/2023).
Il tasso soglia usura rilevante per gli interessi moratori è, dunque, determinato dalla formula: Tasso soglia mora: (TEGM + 50% + 2,1%).
Facendo applicazione delle direttive sopra indicate, per verificare se il tasso di mora possa ritenersi usurario, si dovrà prima aumentare il TEGM della metà, per poi aggiungere ulteriormente il 2,1%. Applicando la suddetta operazione al caso in esame si avrà un tasso soglia per gli interessi moratori pari al 17, 97% (15,87% + 2,1%). È evidente, che il tasso di mora pattuito, che è pari al 15,96%, è inferiore al tasso di mora soglia con conseguente inesistenza di usura relativamente agli interessi di mora. Ne consegue che non essendo usuraio il finanziamento nessun pagamento indebito a titolo di interessi moratori è avvenuto da parte degli appellati e , che il AVV_NOTAIO di prime cure aveva quantificato in € 1.629,03.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l’appello principale ed accolto l’appello incidentale con conseguente parziale riforma della ordinanza impugnata e rigetto di tutte le domande proposte dagli odierni appellati in primo grado.
Spese di lite
Essendo stata l’ordinanza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno regolate sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell’esito finale e globale della lite. Tenuto conto del rigetto di tutte le domande proposte da e , ritiene questa Corte che le spese processuali del primo e secondo grado debbano seguire la piena soccombenza di questi ultimi ed essere liquidate, in favore della
come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa da euro 26.001 a euro 52.000,00 e dell’importo , tra i minimi e massimi, previsto in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata.
Le spese di secondo grado relative al rapporto processuale con
e, per essa, vanno compensate in ragione dell’intervento spiegato dopo il rinvio della causa per le conclusioni e in integrale adesione alle difese come articolare dalla
A norma dell’art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introAVV_NOTAIOo dall’art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l’appello principale respinto, ricorrono le condizioni per il versamento, a carico degli appellanti e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
Rigetta l’appello principale proposto da
e
;
In accoglimento del l’appello incidentale proposto dalla
e in riforma parziale dell’ordinanza
tutte le domande proposte da
Condanna solidalmente
e
appellata, rigetta
e
;
al pagamento, in favore di
, in persona del
legale rappresentante p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 5.261,00 per compensi di avvocato e per il presente grado di appello in € 415,50 per spese vive e in € 6.734,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso spese generali (15%) sui compensi,
I.V.A. e C.P.A come per legge;
Compensa le spese di secondo grado tra gli appellanti
e
e l’interventrice e, per essa, , in persona del legale rappresentante p.t.;
Dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti e
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Presidente
Dott. ssa NOME COGNOME