Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28082 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 22/10/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Sez. I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025
1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
BANCA
Ad.17/09/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19354/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappres COGNOME;
entato e difeso dall’avvocato NOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 23 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con sentenza non definitiva pubblicata il 23 febbraio 2022,
la Corte di appello di Firenze, investita del gravame avverso due pronunce , una non definitiva e l’altra definitiva, rese dal Tribunale di Siena in una controversia introdotta da NOME COGNOME nei confronti di Cassa di Risparmio s.p.a., poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. – controversia avente ad oggetto addebiti in conto corrente asseritamente illegittimi che sarebbero stati posti in essere in danno dell’attore -, ha accolto, per quanto di ragione, il gravame principale della banca e respinto il gravame incidentale del correntista.
La detta Corte, in particolare, e per quanto qui rileva, ha affermato che il tasso sostitutivo da applicare al rapporto era quello di cui all’art. 128 4 , comma 1, c.c., e non quello previsto dall’art. 5 l. n. 154 del 1992 e dall’art. 117, comma 7, t.u.b.: ha spiegato, al riguardo, che assumeva rilievo la data di conclusione del contratto, risalente al l’8 settembre 1986, quindi anteriore all’entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione opposta dalla banca osservando come questa non avesse provato la natura solutoria dei versamenti operati nel corso del rapporto.
– COGNOME ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. La banca resiste con un controricorso in cui ha svolto una impugnazione incidentale pure articolata in due motivi. Vi è memoria della controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte distrettuale «accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolta per la prima volta in sede di gravame di ricalcolare le poste attive e passive del conto corrente per cui è causa relativamente alle clausole che prevedevano interessi ultralegali in base agli interessi legali al tempo vigenti seguendo il criterio posto dall’art. 1284 , terzo comma, c.c.».
Col secondo motivo NOME COGNOME oppone la violazione o falsa
Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025
applicazione dell’art. 5 l. n. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b. per aver la Corte territoriale «indicato gli interessi legali come interessi da sostituire alle clausole contrattuali che prevedono interessi ultralegali anziché i tassi nominali minimi e massimi previsti dai buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive».
– Entrambi i motivi sono inammissibili , e così il ricorso.
– Il primo non si raccorda alla sentenza impugnata e la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è minato da inammissibilità (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450).
La Corte territoriale ha riformato, per la parte che riguardava l’applicazione dei tassi sostitutivi , la sentenza di primo grado, nel senso di cui si è detto. Il Giudice di appello si è pronunciato, sul punto, non già su di una domanda della banca (domanda che non è stata mai proposta), ma su di un preciso motivo di gravame, per la precisione il terzo (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).
Merita aggiungere, per completezza, come non possa sostenersi che il mezzo di censura in questione veicolasse un’eccezione non proponibile in appello. Come è noto, in appello sono sempre proponibili le eccezioni rilevabili d’ufficio (art. 345, comma 2 , c.p.c.) e tale è da considerare la deduzione svolta dalla banca, vertente su una questione di diritto che il giudice doveva comunque esaminare: infatti, nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (per tutte: Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n.
18602).
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, è da osservare che, gius ta l’ art. 360bis , n. 1, c.p.c., la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto ad essa devoluta in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. Il Collegio, difatti, condivide appieno il principio per cui la disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. -conf orme all’art. 5 l. n. 154 del 1992 -, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma (Cass. 24 novembre 2022, n. 34600; Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302).
5 . -Col primo motivo del ricorso incidentale si oppone contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione con violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c..
Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione degli artt. 2946, 2934 e 2935 c.c. e violazione dell’art. 62 c.p.c..
Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivo: infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 febbraio 2022, mentre l’impugnazione della banca è stata notificata il 5 ottobre dello stesso anno, oltre il termine semestrale, applicabile al giudizio, il quale è stato introdotto con citazione notificata il 16 febbraio 2011.
Le spese del giudizio fanno carico al ricorrente principale, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME